Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio manodopera in distacco

  • Alessandra Renata Farronato

    Romano d'Ezzelino (VI)
    13/11/2012 18:52

    Privilegio manodopera in distacco

    Vi pongo il seguente caso:
    Srl creditrice nei confronti della società fallita per fatture relative ad "addebito costi manodopera in distacco" presso il cantiere della fallenda ovvero alcuni dipendenti della Srl sono stati distaccati presso la società ora fallita con apposito contratto di distacco. Tale credito è privilegiato? Se sì può essere riconosciuto il privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 (dipendenti) oppure 2751 bis n. 5 ter (imprese fornitrici di lavoro temporaneo) o altro privilegio?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/11/2012 20:55

      RE: Privilegio manodopera in distacco

      A norma dell'art. 30 del Dlgs 10.09.2003, n. 35, l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco- precisa il secondo comma- il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Ossia, il distacco comporta un cambio nell'esercizio del potere direttivo perchè il dipendente di un datore di lavoro viene dislocato presso un altro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo, continuando tuttavìa il datore di lavoro-distaccante ad essere titolare del rapporto di lavoro.
      A rigore, quindi, il distaccante non potrebbe godere del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per il credito verso il distaccato per il prezzo previsto per il distacco, ma è chiaro che tale prezzo è il corrispettivo delle retribuzioni dovute dal datore di lavoro distaccante, per cui il distaccante chiede sostanzialmente di ottenere la somma che deve corrispondere o ha già corrisposto ai propri dipendenti; per questa via seppur con qualche sforzo, crediamo che possa essere concesso il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., ma non ci nascondiamo le difficoltà che questa soluzione può incontrare.
      Non ci sembra invece attinente il privilegio di cui al n. 5ter dell'art. 2751bis c.c..
      Zucchetti SG Srl