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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Prescrizione dell'azione di regresso INAIL
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Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)16/06/2015 11:08Prescrizione dell'azione di regresso INAIL
Salve,
L'Inail, si insinua al passivo del fallimento per somme erogate a titolo di prestazioni assicurative di risarcimento danni al dipendente/assicurato della ditta fallita per un infortunio subito sul lavoro, esercitando l'azione di regresso ex art. 11 dpr 1124/65.
La colpa del datore di lavoro risulta accertata da una sentenza penale di patteggiamento datata 15/2/2008.
Il fallimento è stato dichiarato il 31/1-03/02/2014, L'istante ha inviato la domanda il 8/4/2014.
Mi chiedevo se nel caso in oggetto sia corretto proporre l'esclusione invocando l'art. 112 c. 5 del DPR 11124/65.
cordialmente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/06/2015 20:34RE: Prescrizione dell'azione di regresso INAIL
Classificazione: INPS E ALTRI PREVIDENZIALI / INAILL'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 112, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in ordine alla disciplina relativa ai termini per esercitare l'azione di regresso da parte dell'INAIL, è ormai consolidata nel senso che detta azione, ove manchi un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, è soggetta (prima parte del comma quinto dell'art. 112) a termine triennale di decadenza, mentre laddove sussista il menzionato accertamento la stessa azione è soggetta (ultima parte del comma quinto dell'art. 112) a termine triennale di prescrizione.
La fattispecie del patteggiamento rientra in questo secondo caso perché, come rilevato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 03/05/2002, n. 152, ma cfr. anche Corte Cost. 13/07/2007, n. 282) "Sono manifestamente inammissibili le q.l.c. dell'art. 112 comma 5 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sollevate, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui, nel fissare all'Inail termini di decadenza per agire in regresso nelle ipotesi in cui manca un accertamento del fatto-reato, non include l'ipotesi del procedimento penale chiuso con sentenza di patteggiamento". Chiarisce la Corte che una disciplina differenziata, con riferimento al regime di prescrizione dell'azione di regresso, della sentenza di "patteggiamento" rispetto a quelle di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia non è ingiustificata, posto che la sentenza di "patteggiamento" presuppone pur sempre la responsabilità dell'imputato e contiene un accertamento del fatto lesivo dell'interesse pubblico, onde è assimilabile alla sentenza di condanna, mentre la possibilità che il datore di lavoro resti soggetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore è tipica di qualsiasi termine di prescrizione e va considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il diritto di difesa del debitore.
Di conseguenza, se, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, l'Inail non ha interrotto la prescrizione, il curatore può oggi eccepire la intervenuta estinzione del diritto di regresso per prescrizione in quanto la domanda di insinuazione al passivo, che è l'atto che conta (e non la data della dichiarazione di fallimento) è intervenuta oltre il limite prescrizionale fissato dall'art. 112 citato.
Zucchetti SG srl-
Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)17/06/2015 10:36RE: RE: Prescrizione dell'azione di regresso INAIL
Grazie per l'esaustività della risposta. IL Problema dovrebbe essere risolto in quanto esiste una causa incardinata nel 2011 della quale sono venuto a conoscenza solo ieri.
Sottopongo alla vostra attenzione però un ulteriore criticità relativa alla documentazione sulla quale l'INAIL fonda la pretesa, trattasi di un'attestazione di credito firmata dal dirigente per circa 970.000 euro di cui:
1) circa euro 300.000 già corrisposte a titolo di ratei e acconti al 19/10/2014 , e qui non dovrebbero esserci problemi anche se non viene fornita la prova dell'avvenuto pagamento;
2) circa euro 665.000 quale valore capitale della rendita non ancora corrisposto alla data del 20/10/2014.
Il legale dell'istituto sostiene che esista giurisprudenza favorevole all'ammissione del credito cosi come proposto.
Attendo vostre e cordialmente saluto.
Dott. Fabrizio Colombo.-
Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)17/06/2015 16:32RE: RE: RE: Prescrizione dell'azione di regresso INAIL
Per completezza, il dubbio è sull'ammissione del credito portato dalla valore capitale della rendita.
Cordialmente.
Dott. Fabrizio Colombo -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2015 21:57RE: RE: RE: Prescrizione dell'azione di regresso INAIL
L'Inail svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, per cui tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. 08/02/2010, n. 2736; Cass. 13/05/2010, n. 11617).
Zucchetti SG srl
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