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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
domanda di ammissione condominio
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Alfredo Tradati
MILANO22/04/2015 10:40domanda di ammissione condominio
Buongiorno, come curatore di un fallimento, ho ricevuto una domanda di ammissione al passivo di un condominio ove la procedura ha la proprietà di un immobile. La sentenza di fallimento è del 24/12/2014. Il condominio richiede in prededuzione le somme derivanti dal consuntivo, periodo 01/09/2013-31/08/2014, e dal preventivo per il periodo successivo approvati entrambi con i relativi riparti nell'assemblea tenuta il giorno 17/12/2014(ante fallimento). Il condominio richiede la prededuzione ex art. 111 RD 267/42 così come previsto dall'art. 30 della Legge 11/12/2012 n. 220 ritenendo che le somme sono divenute esigibili successivamente alla dichiarazione di fallimento in quanto le rate del conguaglio del consuntivo e degli acconti sul preventivo hanno tutte scadenza successiva alla data di fallimento. Io ritengo che il credito derivante dal consuntivo sia divenuto esigibile nel periodo ante fallimento (l'approvazione è antecedente alla data del fallimento) e che dunque sia chirografario mentre le somme derivanti dal preventivo possano essere escluse in quanto indeterminate e che dunque il condominio le possa richiedere solamente dopo l'approvazione del relativo consuntivo: solamente in tale data gli importi diventano determinati ed esigibili. Vi ringrazio in anticipo per la vostra attenzione. Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/04/2015 19:09RE: domanda di ammissione condominio
Come abbiamo detto altre volte, ogni questione in materia va ora vista alla luce dell'art. 30 della legge 11/12/2012 n. 220, che ha così disposto: "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenuti esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali". Ossia, il legislatore ha chiarito, in via interpretativa ed eliminando i dubbi in proposito, che tutte le spese condominiali che scadono successivamente alla dichiarazione di fallimento- siano esse per manutenzione ordinaria che straordinaria o per innovazioni- vanno pagate dal fallimento in prededuzione, sempre se riguardanti un immobile appreso all'attivo; importante è che la scadenza del pagamento dei contributi sia successiva alla dichiarazione di fallimento, anche se essi si riferiscono a periodi anteriori.
Il richiamo ai contributi, negli stessi termini di cui all'art. 63 disp. att. c.c., il cui c. 1 si esprime – anch'esso – in tema di «riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea», fa intendere che il presupposto per l'ammissione sia l'avvenuto riparto tra i condomini dei contributi e, poiché la norma non specifica la tipologia di riparto, sicuramente è compreso il bilancio consuntivo, a chiusura della gestione dell'anno solare del condominio, ma potrebbe anche trattarsi del bilancio preventivo ed eventualmente di un bilancio provvisorio redatto per specifiche esigenze temporanee del condominio.
Nel suo caso, quindi, per il bilancio consuntivo, deve controllare le scadenze, sembrando strano che i contributi del periodo 01/09/2013-31/08/2014, debbano essere pagati nel 2015; se le scadenze sono anteriori alla data del fallimento, il credito va ammesso in chirografo, non essendo detti contributi assistiti da alcun privilegio. Quelli compresi nel bilancio preventivo pensiamo che debbano essere pagati in prededuzione alla luce delle precedenti considerazioni.
Zucchetti SG Srl
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