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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
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Alessandro Cottica
SONDRIO05/12/2017 15:10Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
In qualità di Curatore, sto esaminando la domanda di ammissione al passivo di un creditore (ex dipendente) che chiede il riconoscimento, oltre che delle quote di contribuzione ad un fondo di previdenza complementare trattenute in busta paga e non versate dal datore di lavoro, anche della quota di contribuzione al fondo a carico del datore di lavoro stesso (non versate).
La richiesta viene così motivata:
- l'art. 2 del D.Lgs 252/2005 individua nel lavoratore dipendente il soggetto interessato all'adesione a forme pensionistiche complementari;
- il successivo art. 8, comma 1 dispone che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del tfr maturando;
- il comma 10 del medesimo articolo prevede che laddove il lavoratore indenta contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
Inoltre, si legge nella domanda di ammissione, in quanto la contribuzione a carico del datore di lavoro va a finanziare la posizione di previdenza complementare aperta dal lavoratore, e tenuto conto del fatto che il fondo pensione non ha presentato domanda di ammissione, l'eventuale esclusione di tale credito comporta un danno a carico del lavoratore.
La Circolare 1/2017 del Tribunale di Vicenza (l'unica che ho trovato sull'argomento), ritiene che il credito in argomento sia da escludere, per difetto di legittimazione del dipendente.
Qual'è il vostro parere il merito? I colleghi del forum possono cortesemente segnalare la prassi dei diversi Tribunali?
grazie per la risposta e per la collaborazione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/12/2017 19:20RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
In caso di omissione contributiva a seguito di insolvenza del datore di lavoro, l'aderente alla previdenza complementare può, a nostro avviso, insinuare al passivo il credito maturato nei confronti del datore di lavoro, sia per quanto riguarda il Tfr, sia per quanto concerne il contributo datoriale e l'eventuale contributo del lavoratore che fosse stato trattenuto e non versato al Fondo.
Nella specie vengono in ballo le due ultime voci. Per quanto riguarda il contributo del lavoratore che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato, occorre ricordare che l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, al comma secondo, nel prevedere le forme di finanziamento del Fondo di previdenza complementare utilizza l'espressione di "conferimento" di somme da parte del lavoratore. La dizione atecnica di conferimento, la mancata previsione dello strumento tecnico giuridico tramite il quale deve essere eseguito il finanziamento, hanno indotto la prassi ad utilizzare il ricorso alla delegazione di pagamento, Appare opportuno osservare che l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, comma 2, nel prevedere le forme di finanziamento del Fondo di previdenza complementare utilizza l'espressione di "conferimento" di somme da parte del lavoratore. La dizione atecnica di conferimento, la mancata previsione dello strumento tecnico giuridico tramite il quale deve essere eseguito il finanziamento, hanno indotto la prassi a servirsi della delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR o delle future retribuzioni al fondo (cfr. Trib. Napoli Nord 15 luglio 2015).
Se si segue questa impostazione non vi è dubbio che: (i)-la delegazione si scioglie con la dichiarazione di fallimento; (ii)- legittimato a chiederne il pagamento al datore di lavoro sia il lavoratore; (iii)-trattandosi di una quota di retribuzione che doveva essere corrisposta al dipendente ma , in base alla opzione previdenziale, il datore di lavoro era stato delegato a versarla al fondo, il credito gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c.;
Per quanto riguarda il contributo del datore di lavoro- in una risposta del marzo 2015- dicevamo: "ci sembra difficile fare lo stesso discorso perché non si tratta di una quota di retribuzione ma di una obbligazione diretta del datore di lavoro verso il Fondo per contribuire con proprio esborso alla previdenza complementare del dipendente". Successivamente è intervenuta Cass. 05/10/2015, n. 19792 che ha così statuito: "I contributi dovuti dal datore di lavoro per la previdenza complementare, originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legati a quest'ultimo da nesso di corrispettività, hanno natura esclusivamente previdenziale e non retributiva, sicché non concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto né, tantomeno, rientrano tra le forme di previdenza e assicurazione obbligatoria. Ne consegue che, in caso di omesso versamento contributivo, il credito risarcitorio insinuato al passivo del fallimento del datore di lavoro non è assistito da privilegio".
Come si vede , la Corte confermando i nostri dubbi ha, per un verso escluso il privilegio sia ex art. 2751 bis n. 1 c.c. sia ex art. 2753 e 2754 c.c., ma ha implicitamente ammesso che legittimato a chiedere l'ammissione al passivo sia, anche in questo caso, il lavoratore.
Zucchetti SG srl
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Laura Vitali
Sondrio18/05/2021 12:49RE: RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
Buongiorno,
in merito all'ammissione al passivo del contributo del datore di lavoro in via chirografaria, ci sono pronunciamenti successivi alla sentenza della Cassazione n. 19792/2015 citata, che confermano o modificano tale impostazione?
Ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/05/2021 19:53RE: RE: RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
Cass. 05/10/2015, n.19792 ha statuito che "I contributi dovuti dal datore di lavoro per la previdenza complementare (nella specie, a titolo di indennità di premorienza Fonchim, prevista dal c.c.n.l. del settore chimico-farmaceutico a partire dall'1 gennaio 2007), originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legati a quest'ultimo da nesso di corrispettività, hanno natura esclusivamente previdenziale e non retributiva, sicché non concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto né, tantomeno, rientrano tra le forme di previdenza e assicurazione obbligatoria. Ne consegue che, in caso di omesso versamento contributivo, il credito risarcitorio insinuato al passivo del fallimento del datore di lavoro non è assistito da privilegio".
Non ci risultano altre decisioni sul punto.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Cottica
SONDRIO18/06/2021 16:03RE: RE: RE: RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
Buongiorno, alla luce della sentenza Cassazione SS.UU. del 9.6.21, n. 16084, cambia qualcosa rispetto al Vostro originario parere?
Il credito del dipendente per le quote trattenute e non versate al fondo da parte del datore di lavoro, fallito, mantengono la natura di credito privilegiato ex art. 2751 bis 1° comma n. 1 C.C.?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2021 20:15RE: RE: RE: RE: RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
Le recenti Sez. unite hanno integralmente confermato il precedente indirizzo ribadendo la natura previdenziale delle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, da cui fanno derivare l'impossibilità di accordare ai crediti correlati a detta contribuzione il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, c.c nonché i privilegi di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c.. sebbene non emerga con chiarezza è da ritenere che la Corte si riferisca ai contributi a carico del datore di lavoro perché quelli a carico del dipendente, che il datore di lavoro versava su delega del lavoratore detraendoli dalla sua retribuzione, costituiscono retribuzione; al punto che a partire da Cass. 17 novembre 2016 n. 23426 anche nbelle assicurazioni sociali il lavoratore può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati per la quota a suo carico.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)19/09/2023 18:39RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
Buonasera,
mi inserisco nella discussione segnalando la sentenza della Cassazione n.16116 depositata il 07.06.2023 che afferma, mi pare, un principio già delineato e cioè che "in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall' istruttoria emerga che vi sia una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell' art. 93 L.F."
Introduco un' altra considerazione sul tema.
Alla luce del materiale letto sul punto mi pare di giungere alla conclusione che le somme di cui si tratta, e delle quali il lavoratore chiede al fallimento il pagamento, abbiano natura chirografaria stante la natura previdenziale e non contributiva.
Mi chiedo se valga la stessa considerazione per la quota imputabile al TFR; se cioè anche la quota trattenuta dal datore di lavoro a titolo di TFR e che doveva essere versata al fondo (versamento poi non effettuato) abbia anche esso natura chirografaria.
Molte grazie.
Alessandro Bartoli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2023 20:03RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
Nella specie si discute dell' omesso versamento da parte del datore di lavoro del trattamento di fine rapporto accantonato in favore del Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore, per cui il credito oggetto di esame è costituito dal "conferimento" del TFR maturando che, come ha sottolineato Cass., sez. lav. n. 4626 del 2019 è una espressione atecnica dovendosi accertare la natura e la funzione del mezzo di volta in volta utilizzato dal lavoratore ai fini dell'adesione al Fondo di previdenza complementare. Questo mezzo può sostanziarsi in una delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al datore di versare le quote di TFR al Fondo, ovvero di loro cessione, quale credito futuro, direttamente dal lavoratore al Fondo, o strumenti ad essi assimilabili"; le conseguenze sono diverse in ordine alla titolarità del credito nei confronti del datore fallito (da insinuare allo stato passivo della procedura concorsuale) come evidenziato nella recente sentenza da lei richiamata, ma qualunque strumento si scelga l'oggetto della delega o della cessione rimane il TFR.
Ne discende, a nostro avviso, che il credito da lei indicato riguardante la quota di TFR conferito nel Fondo, è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c..
In effetti il lavoratore ha una triplice scelta: "1)-scelta espressa di mantenere il TFR in azienda; 2)-opzione per il TFR ad un Fondo complementare; 3)-silenzio e, in tal caso, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, ma nessuna di queste tre scelte comporta una trasformazione della natura del TFR, non emergendo da alcuna norma l'intenzione del legislatore di modificare la natura delle "quote del TFR", ovvero la natura sostanzialmente "retributiva" del diritto conferito al Fondo.
Zucchetti SG srl -
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)21/09/2023 16:42RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
Molte grazie.
Alessandro Bartoli -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/09/2023 09:45RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
Segnaliamo che in una recentissima nota a Cass. n. 16116/2023 e Cass. n. 18477/2323, il commentatore prof. E Gragnoli (Ordinario di diritto del lavoro all'Università di Parma) scrive quanto segue:
"La domanda di ammissione del lavoratore ha per oggetto crediti retributivi e, cioè, le quote del trattamento di fine rapporto, poiché, "fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote del trattamento di fine rapporto maturando (…) hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione integrativa erogata al lavoratore dal fondo" [38] . L'affermazione è sottile, ma convincente. Mentre il dipendente percepisce benefici previdenziali dal fondo e tale carattere hanno i versamenti aziendali, lo stesso … non vale nell'ipotesi di ammissione allo stato passivo. Seppure con un inadempimento alla delegazione, l'impresa trattiene il trattamento di fine rapporto e, quindi, la retribuzione differita, non corrisposta (nonostante l'adesione al fondo) e non trasferita (ed è opposta la soluzione nell'eventualità di cessione)".
Crediamo sia di maggior conforto per lei riscontrare che quanto da noi esposto trovi riscontro anche in opinioni di autorevole dottrina.
Zucchetti SG srl -
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)01/10/2023 08:56RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lavoratori dipendenti e fondo previdenza complementare
Ringrazio per la precisazione.
Alessandro Bartoli
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