Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Rivalsa IVA e spese legali

  • Roberta Aldini

    Sassuolo (MO)
    18/09/2013 15:47

    Rivalsa IVA e spese legali

    Mi trovo a verificare una domanda di ammissione al passivo che gradirei sviscerare con la Vs. assistenza:

    - credito vantato dal creditore in conto capitale differisce dalla contabilità per € 2,14 (immagino per spese di insoluto). Tali maggiori spese non sono giustificate ma sono già inglobate nel credito riconosciuto in Atto di Precetto e D.I. non opporto.
    Io ammetterei per intero.Concordate?

    - spese legali: richieste per € 2856 comprensive di Cassa e IVA ma nel D.I. erano liquidate solo per € 1176 oltre Cassa e IVA.
    Nel D.I. vi è però la dizione "...e successive occorrende"
    Inoltre l'avvocato è stato pagato in parte ante fallimento ma il saldo, per giungere ad € 2856, gli è stato pagato dopo la dichiarzione di fallimento. Poichè le attività svolte sono tutte ante fall. ritengo che questo sia irrilevante.
    Le spese legali richieste le posso ammettere tutte (2856)?

    - il creditore richiede la rivalsa IVA sulla fornitura effettuata per il bene specificato in domanda ben individuabile (cabina elettrica prefabbricata in una stazione di servizio) ma che non sarà inventariata perchè il cantiere è stato chiuso e consegnato all'ente appaltante. La procedura vanta ancora un credito con quell'ente perchè c'è una causa in corso e la fattura non è stata emessa.
    La rivalsa è da concedere?

    - l'importo dell'IVA chiesto in rivalsa non corrisponde al 20% del credito in conto capitale ma è stato chiesto per un importo superiore.
    La rivalsa deve riferirsi esclusivamente all'IVA della fornitura originaria e non anche per altre spese successive (vedi spese legali), giusto?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/09/2013 19:32

      RE: Rivalsa IVA e spese legali

      Siamo d'accordo sulla soluzione prospetta nel primo quesito, anche perché il credito è contenuto in decreto ingiuntivo non opposto.
      Per la verità bisognerebbe indagare se quel decreto ingiuntivo era passato in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, e cioè se prima di quella data era stato emesso il provvedimento di cui all'art. 644cpc, perché se manca tale provvedimento quel decreto ingiuntivo è come non esistesse e il creditore non potrebbe quindi limitarsi a produrre quel titolo per ottenere l'ammissione, ma dovrebbe documentare il suo credito e, in tal caso, lei potrebbe muovere tutte le obiezioni che ritiene non essendo vincolato dal precedente giudicato. Lei, se abbiamo ben capito, ha già svolto la verifica rilevando che il credito insinuato trova corrispondenza nella contabilità, tranne che per la differenza di due euro e rotti, e per tale importo non converrebbe muovere contestazioni, ma la questione della definitività o meno del decreto ingiuntivo diventa determinate per la soluzione del secondo quesito.
      A tal proposito è del tutto estraneo al tema la questione del pagamento del legale, perché qui si sta discutendo della pretesa di un creditore che si è avvalso di un legale per azionare in via monitoria il suo credito, e non del legale che ha assistito il fallito. Orbene il creditore che ha agito in giudizio ante fallimento per ottenere un decreto ingiuntivo ha diritto ad ottenere le spese giudiziali relative-, quelle liquidate nel decreto e quelle successive attinenti alla copia del provvedimento, notifica, ecc.-, se il decreto ingiuntivo (per ottenere il quale il creditore ha sostenuto dette spese) è divenuto definitivo, nel senso sopra indicato, prima della dichiarazione di fallimento, altrimento, poiché come dice la S. Corte, quel decreto è tamquam non esset, le spese relative non sono dovute nel fallimento. Se, al contrario, il decreto ingiuntivo era passato in giudicato alla data del fallimento, le spese relative e successive sono dovute in chirografo, trattandosi di spese relative ad un giudizio di cognizione per le quali non è previsto alcun privilegio; sono dovute nel loro intero, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia (e quando abbia) pagato il suo avvocato), perché comunque, anche se non ha ancora soddisfatto il suo legale comunque è tenuto a farlo; inoltre poiché il credito per spese è richiesto dalla controparte del giudizio, questi può chiedere al debitore ingiunto fallito il rimborso dell'intera somma che ha già versato o che è tenuto a sborsare al suo avvocato, per cui è comprensiva di IVA e altri accessori della parcella.
      Diverso è il caso dell'IVA di rivalsa che attiene al credito per capitale; certamente il creditore può esercitare la rivalsa perché è la legge che lo consente, il problema è se il credito per rivalsa Iva vada ammesso in privilegio o in chirografo. Questione di vecchia data, spesso non ben inquadrata, che investe il problema più generale se il credito assistito da un privilegio speciale (come nel caso dell'Iva di rivalsa a norma dell'art. 2758, comma secondo, c.c.) vada ammesso in privilegio anche se il bene oggetto del privilegio non fa parte dell'attivo fallimentare, salvo a degradarlo al chirografo al momento del riparto ove il bene gravato non sia stato recuperato, o se, in questi casi, mancando il bene, il credito possa essere ammesso direttamente in chirografo, fin dalla fase dello stato passivo. La S.C. segue il primo orientamento da alcuni anni, ma il buon senso suggerisce di seguire questa linea quando si tratta di beni per i quali ricorra qualche prospettivadi recupero (a seguito di rivendiche, di azioni restitutorie, o altro), nel mentre è preferibile l'ammissione in chirografo nei casi in cui è pacifico che il bene non c'è e non ci sarà mai (si pensi all'Iva del professionista che non ha un oggetto specifico su cui realizzarsi); nel suo caso potrebbe anche seguire la via indicata dalla Cassazione, salvo poi a verificare la persistenza della mancanza del bene al m omento del riparto.
      Ovviamente se il creditore chiede in rivalsa l'Iva relativa alla fornitura, la percentuale del 20% deve essere calcolata sull'importo capitale della stessa.
      Zucchetti SG Srl
      • Francesco Bellesia

        Modena
        29/12/2013 10:37

        RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

        Due domande:
        1)nel caso di credito di un professionista che allega la proforma e non regolare fattura, l'iva, richiesta in chirografo, deve essere ammessa come richiesta o va esclusa appunto perché non è stata ancora emessa la fattura ?
        2)DI, provvisoriamente esecutivo, non opposto nei termini ma non munito del decreto ex art 644 cpc. Il creditore si insinua sulla base del solo DI senza produrre le fatture azionate anche se il debito risulta nella contabilità della società fallita. In forza del DI aveva effettuato un pignoramento dal quale era stata assegnata una somma comprensiva di spese legali liquidate per la procedura esecutiva. Al netto di queste la restante somma era stata imputata al saldo delle spese legali ed interessi di precetto ed a parziale pagamento del capitale. Stante la posizione della Cass sulla mancanza del decreto ex 644 cpc io ammetterei il credito residuo, nonostante la mancata produzione delle fatture ma in forza del debito registrato nella contabilità e comunque esposto in DI, risultante dal capitale detratta la somma netta rinvenuta dalla esecuzione.
        Grazie
        • Francesco Bellesia

          Modena
          29/12/2013 11:36

          RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

          Scusatemi per l'errore. L'art. di riferimento non è il 644 cpc ma il 647 cpc.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            02/01/2014 18:59

            RE: RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

            Era chiaro il lapsus. Grazie per la precisazione comunque.
            Zucchetti SG Srl
            • Raffaella Santinelli

              San Severino Marche (MC)
              03/01/2014 12:12

              RE: RE: RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

              Intervengo nella Vs. discussione a proposito dell'IVA sulle spese legali liquidate in d.i., nel caso in cui debbano essere riconosciute in sede di accertamento del passivo.
              Il Legale che ha assistito il Creditore emetterà la fattura (se non l'ha già fatto) in favore del suo Cliente (ossia il Creditore che chiede di essere ammesso al passivo). A questo punto la situazione è differente se ci troviamo di fonte ad un Creditore: Società/Ditta o persona fisica. Nel primo caso (Società/Ditta), l'IVA addebitata dal Legale al suo Cliente (Creditore insinuato) rappresenta una partita di giro che si è trasformata (o si trasformerà, al momento del pagamento e, quindi, all'emissione della fattura) in un credito IVA di corrispondente importo e perciò, qualora il Fallimento, in sede di riparto (a seguito dell'ammissione), dovesse pagare tale importo al Creditore, quest'ultimo avrebbe un indebito arricchimento. Nel secondo caso (Creditore persona fisica), invece, l'IVA addebitata dal Legale al suo cliente (Creditore insinuato) rappresenta un costo, visto che questi è il consumatore finale, soggetto che va a colpire, appunto, l'imposizione sul valore aggiunto.
              Quindi mi verrebbe da concludere che, nel caso il Creditore sia una Società o una Ditta individuale, l'IVA pagata al suo Legale non possa essere riconosciuta in sede di accertamento del passivo; mentre, se il Creditore è una persona fisica, l'IVA andrà ammessa.
              In attesa di leggere la Vs. risposta, Vi ringrazio e saluto.
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                03/01/2014 20:44

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

                Nella risposta precedente, come avrà notato, abbiamo fatto una serie di problematiche , in cui marginale era la questione da lei ora proposta. Poiché questa tocca aspetti tipicamente tributari, passiamo la sua domanda alla sezione fiscale, che provvederà a dare risposta.
                Zucchetti Sg Srl
                • Raffaella Santinelli

                  San Severino Marche (MC)
                  23/01/2014 17:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

                  Non ho ancora ricevuto la Vs. risposta.
                  Poiché in genere i Vs. riscontri sono molto tempestivi, mi è venuto il dubbio che debba riformulare nuovamente la domanda.
                  Vi ringrazio e saluto.
                • Leonardo Quagliata

                  ROMA
                  31/01/2014 12:35

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

                  La questione sollevata dell'IVA su spese legali liquidate in D.I. che condanna la società poi fallita al pagamento del credito principale (di natura commerciale) in favore dell'impresa fornitrice è interessante.
                  A mio parere la soluzione è la seguente.
                  Il problema degli oneri accessori dovuti sulle somme liquidate con sentenza o con decreto ingiuntivo a titolo di spese, competenze ed onorari a favore della parte vittoriosa è fonte di continui dubbi.
                  Va detto preliminarmente che, salvo che il procuratore in causa della parte, risultata poi vittoriosa, abbia chiesto la distrazione delle spese di lite per aver anticipato le spese e non percetto i diritti e gli onorari dal proprio
                  cliente, le spese di lite liquidate devono essere corrisposte dal soccombente direttamente
                  alla parte vincitrice.
                  A quel punto mentre l'onere accessorio del 4% dovuto per il contributo C.P.A. sulle competenze e sugli onorari grava sempre, diverso è il discorso per quanto concerne l'I.V.A. da calcolarsi su competenze, onorari e contributo CPA.
                  Premesso che l'avvocato deve emettere fattura al proprio cliente vittorioso, addebitando a quest'ultimo l'I.V.A. a titolo di rivalsa anche se la suddetta fattura di fatto
                  viene pagata dalla parte soccombente, si verificano due ipotesi:
                  1) - se il cliente vittorioso è titolare di partita I.V.A. e se la vertenza è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa, il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di I.V.A. dal legale alla propria cliente;
                  2) – se il cliente vittorioso non è titolare di partita I.V.A. o se la sentenza non è inerente all'esercizio della propria impresa, arte o professione, il soccombente deve pagare alla controparte anche l'importo da questi addebitato al suo cliente a titolo di I.V.A.
                  Quanto previsto nell'ipotesi sub 1) è giustificato dal fatto che in tal caso il cliente vittorioso ha il diritto di detrarre l'I.V.A. addebitata dal proprio avvocato e pertanto, in conseguenza del diritto alla detrazione, l'I.V.A. non è per lui un onere.
                  Quanto previsto nell'ipotesi sub 2) è giustificato dal fatto che in tal caso il cliente vittorioso non ha il diritto di detrarre l'I.V.A. addebitata dal suo avvocato a titolo di rivalsa. L'I.V.A. in questa ipotesi configura per il cliente vittorioso un vero e proprio onere, con obbligo quindi per il soccombente di risarcire anche tale importo.
                  Nell'ipotesi sub 1) il cliente vittorioso titolare di partita I.V.A. sarà tenuto, ad avvenuto pagamento da parte del soccombente, ad emettere nota di addebito (fattura
                  esente IVA) per quanto riscosso, indicando che l'operazione non è imponibile ex art. 15 DPR 633/72 e successive modificazioni ed apponendo sull'originale solo una marca da
                  bollo da € 1,29. La nota di addebito con l'indicazione che l'operazione non è imponibile ex art. 15 DPR 633/72 e successive modificazioni andrà emessa anche per le somme pagate dal soccombente a titolo di interessi moratori.
                  Ricordo infine che la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio che "tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vincitrice rientra anche la somma da questa dovuta al proprio difensore a titolo di rivalsa dell'I.V.A. e di contributo per la Cassa di Previdenza Forense, trattandosi di un
                  onere accessorio che consegue al pagamento degli onorari, anche nel caso in cui manchi un'espressa domanda" (da ultimo Cass. n. 1672/2003).
                  Leonardo Quagliata
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  31/01/2014 20:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

                  Grazie per il suo intervento, che giriamo, come il precednete, alla sezione fiscale.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  03/02/2014 16:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

                  Le considerazioni svolte nell'intervento della dott.ssa Santinelli e in quello del dott. Quagliata, e le conclusioni che ne vengono tratte, appaiono corrette, ma con una precisazione.

                  Nell'intervento dalla dott.ssa Santinelli si individua il discrimine fra "Società/Ditta" (più puntualmente: "soggetto titolare di partita IVA che agisce nell'ambito della propria attività") ovvero persona fisica (più puntualmente: "soggetto non titolare di partita IVA ovvero soggetto che agisce al di fuori della propria attività, e quindi come consumatore finale").

                  Nell'intervento del dott. Quagliatase tale discrimine è fra cliente vittorioso titolare di partita I.V.A. e vertenza inerente all'esercizio dell'attività d'impresa o arte o professione, e cliente vittorioso non titolare di partita I.V.A. ovvero se la sentenza non è inerente all'esercizio della sua impresa, arte o professione.

                  Riteniamo invece che, se l'obiettivo dell'ammissione al passivo è il rimborso della spesa sostenuta dal creditore e rimasta a suo carico, il corretto discrimine è fra soggetto che abbia potuto recuperare con il meccanismo della detrazione l'IVA pagata al legale, e soggetto che non l'abbia potuto fare.

                  Ciò significa che oltre al caso di creditori consumatori finali, e creditori titolari di partita IVA per operazioni estranee alla loro attività d'impresa o di lavoro autonomo, l'IVA dovrà essere rimborsata (e quindi ricompresa nell'importo ammesso al passivo) anche a tutti i soggetti che, pur essendo titolari di partita IVA, non possono detrarre l'IVA sugli acquisti (p.es. soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti).

                  In considerazione di ciò, sarà onere del creditore dimostrare di non poter detrarre l'IVA sulle spese legali (o perchè è persona fisica o perchè la sua particolare posizione ai fini IVA non gli consente tale detrazione) e compito del Curatore effettuare le necessarie verifiche.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/01/2014 18:59

          RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

          Quanto alla prima domanda, l'Iva va comunque riconosciuta, anche in mancanza della emissione della fattura.
          Quanto al decreto ingiuntivo, la risposta è più complessa perché la domanda investe varie problematiche.
          Confermiamo che l'orientamento della Cassazione è nel senso di richiedere, per l'opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento dell'ingiunto, che prima della dichiarazione di fallimento di costui sia intervenuto il decreto di cui all'art. 647 cpc (e i motivi sono ben giustificati). In mancanza di tale provvedimento, il decreto ingiuntivo è come se non esistesse e, quindi, il creditore deve fornire la prova del suo credito con altri mezzi. Pare di capire che nel caso non lo abbia fatto, tuttavia, il credito azionato risulta dalla contabilità del fallito per cui il credito potrebbe egualmente essere riconosciuto ove il curatore ritenga che la contabilità del fallimento sia affidabile e veritiera; in tal caso, infatti, si evita una inutile opposizione che certamente il creditore farebbe ove non fosse ammesso e, in quella sede, avrebbe la possibilità di documentare il suo credito.
          Problema diverso, e più complesso, è quello che deriva dal fatto che nel frattempo il creditore, avendo agito esecutivamente ha incassato parte del suo credito. Le somme ricevute dal creditore, anche se a seguito di assegnazione, costituiscono un pagamento che potrebbe essere revocabile, ricorrendone gli altri requisiti di legge. In ogni caso va valutata la esatta imputazione delle somme assegnate perché, ad esempio, quelle per spese della procedura esecutiva, godendo di un privilegio ante primo grado, sarebbero comunque poi pagate nel fallimento, per cui vi sarebbe carenza di interesse alla revoca; di contro, per le altre imputazioni- quelle per il precetto, altre spese legali (quelle del decreto ingiuntivo non sono proprio dovute neanche in chirografo) e per capitale (se non privilegiato)- potrebbe sussistere l'interesse ad esercitare la revocatoria.
          L'ammissione al nette di quanto versato va pertanto bene (fermo quanto detto in precedenza sulla contabilità)e questo non pregiudica la revocatoria delle somme versate (Cass. sez. un., 14 ottobre 2010, n. 16508) né la richiesta di restituzione della quota attribuita al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo che il creditore trattiene indebitamente, essendo il provvedimento monitorio tamquam non esset; tuttavia, onde evitare dubbi su improbabili acquiescenze o estensione del giudicato endofallimentare, sarebbe opportuno dare atto nel progetto di stato passivo che il curatore agirà in revocatoria e per il recupero delle somme già attribuite al creditore in sede esecutiva.
          Zucchetti Sg Srl

          • Manuel Mereu

            CAGLIARI
            20/02/2024 19:45

            RE: RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali

            Buonasera, chiedo cortesemente se sussitono dei riferimenti giurisprudenziali per i quali, come da voi indicato nella risposta che precede, l'Iva va comunque riconosciuta, anche in mancanza della emissione della fattura.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              21/02/2024 19:23

              RE: RE: RE: RE: RE: Rivalsa IVA e spese legali


              La farse che lei richiama secondo cui "l'IVA va comunque riconosciuta, anche in mancanza della emissione della fattura" era in risposta, risalente a gennaio 2014, alla domanda con cui si chiedeva: "nel caso di credito di un professionista che allega la proforma e non regolare fattura, l'iva, richiesta in chirografo, deve essere ammessa come richiesta o va esclusa appunto perché non è stata ancora emessa la fattura?". Era chiaro quindi sia dalla terminologia utilizzata, sia dalla domanda formulata, che si parlava nel caso di ammissione al passivo di un credito per prestazione di servizi e della relativa IVA e non del pagamento.
              Fatta questa doverosa premessa, questa risposta si fondava sulla giurisprudenza dell'epoca sfociata nella sua posizione più estensiva nella statuizione che la lettura del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, nel senso che il verificarsi del presupposto oggettivo dell'imposizione Iva coincide di regola, non con il momento della relativa materiale esecuzione, ma con quello del pagamento totale o parziale del corrispettivo, confligge . confligge con la disciplina comunitaria dell'Iva. "Infatti- spiega Cass. 24/11/2020, n. 26650- sia la sesta direttiva Iva 77/388/CEE (art. 10, commi 1 e 2), sia l'attuale direttiva Iva 2006/112/CE (artt. 62, 63 e 66) chiariscono che il fatto generatore dell'imposta si identifica con l'effettuazione della cessione dei beni ovvero con quella della prestazione dei servizi, il cui verificarsi determina anche l'esigibilità dell'imposta. Deve farsi, allora, riferimento al dato del materiale espletamento dell'operazione, e non a quello del pagamento del corrispettivo (Corte UE, 19 dicembre 2012, in causa c-549/11, proprio in relazione alla prestazione di servizi). Pertanto, tale disciplina unionale osta a che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 sia letto nel senso che, per le prestazioni di servizi, il presupposto impositivo e, con esso, l'insorgenza dell'imponibilità a fini Iva, si verificano, non con l'esecuzione della prestazione, bensì, successivamente, con il pagamento del corrispettivo correlativamente pattuito".
              Successivamente la Corte, con la sentenza 0104/2021, n. 9064, ha assunto una posizione mediana tra le due tesi in quanto ha da un lato ribadito che "l'orientamento secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate soltanto all'atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo, ma solo la facoltà di emettere fattura, non è allineato alle sezioni unite e alla giurisprudenza unionale", ma poi ha posto un limite all'interpretazione sopra richiamata statuendo che il "fatto generatore dell'obbligazione tributaria, che comporta l'obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere fattura".
              Anche alla luce di questa interpretazione, quindi, l'ammissione al passivo del credito IVA per la prestazione di servizi può essere effettuata in base all'accertamento dell'espletamento dell'incarico che dà diritto al compenso in quanto questo è il fatto generatore dell'obbligazione tributaria, , fermo restando che al momento del pagamento deve essere emessa la fattura.
              Zucchetti SG srl