Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Urgente_Agenzia Entrate-Riscossione e prescrizione cartelle di pagamento

  • Laura Zagarella

    Perugia
    09/04/2018 13:33

    Urgente_Agenzia Entrate-Riscossione e prescrizione cartelle di pagamento

    Buongiorno,
    premetto che utilizzo spesso il Forum; è uno strumento utilissimo che consente un confronto costruttivo ed un conforto indispensabile nelle infinite situazioni che si possono prospettare.
    Vi sottopongo la seguente problematica.
    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ho formulato istanza di ammissione al Passivo con allegazione degli estratti di ruolo; la scrivente, a seguito dell'esame della documentazione esibita, ha ritenuto di escludere, in sede di Progetto di Stato Passivo importi (rilevanti) poiché prescritti, in assenza di dimostrazione da parte dell'Agente della Riscossione dell'invio di atti interruttivi.
    Con le proprie osservazioni al Progetto di Stato Passivo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha allegato un atto di intimazione "multi-cartella" con il quale la stessa avrebbe asseritamente interrotto la prescrizione.
    L'Agente della Riscossione ha considerato, quale termine di prescrizione, quello di 10 anni per tutte le tipologie di tributo (erariali, previdenziali, comunali, regionali).
    A tal proposito chiedo, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 17/11/2016 n. 23397, quale sia la corretta chiave di lettura ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione applicabile alle differenti tipologie di tributi.
    Segnalo che la sottoscritta ha momentaneamente considerato il termine quinquennale per tutte le categorie di tributi, anche alla luce dell'interpretazione data alla pronuncia della Cassazione da parte della dottrina e sulla scorta di parte della giurisprudenza di merito pronunciatasi sull'estensione del termine quinquennale anche ai tributi erariali.
    Premesso quanto sopra chiedo:
    - è corretto considerare il termine quinquennale per i debiti verso l'INPS? Tale previsione opera anche ante pronuncia della Corte di Cassazione?
    - per quanto riguarda i tributi erariali è pacifica la prescrizione decennale?
    - in ogni caso il Curatore è tenuto ad ammettere tali importi con riserva (qualora lo ritenga opportuno) ed adire il Giudice Tributario per contestare poi in giudizio l'intervenuta prescrizione?
    Vi ringrazio anticipatamente per i riscontri che saprete fornirmi, anche sulla base di casistiche comuni alla presente.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/04/2018 11:48

      RE: Urgente_Agenzia Entrate-Riscossione e prescrizione cartelle di pagamento

      Il termine prescrizionale dei crediti dell'INPS è chiaramente stabilito in cinque anni dall'art. 3, commi 9 e 10, della Legge 335/1995; la citata pronuncia n. 23397/2016, dopo averlo richiamato, ha definitivamente affermato che la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella ne determina la definitività, ma non trasforma il termine di prescrizione da quinquennale in decennale.

      Per quanto riguarda i debiti erariali, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità essi non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno sulla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 4283/2010); di conseguenza, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c..

      Si applica invece la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948, IV comma, c.c. ai tributi locali (e vale sempre la regola sopra richiamata, che la notifica della cartella non trasforma tale termine in decennale).

      Infine, come stabilito da ultimo dalla sentenza 13/6/2017 n. 14648 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche in tema di prescrizione la competenza è esclusiva della giurisdizione tributaria, di conseguenza il credito deve essere ammesso con riserva, e la pretesa erariale deve essere impugnata avanti la Commissione Tributaria.


      Evoluzione giurisprudenziale:
      La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
      • Laura Zagarella

        Perugia
        16/04/2018 12:05

        RE: RE: Urgente_Agenzia Entrate-Riscossione e prescrizione cartelle di pagamento

        Vi ringrazio per il cortese e puntuale riscontro.
        Il termine per l'impugnazione della pretesa erariale innanzi alla Commissione Tributaria è di 60 giorni dalla trasmissione alla pec della procedura dell'istanza di ammissione al Passivo da parte dell'Agente della Riscossione? O vi è un diverso dies a quo da considerare?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          16/04/2018 12:18

          RE: RE: RE: Urgente_Agenzia Entrate-Riscossione e prescrizione cartelle di pagamento

          Se non vi sono state notifiche precedenti, il termine non può che essere quello.
          • Laura Zagarella

            Perugia
            16/04/2018 12:34

            RE: RE: RE: RE: Urgente_Agenzia Entrate-Riscossione e prescrizione cartelle di pagamento

            Cosa si intende per "Se non vi sono state notifiche precedenti"?
            Le cartelle di pagamento contenenti i ruoli considerati prescritti dalla scrivente (e quindi da ammettere con riserva) risultano a suo tempo essere state notificate alla ditta individuale in bonis (come indicato nell'estratto di ruolo allegato all'istanza di ammissione al Passivo dell'Agente delle Riscossione), così come risulta essere stato notificato, ante fallimento, l'atto di intimazione "multi-cartella".
            Vi sono comunque i presupposti temporali per adire il Giudice Tributario? A mio avviso la risposta è affermativa; l'insinuazione al Passivo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è datata 14/03/2018.
            Ringrazio nuovamente per la Vs. competenza e professionalità.

            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              19/04/2018 10:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Urgente_Agenzia Entrate-Riscossione e prescrizione cartelle di pagamento

              Intendevamo dire "se non vi sono state notifiche precedenti alla Curatela"; poiché tali notifiche non vi sono state, va letto "dato che non vi sono state notifiche precedenti alla Curatela".

              Ma nel riesaminare comunque la questione, di inquadramento tutt'altro che semplice, ci pare opportuno segnalare un ulteriore problema: l'istanza di ammissione al passivo non compare fra gli atti impugnabili avanti le Commissioni Tributarie a norma dell'art. 19, I comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 (da ciò parte della dottrina ha desunto che per la questione in esame la competenza "tornasse" al Giudice Delegato), non possiamo quindi escludere il rischio di inammissibilità del ricorso.

              E allora la soluzione più prudente potrebbe essere, ed è cosa che sarebbe bene discutere e concordare con il Giudice Delegato che dovrà compiere e autorizzare una serie di atti, proporre ricorso avanti la Commissione Tributaria nei termini e contemporaneamente proporre la non ammissione, così che il Giudice possa liberamente valutare se:

              - ammettere il credito con riserva, rinviando quindi l'ammissione all'esito del contenzioso tributario e, in caso che la Commissione Tributaria dovesse dichiararsi non competente, sciogliere la riserva decidendo lui per la non ammissione

              - oppure direttamente non ammettere il credito, in modo da demandare la questione al Tribunale in sede di giudizio di opposizione, qualora instaurato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
              • Cristina Gaffurro

                Bologna
                28/05/2018 18:17

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Urgente_Agenzia Entrate-Riscossione e prescrizione cartelle di pagamento

                Buonasera per quanto attiene alla ammissione con riserva in caso di contenzioso tributario già iniziato ma non definito
                la somma che si va ad ammettere in tale modalità equivale al totale oppure alla quota al netto di quello che sarebbe dovuto in via provvisoria ( ammettendo questo al privilegio richiesto)?
                grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  29/05/2018 17:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Urgente_Agenzia Entrate-Riscossione e prescrizione cartelle di pagamento

                  L'ammissione con riserva riguarda la domanda che viene proposta; è questa che va ammessa come richiesto, in attesa di risolvere le contestazioni che il curatore ha sollevato avanti al giudice tributario.
                  Zucchetti SG srl