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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Natura privilegio credito derivante da Ordinanza assegnazione somme ante fallimento
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Leonardo Donnola
Spoleto (PG)25/09/2020 08:40Natura privilegio credito derivante da Ordinanza assegnazione somme ante fallimento
Buon Giorno, vorrei porVi la seguente questione.
Come Curatore debbo esaminare una istanza di ammissione al passivo proposta da un creditore (cfr. un legale) che aveva pignorato un importo dovuto alla società poi Fallita, ottenendo ordinanza di assegnazione somme. Tale ordinanza, emessa oltre un anno prima del Fallimento, era stata anche notificata al terzo pignorato (Ente Pubblico) che, però, alla data del fallimento non aveva ancora effettuato il pagamento.
Salvo disguidi ora, il terzo pignorato, contattato dalla Curatela, effettuerà l'integrale pagamento del credito (anche della quota oggetto di assegnazione al predetto creditore) al Fallimento.
Il creditore assegnatario, quindi, chiede di essere ammesso al passivo per l'intero importo assegnatogli (cfr. derivante da decreto ingiuntivo per compensi professionali, confermato da e sentenza resa ad esito del giudizio di opposizione) in prededuzione ex 2755 e 2756 cc, in relazione agli arttt. 2749 e 2770.
Mi chiedevo, quindi:
1) devo ammetterlo in prededuzione per le sole spese sopportate per la conservazione del credito (come liquidate nell'ordinanza di assegnazione) e, per il resto del credito, ammetterlo in chirografo (cfr. l'attività professionale è cessata ben oltre i due anni previsti dall'art. 2751 bis n. 2 c.c.)?
oppure
2) devo ammettere l'intero credito in prededuzione (V. Cass. 26/01/2006, n. 1544; Cass. n. 1611 del 2000)?
Scusatemi ma non riesco a trovare precedenti giurisprudenziali attinenti al caso specifico.
Grazie sin d'ora per l'Attenzione a questa mia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/09/2020 19:29RE: Natura privilegio credito derivante da Ordinanza assegnazione somme ante fallimento
Non riusciamo a capire su quali elementi il creditore fondi la pretesa del riconoscimento del credito in prededuzione. Se abbiamo ben capito, l'avvocato, che chiamiamo Tizio per semplificare, creditore di Caio per prestazioni professionali, ha ottenuto un decreto ingiuntivo e successiva sentenza di rigetto dell'opposizione e, sulla base di questi titoli, ha agito in via esecutiva nei confronti di Caio pignorando i crediti che questi vantava verso il terzo Sempronio.
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, il giudice dell'esecuzione ha disposto l'assegnazione a Tizio della somma (o di parte della somma) dovuta da Sempronio a Caio. Dopo l'assegnazione ex art. 553 cpc e, prima del pagamento, da parte del terzo, è stato dichiarato il fallimento di Caio . E' pacifico in giurisprudenza (conformi le sentenze citate nella domanda) che, ferma restando l'ordinanza di cui all'art. 553 cpc adottata prima del fallimento (e per questo, non risente degli effetti di quest'ultimo, cfr, da ult. sulla sopravvivenza dell'ordinanza di assegnazione, Cass. 05/06/2020, n.10820), l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Orbene, dichiarato il fallimento dell'esecutato, il pagamento da parte di Sempronio in adempimento dell'assegnazione disposta ante fallimento sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 44 l. fall. (del resto se lo avesse fatto prima del fallimento di Caio, sarebbe stato revocabile se intervenuto nel limite temporale posto dal secondo comma dell'art. 67), per cui giustamente, l'ente pubblico terzo pignorato (ossia Sempronio) ha dichiarato che provvederà a versare quanto dovuto al fallimento (se pagasse Tizio, il pagamento sarebbe inefficace e dovrebbe poi rieffettuare il pagamento al fallimento).
A questo punto Tizio , che non è stato ancora soddisfatto del suo originario credito per prestazioni professionali, si trova anche cessionario, a seguito dell'assegnazione ex art. 553 cpcm sopravvissuta al fallimento, del credito che Caio vanta verso Sempronio, ma, per quanto sopra detto, non può più azionare l'assegnazione nei confronti del terzo debitore Sempronio perché questi, per effetto del fallimento di Caio, deve pagare il suoi debito al fallimento.
Tuttavia, come detto, l'assegnazione ha determinato una forma di cessione del credito di Caio contro Sempronio pro solvendo, per cui il cessionario Tizio, stante l'inadempimento di Sempronio, potrebbe chiedere a Caio- e quindi al suo fallimento con il mezzo della insinuazione- di pagare tale credito a lui pervenuto. Se però segue questa strada egli pone a fondamento della sua pretesa il credito che Caio aveva verso Sempronio, che gli è stato ceduto (con l'assegnazione) e che è passato al cessionario con i privilegi che lo accompagnavano ex art. 1263 c.c.; per cui Tizio potrà vantare l'eventuale privilegio che assisteva il credito di Caio verso Sempronio. Probabilmente non gli conviene seguire questa strada perché il suo credito originario è assistito dal privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., per cui per Tizio, salvo che il credito assegnatogli non abbia un privilegio superiore, è preferibile non servirsi dell'assegnazione e azionare il credito per prestazioni professionali, nel qual caso potrebbe essergli riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., ove ne ricorrano i requisiti indicati da tale norma.
E' chiaro che Tizio non può far valere entrambe le posizioni creditorie, in quanto l'assegnazione è stata effettuata proprio in pagamento dell'originario credito ed è altrettanto chiaro che Tizio deve scegliere la via che intende seguire perché è sul petitum e sulla causa petendi formulata dall'istante che il giudice deve decidere, con le possibili soluzioni prospettate, per le quali, come visto, non trova alcuna giustificazione la collocazione prededucibile.
Questo per quanto riguarda il credito che, ove venga riconosciuto come privilegiato, produrrà interessi mei limiti di cui all'art. 2749 c.c., richiamato dal ricorrente. Per quanto riguarda le spese, vanno distinte quelle della fase cognitoria (decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione) che vanno ammesse in chirografo e quella della esecuzione (dal pignoramento in poi) che godono del privilegio ex art, 2755 c.c.
Zucchetti SG srl .-
Leonardo Donnola
Spoleto (PG)25/09/2020 19:51RE: RE: Natura privilegio credito derivante da Ordinanza assegnazione somme ante fallimento
Vi ringrazio, anzitutto della tempestiva, completa ed esaustiva risposta, avendo perfettamente centrato la fattispecie.
Vorrei, se posso permettermi approfondire le problematiche:
Visto che:
- il fallimento è stato dichiarato nel 2020;
- il creditore, in via subordinata ha chiesto l'ammissione con il privilegio ex 2751 bis n. 2) cc;
- il credito per compensi professionali si è cristallizzato con il decreto ingiuntivo (reso nell'anno 2013), poi confermato nell'opposizione, entro i due anni precedenti la conclusione dell'incarico del legale (cfr. conclusione incarico 2012);
A questo punto (a prescindere dalle spese dell'esecuzione che andranno con il privilegio ex 2755 cc):
1) dovrei ammetterlo in chirografo per la sorte del decreto ingiuntivo, ed i compensi legali dell'opposizione
oppure
2) visto che il decreto ingiuntivo è stato reso entro i due anni dalla cessazione dell'incarico del legale, gode oggi del privilegio ex 2751 bis c.c. nonostante siano trascorsi 8 anni dalla cessazione dell'incarico?.
Vi ringrazio una volta ancora anticipatamente se potrete prestare attenzione a questa mia
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/09/2020 20:20RE: RE: RE: Natura privilegio credito derivante da Ordinanza assegnazione somme ante fallimento
Il decreto ingiuntivo ingiunge al debitore il pagamento di un credito, ma non ha nulla a che fare con la natura del credito, che è una problematica che sorge in sede esecutiva individuale ove vi siano più creditori, e nel fallimento, ove la concorsualità è endemica alla procedura, giacchè le prelazioni hanno lo scopo di far preferire un creditore ad un altro.
Sempre per quanto riguarda il credito, il tempo assume importanza ai fini della prescrizione. Con il decreto ingiuntivo risalente al 2013, la prescrizione è stata interrotta ed è durata per tutta la durata del giudizio, compreso quello di opposizione; lei non ci dice quando questo si è concluso, ma se tra il momento della conclusione del giudizio di opposizione e la data della trasmissione della domanda di insinuazione (non la data del fallimento, che a questo fine non rileva) è decorso più di di un triennio, lei potrebbe eccepire la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, c.c., qualora nel frattempo non vi siano state altre richieste di pagamento. Ad ogni modo una tale eccezione di prescrizione conviene sollevarla solo se dagli atti del fallimento risulta che il credito in questione è stato pagato, perché il creditore le deferirà giuramento decisorio de relato (che è l'unico strumento probatorio di cui dispone ex art. 2960 c.c.) , e lei non potrà giurare il falso che le risulta che il credito è stato pagato.
Una volta stabilito che il credito esiste e va ammesso al passivo, si può passare alla questione del privilegio ex art. 2751bis, n. 2, c.c., che riserva il privilegio al credito per i compensi "dovute per gli ultimi due anni di prestazioni". In proposito e' consolidato l'orientamento secondo cui il biennio privilegiato decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile. Pertanto, nel caso, come pare quello da lei prospettato di incarico unitario, il limite biennale sostanzialmente è privo di rilevanza perché, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari che maturano al momento della cessazione dello stesso, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione. In conclusione il privilegio richiesto può essere riconosciuto, nonostante il decorso del tempo, nel caso, ovviamente, che venga ammesso il credito.
Zucchetti SG srl
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