Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito rivalsa iva

  • Episteme studio professionale associato

    Crotone
    12/01/2012 22:57

    credito rivalsa iva

    In sede di insinuazione al passivo un creditore che ha effettuato somministrazione di gas alla società fallita, richiede l'Iva relativa alle forniture in privilegio ex art. 2758 .
    si chiede se sia corretta la richiesta non essendo rinvenibile il bene oggetto della fornitura, si chiede inoltre di supportare la risposta con qualche pronuncia giurisprudenziale.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/01/2012 19:23

      RE: credito rivalsa iva

      La premessa del discorso è che il privilegio attribuito dall'art. 2758 c.c. al credito per IVA di rivalsa ha natura speciale, sicchè la questione da lei prospettata anche se riferita all'IVA di rivalsa riguarda, più in generale, l'accertamento del privilegio speciale e consiste nell'individuare il momento in cui deve essere verificata la sussistenza nel patrimonio del fallito del bene o dei beni oggetto della prelazione, e cioè se il giudice, al momento della verifica dei crediti, debba limitarsi ad accertare l'esistenza del credito e della natura prelatizia ovvero se, già in quella sede, debba escludere la prelazione qualora i beni che ne siano gravati non risultino acquisiti all'attivo.
      Entrambi questi indirizzi erano presenti in giurisprudenza e il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza 20/12/2001, n. 16060, che hanno affermato il principio per cui "l'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all'attivo fallimentare; per cui deve demandarsi alla fase del riparto la verifica della sussistenza o non dei beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale…". Ossia le S.U. hanno aderito alla tesi che posterga al momento del riparto la verifica dell'esistenza del bene, muovendo dalla premessa che il privilegio, sia generale che speciale, è concesso dall'art. 2745 c.c. unicamente in ragione della causa del credito e non dell'esistenza del bene gravato, tant'è che, per un verso, la disciplina dell'accertamento del passivo non prescrive che la verifica dei crediti debba estendersi all'accertamento della esperibilità delle cause di prelazione e, per l'altro, il sistema fallimentare considera il patrimonio fallimentare come un quid dinamico che può incrementarsi nel corso della procedura fino alla sua definitiva determinazione con il riparto finale.
      In questo orientamento, come si vede, viene messo l'accento sulla possibile futura acquisizione alla massa dei beni oggetto del privilegio speciale, sicchè, laddove invece il bene sia perito o sia incommerciabile, ovvero per la natura della prestazione non è configurabile un bene materiale su cui esercitare il privilegio, deve escludersi, per evidenti ragioni di economia processuale, già in sede di verifica dello stato passivo l'ammissione del credito in via privilegiata.
      Nel caso da lei prospettato, quindi, già prima della riforma, il credito in questione poteva essere ammesso in chirografo derivando esso da somministrazione di gas che, essendo via via consumato, non può, per sua natura, essere presente nell'attivo fallimentare.
      Dopo la riforma questa tesi ha trovato un ulteriore suffragio nell'art. 96, comma terzo, n. 4 che richiede che nella domanda di insinuazione al passivo il creditore debba, tra l'altro, indicare il titolo di prelazione e fare "la descrizione dei beni sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale", invero la descrizione nella domanda di insinuazione dei beni oggetto del privilegio speciale ha senso proprio in previsione dell'accertamento della presenza dei beni descritti nel patrimonio del debitore e nel momento in cui si dichiara il fallimento che, attuando il concorso tra i creditori, fa nascere l'esigenza di provvedere all'accertamento della prelazione.
      Vi è da aggiungere che la questione ha perso gran parte della sua importanza che, in passato derivava dal trattamento dei crediti privilegiati nel concordato fallimentare. ossia, poiché in tale concordato i privilegiati dovevano essere soddisfatti per intero, indipendentemente dall'esistenza dei beni, il riconoscimento del privilegio speciale- che sarebbe potuto degradare in chirografo al momento del riparto in mancanza dei beni gravati- doveva comunque essere trattato come privilegiato nell'eventuale concordato fallimentare. Oggi è mutata questa situazione in quanto il terzo comma dell'art.124 consente di soddisfare i creditori privilegiati nei limiti di capienza dei beni gravati secondo il valore determinato da una stima.
      Zucchetti SG Srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        16/05/2018 12:18

        RE: RE: credito rivalsa iva

        Buongiorno,
        ho una insinuazione con privilegio generale art 2752 per anticipazione iva legata a bolletta doganale ma non trovo riferimenti trattandosi il 2752 di privilegio verso lo stato.
        ha notizie al riguardo?
        grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          30/06/2018 20:10

          RE: RE: RE: credito rivalsa iva

          Ci pare di comprendere dal quesito che si tratti del caso classico dell'IVA anticipata dallo spedizioniere e riaddebitata in fattura all'acquirente/committente italiano, o comunque di un caso analogo, nel quale il soggetto istante per l'ammissione al passivo richiede il rimborso del tributo in questione, dallo stesso anticipato.

          Se questo è il caso, il credito non è assistito da alcun privilegio, nè quello ex art. 2752 c.c., che spetta solo allo Stato, nè quello ex art. 2758, che è quello (speciale) di rivalsa.