Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

prescrizione art 2955 cc n. 2

  • Giovanni Bertani

    Parma
    21/10/2014 15:08

    prescrizione art 2955 cc n. 2

    Un lavoratore dipendente si insinua per il credito dell'ultima mensiltà più il TFR.
    Nella domanda di insinuazione si precisa che la busta paga non è stata mai ricevuta dal lavoratore nè è stata rinvenuta dal curatore.
    Si procede al calcolo sulla base del CUD.
    Nella domanda si precisa che alla data di cessazione del lavoro non erano state pagate le ultime tre mensilità ed il TFR e che sono intervenuti acconti successivamente alla chiusura del rapporto.
    Rapporto chiuso a dicembre 2012, fallimento dichiarato nel maggio 2014.
    Il dipendente ha cercato di prendere contatto con la società e di ricevere busta paga + cud ad aprile 2013.
    Sia la raccomandata che la pec sono tornate indietro.
    La prima come trasferita, la secondo perchè pec non attiva.
    Visura CCIAA di aprile 2013 riporta tali dati.
    Si scopre dell'intervenuto fallimento ad agosto 2014 per successiva visura CCIAA, in tempo per la tempestiva.
    Si fa il calcolo della busta paga sulla base delle osservazioni anzidette, dopo aver appreso dal curatore che non è in possesso di nulla e che nemmeno sapeva dell'esistenza del rapporto, tant'è che non ha inviato alcuna comunicazione all'ex dipendente.
    Il 31 c'è udienza e nei giorni scorsi è stato comunicato che ex art 2955 n. 2 cc, il credito del mese di dicembre risulterebbe prescritto.
    Mentre viene regolarmente ammesso per intero il TFR.
    Sulla base di quanto sopra detto, noi riteniamo di fare osservazioni nel senso che il credito (visto che sono state prodotte tutte le buste paghe anche di ottobre e novembre) e che sono stati dati acconti solo successivamente alla chiusura del rapporto non è di una sola mensilità ma di più, non fosse altro per gli interessi non pagati, e perchè le imputazioni sono state fatte sulla base del credito più vecchio.
    Il TFR poi inspiegabilmente viene riconosciuto per intero e quindi anche per la mensilità relativa a quella esclusa.
    Aggiungeremmo che la mancanza della busta paga ha concretamente impedito al dipendente di agire per il recupero del credito, e che il medesimo ha fatto tutto quanto in concreto possibile per interrompere la prescrizione.
    Il Cud è pervenuto successivamente e non siamo in grado di conoscerne la data.
    Voi cosa ne pensate?
    In settimana scadono i termini per le osservazioni
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/10/2014 19:16

      RE: prescrizione art 2955 cc n. 2

      La posizione del curatore circa la prescrizione del credito retributivo trova fondamento nel n. 2 del primo comma dell'art. 2955 c.c., per il quale si prescrive in un anno il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, per cui anche ammesso che nel caso, in mancanza di tutela reale, la prescrizione iniziasse a decorrere dalla cessazione del rapporto, essendo il rapporto cessato nel dicembre del 2012, alla data della domanda di insinuazione (che sicuramente risale ad epoca successiva al maggio 2014, essendo stato in questa data dichiarato il fallimento) era decorso più di un anno.
      Il fatto che il lavoratore si sia dato da fare in precedenza per farsi pagare è poco rilevante perché si è in presenza di una prescrizione presuntiva, che si fonda soltanto sulla presunzione, vincibile soltanto con deferimento di giuramento, che nell'arco di tempo considerato il credito sia stato pagato. Questo non significa che il creditore non debba fare osservazioni o poi opposizione allo stato passivo, perché si versa su un terreno abbastanza scivoloso sia perché l'eventuale ammissione del curatore di non aver estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato, comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c. il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sia perché il curatore dovrà prestare giuramento che il debito gli risulta esesre stato pagato.
      Per quanto riguarda il TFR, invece, non trova applicazione detta norma, ma l'art. 2948 c.c. che prevede la prescrizione breve (e non presuntiva) di cinque anni per "le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro", per cui alla data della presentazione della domanda tale termine non era decorso e per questo il curatore non ha eccepito per questa voce la intervenuta estinzione per effetto della prescrizione.
      Zucchetti SG Srl
      • Giovanni Bertani

        Parma
        22/10/2014 10:32

        RE: RE: prescrizione art 2955 cc n. 2

        Buongiorno,
        ringrazio per la pronta risposta.
        Sulla deferibilità del giuramento decisorio nella formula in questo caso de scientia, eravamo a conoscenza e lo inseriremo nelle osservazioni.
        Confido che tale evenienza lo faccia desistere visto che ha dichiarato seppure telefonicamente di non avere alcun documento contabile e di non essere neppure a conoscenza della sede ove veniva svolto il rapporto lavorativo.
        Cordalità
        • Giovanni Bertani

          Parma
          19/01/2015 10:58

          RE: RE: RE: prescrizione art 2955 cc n. 2

          Purtroppo non ha desistito.
          Abbiamo appreso solo in questi giorni che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data 19 dicembre 2014, accedendo al portale di Milano, ma nessuna comunicazione ad oggi ex art 97 LF risulta inviata.
          Se non arriva la comunicazione ex lege prescritta da quando decorre il termine per l'opposizione?
          grazie
          • Alessandro Civati

            Milano
            19/01/2015 18:20

            RE: RE: RE: RE: prescrizione art 2955 cc n. 2

            per quanto mi riguarda semplicemente non decorre.
            cordiali saluti.
            • Giovanni Bertani

              Parma
              19/01/2015 18:23

              RE: RE: RE: RE: RE: prescrizione art 2955 cc n. 2

              Lo penso anch'io e mi sembra strano che in Cancelleria possano sostenere il contrario.
              Grazie.
              • Alessandro Civati

                Milano
                19/01/2015 18:29

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: prescrizione art 2955 cc n. 2

                Secondo Tribunale Pavia 27 novembre 2013 l'opposizione, in assenza di comunicazione ex art. 97 l.f., dovrebbe proporsi entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., il che, in effetti, mi pare assai condivisibile.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            19/01/2015 20:33

            RE: RE: RE: RE: prescrizione art 2955 cc n. 2

            Come abbiamo detto rispondendo ad altra sua domanda, il termine per l'opposizione decorre dalla comunicazione del curatore di cui all'art. 97. L'ipotesi che tale comunicazione non venga effettuata non è presa in considerazione dalla legge, per cui si sono formati due indirizzi interpretativi: uno che sostiene l'applicazione analogica del termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. decorrenti dal deposito i cancelleria dello stato passivo; altro ritiene applicabile alla fattispecie il termine di cui all'art. 26, che consente il reclamo avverso i provvedimenti del giudice non comunicati né notificati entro 90 giorni dal deposito del provvedimento stesso.
            Sebbene la nostra preferenza sia per la prima tesi, consigliamo- come facciamo sempre in casi dubbi- la soluzione più prudente e, cioè, di rispettare il termine più breve, che comunque è tale da consentire ampiamente ogni difesa.
            Zucchetti SG Srl