Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 bis a società consortili a responsabilità limitata

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    15/03/2015 11:29

    Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 bis a società consortili a responsabilità limitata

    Chiedo il vostro illustre parere in merito alla possibilità di concedere il privilegio art. 2751 bis n. 5 bis anche alle società consortili a responsabilità limitata (volume d'affari circa 34 milioni annui) pur risultando il carattere di mutualità, la prevalenza e che la maggioranza dei soci hanno i requisiti ex art. 2751 bis n. 4.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/03/2015 18:41

      RE: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 bis a società consortili a responsabilità limitata

      Classificazione: PRIVILEGI / COOPERATIVE
      Il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. riconosce la prelazione ai crediti vantati, oltre che dalle cooperative agricole, dai consorzi di cooperative agricole, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, sicchè la prima indagine da svolgere attiene al settore, nel senso che il credito azionato, se non è il corrispettivo per la vendita di prodotti effettuata da una cooperativa agricola o da un consorzio tra cooperative agricole, non può essere coperto dal privilegio in esame, indipendentemente dal problema della dimensione del consorzio.
      Quanto alla dimensione, la Cassazione già nel 1998 (Cass. n. 6704 del 1998), aveva affermato che, con il privilegio in esame, il legislatore ha sostituito al criterio di prevalente tutela del lavoro quello oggettivo derivante dalla natura del credito, così spostando il parametro di riferimento dal lavoro alla cooperazione ed agevolando indistintamente tutte le cooperative ed i consorzi esercenti attività agricola, anche a prescindere dall'apporto lavorativo dei soci. Questa interpretazione in netto contrasto con il contesto della previsione dell'art. 2751 bi c.c, dedicato alla tutela del lavoro aveva fatto nascere molte perplessità, ma questa linea è stata ripresa da 21/10/2010 n. 21652 e da Cass. 27/09/2013, n. 22199, che con il privilegio di cui al n. 5bis dell'art. 2751-bis cod. civ. il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa.
      La stessa giurisprudenza ha però precisato che "Se la ragion d'essere del privilegio di cui si sta parlando va ricercata nella speciale tutela che il legislatore ha inteso assicurare alla cooperazione in ambito agricolo, occorre che il credito cui tale privilegio attiene sia appunto sorto nell'esercizio di un'attività riconducibile alla funzione propria delle cooperative o dei consorzi di quel settore, costituti in forma cooperativa. Non la mera qualifica soggettiva del creditore, ossia il fatto che esso operi col nome di cooperativa agricola o di consorzio agrario e sia iscritto nel relativo registro, è sufficiente a giustificare la prelazione, il cui fondamento si radica invece nella causa oggettiva del credito, e perciò nel fatto che questo derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore. La tutela attiene alla "vendita dei prodotti", cioè primariamente alla vendita di quei beni la cui produzione è riconducibile all'attività dei soci riuniti in cooperativa (quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale) o all'attività delle imprese consorziate. Ma deve appunto trattarsi della vendita di prodotti agricoli che direttamente si legano all'oggetto sociale dell'ente ed alla sua specifica funzione, costituendone la naturale esplicazione, come appunto accade quando quei prodotti siano stati forniti o trasformati dai soci."
      Zucchetti SG Srl