Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo ipoteca non consolidata

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    24/04/2012 15:36

    ammissione al passivo ipoteca non consolidata

    Buongiorno,
    un creditore presenta istanza di ammissione al passivo chiedendo il privilegio ipotecario sulla base di una ipoteca giudiziale iscritta entro i sei mesi dalla dichiarazione di fallimento. In sede di ammissione al passivo è possibile procedere all'ammissione in via chirografaria escludendo il privilegio ipotecario trattandosi di ipoteca non consolidata oppure è necessario procedere giudizialmente in revocatoria?
    Grazie mille.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/04/2012 13:04

      RE: ammissione al passivo ipoteca non consolidata

      L'azione revocatoria è finalizzata alla dichiarazione di inefficacia di un atto, un pagamento o, come nel caso, di una garanzia ipotecaria; non vi è bisogno di proporre l'azione quando in curatore si voglia limitare alla sola contestazione della fondatezza della domanda o della garanzia adducendo l'inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria o dell'ipoteca, che è esercizio di mera difesa.
      Precisa, infatti, il primo comma dell'art. 95 che il curatore, "può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione". Ciò significa che il curatore può (nel senso che si tratta di onere) svolgere tutte quelle attività di difesa e sollevare tutte le eccezioni, in senso stretto o lato, per paralizzare le pretese azionate, giacchè i fatti estintivi modificativi e impeditivi comprendono sia eccezioni rilevabili di ufficio (si pensi alla previsione dell'art. 1421 c.c.) che rilevabili solo su istanza di parte, facili da individuare quando la legge espressamente le qualifica tali (o, in negativo, come non rilevabili d'ufficio), ma ben più difficili da selezionare quando la legge nulla dispone.
      Tra le eccezioni proponibili da parte del curatore, il nuovo testo dell'art. 95 espressamente contempla la possibilità di eccepire la revocatoria in via incidentale al fine della non ammissione, in tutto o in parte, di un credito o di una garanzia perché fondati su operazioni caducabili secondo le previsioni degli attuali art. 66 e 67 l.fall.
      In conclusione lei non ha bisogno di agire in via revocatoria, potendosi limitare ad eccepire il mancato consolidamento dell'ipoteca al fine dell'ammissione in chirografo del credito. fermo restando che il curatore, quando solleva l'eccezione revocatoria rispetto ad un titolo o ad una prelazione non chiede una pronuncia di inefficacia degli stessi, ma invoca un accertamento dell'esistenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria al fine esclusivamente di paralizzare la pretesa creditoria; ed egualmente quando il giudice pronuncia su detta eccezione non dichiara la inefficacia ma si limita ad escludere un credito o una prelazione a causa della revocabilità del titolo su cui essi sono fondati. Di modo che, a seguito dell'accoglimento della eccezione costituiva, non si verifica il mutamento giuridico della perdita dell'efficacia dell'atto o della garanzia, ma, in vista della futura realizzazione di tale effetto, se ne traggono le conseguenze sul credito insinuato.
      Zucchetti Sg Srl