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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
privilegio ex art. 2772 co 1 ed ipoteca
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Gabriella Placucci
CESENA (FC)03/11/2014 17:04privilegio ex art. 2772 co 1 ed ipoteca
Buongiorno,
avrei bisogno di un Vostro parere in merito a quanto segue.
In una procedura fallimentare Equitalia si è insinuata per imposta di registro catastale ex art. 2772 co 1 e ipotecaria ex art 8 d.lgs n 347 del 90 in seguito ad avviso di accertamento non impugnato dalla curatela in quanto ritenuto legittimo e successiva cartella esattoriale. Ora l'immobile che ha ad oggetto tale privilegio speciale è gravato da ipoteca a favore di un istituto di credito che è stato ammesso al passivo in via tempestiva per l'importo pari al residuo mutuo in privilegio ipotecario. Nel progetto di stato passivo ho proposto l'ammissione in privilegio ex art 2772 co 1 come richiesto da Equitalia. Rileggendo il codice civile mi sorge un dubbio. In particolare il comma 4 del medesimo art 2772 stabilisce che "il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili". Essendo l'ipoteca antecedente la banca mantiene intatto il suo diritto sul bene immobile e precede Equitalia? In tale caso il credito va ammesso in privilegio ex art 2772 co 1 e l'eventuale preferenza della Banca su Equitalia va fatta valere solo in sede di riparto oppure il credito di Equitalia andrebbe già ammesso fin da ora in chirografo?
grazie attendo un Vostro parere-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/11/2014 20:54RE: privilegio ex art. 2772 co 1 ed ipoteca
Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTI
Partendo dalla fine, non vi è dubbio che ove ricorrano i requisiti per riconoscere il privilegio di cui all'art-. 2772 c.c. ai crediti dello Stato e l'ipoteca iscritta in favore di un creditore, deve in sede di verifica, collocare i rispettivi crediti in via privilegiata e ipotecaria, salvo poi a vedere chi prevale tra i due, che è questione da risolvere in sede di riparto.
La norma regolatrice del conflitto tra ipoteca e privilegi immobiliari è contenuta nel secondo comma dell'art. 2748 c.c., che dà la preferenza ai privilegi, indipendentemente dalla data di costituzione ( a differenza del primo comma, che nel conflitto tra pegno e privilegio speciale, dà prevalenza al pegno), in considerazione del fatto che gli attuali privilegi immobiliari si riallacciano a quelle ipoteche privilegiate che in passato erano preferite alle normali ipoteche.
Di per sé questa disposizione non crea particolari problemi interpretativi se non per quanto riguarda l'individuazione delle deroghe da essa fatte salve. Alcune di queste eccezioni vengono ravvisate proprio nell'art. 2772 (in materia di crediti dello Stato per tributi indiretti) e nell'art. 2774 (in tema di crediti per concessione di acque), ove si dice che i privilegi relativi non possono esercitarsi in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi, per cui il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non potrebbe essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile trasferito al quale il privilegio si riferisce (Cass. 14 novembre 2003, n. 17197).
A noi questa interpretazione- che intende compresi tra i diritti dei terzi anche quelli di garanzia- poco convince, tanto più che il legislatore, quando ha voluto far riferimento anche all'ipoteca, lo ha detto espressamente, come nell'ultimo comma dell'art. 2772.
Zucchetti SG Srl-
Dario DAL MEDICO
Merano (BZ)26/02/2015 11:23RE: RE: privilegio ex art. 2772 co 1 ed ipoteca
Buongiorno,
mi trovo a valutare una situazione del tutto simile a quella sopra esposta. Dopo la presentazione del piano di riparto parziale, il creditore ipotecario ha presentato reclamo ritenendo leso il proprio diritto. A supporto ha presentato alcune pronunce giurisprudenziali, seppur datate (cass. 2294/78, cass. 1878/79, trib.Roma 20.9.1995), che però a mio avviso presentano un quadro di unitarietà. Mi pare, e attendo di esser smentito, che non siano reperibili pronunce di merito o legittimità difformi e che avvallino la tesi sostenuta da Fallco per la quale il privilegio per i tributi indiretti dello Stato pare prevalere sull'ipoteca iscritta anteriormente. Il problema si pone poi, dal punto di vista pratico, nella compilazione del piano di riparto parziale quando occorre "forzare" l'ordine previsto dal gestionale. (Ed al riguardo vorrei avere indicazioni sulla procedura da seguire.).
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/03/2015 17:16RE: RE: RE: privilegio ex art. 2772 co 1 ed ipoteca
E' una questione che si ripropone ogni tanto, per cui non possiamo che risponderle come abbiamo fatto nella risposta che precede o in altre più recenti e cioè che si tratta vecchia problematica non ancora convincentemente risolta. Il secondo comma dell'art. 2748 dispone la prevalenza dei privilegi speciali sulle ipoteche, salva diversa disposizione di legge. Alcune di queste eccezioni vengono ravvisate nell'art. 2772 (in materia di crediti dello Stato per tributi indiretti) e nell'art. 2774 (in tema di crediti per concessione di acque), ove si dice che i privilegi relativi non possono esercitarsi in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi, per cui il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non potrebbe essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile trasferito al quale il privilegio si riferisce (Cass. 14 novembre 2003, n. 17197, in un passaggio in motivazione, Tribunale Roma, 20/09/1995).
Le perplessità su questa soluzione nascono dal fatto che essa intende compresi tra i diritti dei terzi anche quelli di garanzia e dal fatto che il legislatore, quando ha voluto far riferimento anche all'ipoteca, lo ha detto espressamente, come nell'ultimo comma dell'art. 2772 c.c..
Sapendo tuttavia di questi diversi orientamenti, Fallco è impostato per default sulla prevalenza del privilegio che è la soluzione che i nostri esperti hanno ritenuto la più corretta, ma lascia all'utente la possibilità di modificarla, ove questi ritenga che sia più corretta un'altra soluzione; e proprio in queste sfumature si possono apprezzare ancor più le potenzialità del programma.
Per fare queste correzioni è meglio che telefoni al Servizio Assistenza Zucchetti S.G. Srl, , ove uno degli addetti sarà ben felice di aiutarla.
Zucchetti SG Srl
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Paola Muscolino
Bolzano (BZ)24/10/2016 15:35RE: RE: RE: privilegio ex art. 2772 co 1 ed ipoteca
Al riguardo va considerato che il tribunale in sede di reclamo, modificando la decisione precedentemente adottata sul punto dal giudice
delegato, ha ritenuto la prevalenza del privilegio speciale previsto dall'art. 2775 bis c.c. per il credito del promissario acquirente sul bene
immobile oggetto del contratto preliminare, rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se iscritte anteriormente alla
trascrizione del negozio.
Più precisamente detta prevalenza è stata affermata in ragione del disposto dell'art. 2748, comma 2, c.c., per il quale i creditori che
hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari (per questi si applica invece l' art. 2852 c.c., per il quale fra più
creditori ipotecari la legge preferisce quello dotato di garanzia di grado anteriore) se la legge non dispone diversamente.
Il problema che ne consegue, dunque, è quello di verificare se in assenza di una esplicita indicazione normativa in senso contrario, che è
invece espressamente formulata per le altre ipotesi delineate nel codice civile (2772, 2774 c.c.) e in leggi speciali (art. 63 L. 27.12.53, n.
968), tale differente statuizione possa desumersi in via interpretativa dai principi enucleabili dalla disciplina complessivamente dettata
dal legislatore al riguardo, fermo restando che, versandosi in tema di diritto speciale, non è consentita l'applicazione analogica (art. 14
disp. prel.) e le disposizioni di legge ritenute astrattamente rilevanti devono quindi essere individuate in dati normativi di estrema
chiarezza ed inequivocabilità.
Cass. 14 novembre 2003, n. 17197, in un passaggio in motivazione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/10/2016 20:28RE: RE: RE: RE: privilegio ex art. 2772 co 1 ed ipoteca
Ci fa piacere sapere che il tribunale si sia espresso in modo conforme all'indirizzo da noi seguito in linea generale, anche se, ad onor del vero, la decisione del tribunale nel senso della prevalenza del privilegio speciale di cui all'art 2775 bis c.c. sull'ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare non ci convince. Non va, infatti dimenticato che questa specifica questione, in passato controversa, è stata risolta nel 2009 dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un. 1 ottobre 2009, n. 21045) in senso che: "il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 c.c. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della l.f.), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice" (Conf. Cass. 30/07/2014, n. 17270; Cass. 02/07/2013, n. 16492).
Queste decisioni si fondano sostanzialmente sul rilievo che il privilegio accordato al promissario acquirente non si ricollega esclusivamente alla causa del credito, ma presuppone necessariamente la trascrizione del contratto preliminare, alla quale pare pertanto ragionevole assegnare, in ragione della sua efficacia costitutiva, anche la funzione, ad essa connaturata, di risolvere i possibili conflitti tra titolari di diritti assoggettati al medesimo regime di pubblicità. Di conseguenza tale motivazione, specifica alla fattispecie, non può essere presa quale fissazione di una regola generale.
Zucchetti SG Srl
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