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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo
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Marco Manfredi
REGGIO NELL'EMILIA14/01/2013 12:28variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo
Buongiorno,
un creditore non ammesso durante la verifica dei crediti, ha successivamente presentato ricorso in opposizione allo stato passivo.
il sottoscritto ha ottenuto un accordo transattivo con la controparte per evitare un giudizio incerto e oneroso per la procedura. il cdc ha dato parere positivo.
la domanda è : è ora necessario fare istanza al Gd per chiedere di "ratificare la proposta" (non mi pare che il Gd abbia questo onere in realtà) e consegunentemente variare lo stato Passivo ?
l'art. 35 LF dice chiaramente che le transazioni sono decise dal curatore con l'autorizzazione del cdc, mentre è necessario informare il GD solamante se sono di valore superiore a 50.000 €-
il problema qui è che la transazione in oggetto comporta la variazione dello stato passivo.. cosa fare ?
Ringrazio in anticipo per la collaborazione.
Marco M.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/01/2013 19:43RE: variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo
Lei giustamente individua due problemi: uno di natura sostanziale ed un altro di natura processuale. Il primo può essere definito con la transazione, per la quale vanno seguite le regole di cui all'art. 35. Raggiunto questo scopo, la transazione deve essere prodotta nel giudizio di opposizione e il tribunale (non il giudice delegato, che è estraneo alla procedura di opposizione), preso atto della stessa, o dichiara la cessazione della materia del contendere e disporre la variazione dello stato passivo in conformità dell'accordo raggiunto, o fa proprio tale accordo ordinando la conseguente variazione dello stato passivo, o usa altra formula che porti allo stesso risultato.
Ovviamente il tutto presuppone che il creditore abbia proposto opposizione allo stato passivo e che questa sia ancora in corso, altrimenti si è formato giudicato (endofallimentare) sulla esclusione, che non può essere rimossa con la transazione.
Zucchetti SG Srl
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Filippo Rasile
REGGIO EMILIA (RE)15/01/2013 12:51RE: variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo
Apporto il mio contributo avendo già incontrato situazione analoga (Transazione prima del giudizio di opposizione allo stato passivo).
In tal caso si è ritenuto non necessario modifcare lo stato passivo ma di tener conto della transazione al momento del riparto.
In pratica: credito ammesso per 100. Curatore minaccia impugnazione e poi trova accordo con creditore prima del giudizio di opposizione. Accordo prevede rinuncia (del curatore) a impugnazione a fronte di rinuncia (del creditore) a parte del credito ammesso (50 al posto di 100).
Poi al momento del riparto sarà necessario ricordarselo per dare al programma fallco l'input corretto.
Credo che possa essere una soluzione efficace.
Saluti
Filippo Rasile
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/01/2013 17:27RE: RE: variazione di stato passivo a seguito di accordo transattivo
Il caso da lei prospettato è diverso da quello proposto nella domanda che precede sotto due profili. Lì si parlava di un credito escluso dal passivo e di un creditore che aveva proposto opposizione nel corso della quale era intervenuta la transazione, nel suo caso si parla di ammissione al passivo di un credito e di minaccia di impugnazione del credito ammesso da parte del curatore senza che sia proposta l'impugnazione.
In quest'ultimo caso la soluzione prospettata, benchè non rituale, può seguirsi perché non vi sono rischi futuri di contestazioni; invero, il creditore ammesso per 100 nello stato passivo viene considerato nel riparto per una somma inferiore, per cui gli altri creditori non possono lamentarsi, né può farlo l'interessato per la transazione raggiunta. Nell'altro caso, invece, se si seguisse lo stesso procedimento, nel riparto si troverebbe un creditore escluso dal passivo o ammesso per un importo inferiore, senza che sia stata fatta opposizione dall'interessato, il che legittimerebbe gli altri creditori a proporre il reclamo ai sensi dell'art. 36 avverso il progetto di riparto; e questo verrebbe sicuramente accolto perché la decisione di esclusione o altra presa in sede di passivo era divenuta definitiva e non poteva essere modificata senza una rituale impugnazione per cui la violazione di legge è evidente.
La prassi offre tanti esempi di semplificazioni che possono essere seguiti per motivi anche di economia processuale; l'importante è conoscerne le possibili conseguenze in modo da valutare consapevolmente se vale la pena di correre il rischio.
Zucchetti SG Srl
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