Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Interessi e rivalutazione per lav. dipendenti

  • Ettore Trippitelli

    Rimini
    18/02/2011 18:59

    Interessi e rivalutazione per lav. dipendenti

    Le insinuazioni dei dipendenti (in proprio) ancorchè con elezione di domicilio c/o un sindacato, si concludono con la domanda di ammissione di un importo complessivo quantificato e la dicitura "oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge" senza alcuna determinazione delle stesse.
    E' pacifico che non spetta al curatore (in sede di progetto di stato passivo) quantificare nulla. E' corretto riportare nel provvedimento di ammissione (fermo restando le sole somme richieste) anche la dicitura indicata nella domanda?
    Le osservazioni non sono state presentate e sottoscritte dal creditore ma dal sindacato che non ha procura e/o mandato. Può il curatore, per tale ragione, non considerarle?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/02/2011 20:25

      RE: Interessi e rivalutazione per lav. dipendenti

      Partendo dalla seconda domanda, essa pone una problematica molto diffusa, che viene risolta variamente dai giudici, a seconda del favor che attribuiscono al lavoratore. Secondo diritto il sindacato, per effetto dell'iscrizione, non ha la rappresentanza processuale, per cui sarebbe necessaria una vera e propria procura, ma molti si accontentano di una delega. A nostro parare se la domanda è comunque sottoscritta anche dai lavoratori, nulla esclude poi la possibilità essa sia cumulativa e sia gestita dal sindacato, nel mentre dovrebbe essere inammissibile una domanda non sottoscritta dai dipendenti e priva di un mandato o di una delega.
      La dizione generica, "oltre rivalutazione e interessi" potrebbe anche andar bene perché vi sono sicuri parametri legislativi per sapere i limiti sia quantitativi che temporali della rivalutazione e degli interessi; tuttavia molti giudici non accettano tale soluzione, che effettivamente è sconsigliabile perché in tal modo è sempre il curatore che, al momento del riparto dovrà poi quantificare l'una e gli altri e, comunque, potrebbero sorgere controversie mal gestibili nella fase del riparto.
      Il curatore avrebbe potuto invitare i richiedenti a quantificare e poi fare le sue valutazioni.
      Zucchetti Sg Srl

      • Ettore Trippitelli

        Rimini
        22/02/2011 16:43

        RE: RE: Interessi e rivalutazione per lav. dipendenti

        Grazie.
        In allegato all'avviso ex art. 92 aveva trasmesso elenco dettagliato della documentazione da produrre con l'invito (per i lavoratori dipendenti) a quantificare il credito per rivalutazione monetaria e interessi legali, dal momento che i parametri (almeno iniziali) sono conosciuti. Data fallimento - data verifica (per rivalutazione) data fallimento per interessi legali.
        Nelle domande non è stato eseguito alcun calcolo.
        Quanto alle domande, sono state sottoscritte in proprio dai dipendenti, senza alcuna procura e/o delega al sindacato. Mentre le osservazioni sono state presentate solo dal sindacato.
        Anche se potrebbe essere troppo "formale" ritengo inammissibili le osservazioni presentate non dal creditore e neppure da un suo procuratore e/o delegato. E' eccessivo?
        Grazie ancora di questo utile strumento del forum.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/02/2011 17:29

          RE: RE: RE: Interessi e rivalutazione per lav. dipendenti

          No, non è affatto eccessivo, per quanto detto nella precedente risposta. Rimane la questione di opportunità.
          Ad ogni modo tenga conto che la rivalutazione decorre fino alla data della verifica e per gli interessi trova piena applicazione l'art. 2749 c.c. e che, per quanto riguarda la data finake del decorso degli interessi opera la nuova disposizione del'art. 54 ult. parte. l. fall.
          Zucchetti SG Srl
          • Irma Coiro

            Ravenna
            04/11/2011 11:09

            Interessi e rivalutazione per lav. dipendenti

            Vorrei avere un chiarimento sul calcolo degli interessi per i crediti assistiti da privilegio generale , come anche quelli dei dipendenti .
            La nuova disposizione dell'art. 54 ult.parte L.F. vuole dire che gli interessi si calcolano fino al deposito dello stato passivo ,e non più come nel vecchio rito fino alla data di vendita dell'attivo fallimentare , come mi sembra di ricordare ? Se è così non si deve più fare la valuta media dei vari realizzi ?

            Chiedo ancora se il privilegio per le retribuzioni deglli ultimi tre mesi può valere per retribuzioni riferite a periodi antecedenti ai tre mesi prima del fallimento ma per i quali il dispendente aveva ottunuto un decreto ingiuntivo subito dopo la maturazione del credito : in questo caso il credito è coperto dal Fondo di garanzia INPS?
            Grazie