Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Urgente: clausola risolutiva espressa ante fallimento contratto di leasing

  • Emanuele Loperfido

    PARMA
    30/11/2015 10:54

    Urgente: clausola risolutiva espressa ante fallimento contratto di leasing

    Contratto di leasing immobiliare stipulato in data 22.05.2008. In data 14.07.2014 per la morosità del conduttore, la società di leasing con lettera raccomandata comunica la risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.. L'immobile non viene mai liberato e restituito. In data 08.04.2015 la società di leasing ottiene ordinanza per la liberazione dell'immobile, a seguito del ricorso ex art.700 c.p.c..
    In data 07/09/2015 la società utilizzatrice fallisce e alla data di fallimento l'immobile non è mai stato liberato.
    A questo punto la società di leasing mi fa istanza di rivendica per la restituzione dell'immobile. La clausola risolutiva espressa è opponibile al fallimento?
    Premesso che non è interesse della curatela trattenerlo, la restituzione deve avvenire ex art. 72 quater l.fall. o deve seguire le regole del codice civile che riportano all'art. 1526?
    In una risposta sul forum del 08.01.2014 parlate di trascrizione della relativa domanda di risoluzione, perché trattasi di beni immobili, ai fini dell'opponibilità al fallimento. Cosa intendete?
    Nel ringraziarvi vi saluto cordialmente.
    Dott. Emanuele Loperfido
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/11/2015 19:59

      RE: Urgente: clausola risolutiva espressa ante fallimento contratto di leasing

      La clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing è opponibile al fallimento nei limiti in cui lo è il contratto che la contiene. poiché nel caso non dovrebbero esserci dubbi sulla data certa anteriore del contratto e sulla validità dello stesso, anche la clausola in questione segue le sorti del contratto; perlatro nel caso la clausola risolutiva espressa è stata già azionata, sia con comunicazione sia con richiesta giudiziaria di urgenza di restituzione dell'immobile sulla ovvia premessa che il contratto era risolto, per cui il discorso al nostro precedente è superato.
      L'esercizio della clausola risolutiva priva il curatore della facoltà di scelta tra il subentro o lo scioglimento in quanto quel contratto è stato già risolto, o meglio è stata già azionata la clausola per pervenire alla risoluzione che, ove fosse pronunciata dal giudice avrebbe valore dichiarativo riferito al momento dell'esercizio della risoluzione.
      Controverse, invece, sono le conseguenze della anticipata risoluzione. Noi in passato abbiamo ritenuto applicabili alla fattispecie la ordinaria disciplina di cui all'art. 1526 c.c., e continuiamo a pensare che questa sia la soluzione corretta, ma stiamo rilevando che la giurisprudenza si sta orientando per l'applicazione analogica dell'art. 72 quater, che regola gli effetti dello scioglimento del contratto operato dal curatore, creando una maggiore omogeneità tra situazione abbastanza vicine.
      Zucchetti SG srl