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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ipoteca su bene acquistato
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Ermanno Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)27/07/2012 13:56Ipoteca su bene acquistato
Buongiorno,
rinnovo i complimenti per il forum creato e ringrazio per la cortesia e l'aiuto che spero mi venga dato.
La società X riceve un mutuo per la costruzione di un immobile. A garanzia del capitale erogato la banca iscrive ipoteca sul terreno. Al completamento dell'immobile la banca cancella ipoteca sul terreno e la iscrive sul fabbricato.
Successivamente la società X vende i beni costruiti alla società Y accollandosi quest'ultima il mutuo rimanente che gravava sull'immobile senza liberazione per la parte cedente.
Ora, prima fallisce la società X e poi fallisce la società Y; di quest'ultima sono curatore.
Mi chiedo: è legittimo che la banca nella domanda di ammisione al passivo di Y si inserisca nel fallimento come ipotecario visto che nella nota di trascrizione si fa riferimento alle vicende che coinvolgono la banca e la società X?
Oltre a ciò, secondo voi perchè la banca mi ha notificato dopo la dichiarazione di fallimento atto di precetto e pignoramento immobiliare visto quanto disposto dall'art.51 L.F.?
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/07/2012 18:53RE: Ipoteca su bene acquistato
L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che, come precisa l'art. 2808 c.c., attribuisce al creditore "il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito". E' quello che viene chiamato diritto di seguito, nel senso che la garanzia segue il bene gravato, per cui il creditore può rivalersi sullo stesso nei confronti di chi sia il proprietario, anche se questi è diverso da quello originario.
Nel suo caso, poi, vi è di più, perché la società Y, oltre ad acquistare il bene- che come detto rimane vincolato alla garanzia del creditore- è diventata anche coobbligata essendosi accollata parte del debito della società X.
Orbene, se non vi fosse stato tale accollo, la società Y avrebbe risposto soltanto nei limiti del valore del bene ipotecato acquistato e si sarebbe posto il problema di come far valere un credito nel fallimento del terzo responsabile ma non obbligato (come nei confronti del terzo datore di ipoteca); essendo la società Y divenuta anche debitrice, non vi è dubbio alcuno che il credito debba essere fatto valere mediante l'insinuazione al passivo.
Per quanto riguarda la notifica del precetto e pignoramento, è probabile che si tratti di un credito derivante da mutuo fondiario che, a norma dell'art. 41 del T.U bancario, attribuisce al creditore il diritto di iniziare o proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento del debitore, in eccezione al divieto di cui all'art. 51 l.f.
Zucchetti SG Srl
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Luca Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)27/07/2012 19:21RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Grazie mille per la risposta e soprattutto per la celerità con cui è stata data. In effetti il mutuo, come avete sottolineato voi, è fondiario. Ora mi chiedo: che vantaggio ha la banca a proseguire le azioni cautelari, pignorando un bene sul quale ha già l'ipoteca? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/07/2012 10:00RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Queste sono scelte che dipendono dalle strategie delle banche che spesso ritengono che la vendita in una esecuzione individuale possa essere più veloce e più redditizia di quella in sede fallimentare, tanto, se vi è capienza, comunque recuperano le spese e, in ogni caso, per intanto, incassano il prezzo salvo a fare i conti poi con la curatela. Proprio per questo l'esecuzione individuale può stimolare il curatore ad accelerare i tempi (non è escluso il doppio procedimento di vendita in sede esecutiva e fallimentare, prevalendo quella dove per prima è stata disposta l'ordinanza di vendita) e la banca raggiunge comunque il suo risultato di soddisfarsi quanto prima del suo credito.
Zucchetti Sg Srl
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Luca Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)30/07/2012 09:23RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Nel mio intervento mi ero dimenticato di dire che avevo un caso simile a quello esposto dal collega; unica differenza è l'immobile oggetto di mutuo fondiario ha una revocatoria pendente. Cosa succede in questo caso? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/07/2012 20:27RE: RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Per restare nell'esempio fatto nella prima domanda bisogna ipotizzare che la società X ha venduto l'immobile ipotecato alla società Y, che si è accollato il debito residuo verso la banca; ora emerge- intervenuto il fallimento di entrambe le società- che la vendita dell'immobile sia oggetto di revocatoria da parte del fallimento X nei confronti del fallimento Y, di cui lei è curatore.
Lei chiede che fare, ma in relazione a cosa? Se si riferisce alla esecuzione fatta dalla banca lei non può impedirla ma può soltanto intervenire nella stessa per far valere crediti prioritari all'ipoteca e farsi assegnare l'eventuale surplus; prima di fare questo intervento, valuti i possibili esiti della revocatoria perché se è si ritiene questa fondata l'immobile "tornerà" al fallimento X per cui diventa superflua la spesa per partecipare al processo esecutivo, tanto più che comunque i conti definitivi vanno fatti in sede fallimentare.
Se, invece, si riferisce alla domanda di insinuazione della banca al passivo del fallimento di Y, la domanda il credito, da quantificare, potrebbe essere ammesso con riserva dell'esito della revocatoria, sempre che questa colpisca, come è presumibile, l'intera operazione, ossia non solo il trasferimento ma anche l'accollo.
Zucchetti Sg srl
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Luca Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)30/07/2012 20:40RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Grazie mille per la risposta e per la professionalità mostrata. La mia domanda si riferiva a cosa succede in fase di vendita da parte della banca nella procedura esecutiva. Come può riuscire la Banca a vendere i beni sui quali è stata introdotta una revocatoria? Se la risposta fosse negativa, come credo, a cosa serve aver introdotto la procedura esecutiva? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/07/2012 12:02RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
La Banca lo può fare perché, come abbiamo detto nella prima risposta, ha il diritto di seguito, che rende a lei inopponibili le trascrizioni successive alla sua l'iscrizione ipotecaria, per cui, ovunque vadano a finire i beni ipotecati a seguito di trasferimenti volontari o coattivi odi revocatorie, il creditore ipotecario può avvalersi della garanzia ed espropriare i beni gravati.
Probabilmente l'esistenza della revocatoria è un altro motivo che spiega il comportamento della banca, che intuendo le difficoltà alla vendita fallimentare a seguito dell'azione proposta, ha pensato di guadagnare tempo procedendo in via esecutiva individuale, visto che ha questo privilegio processuale.
Zucchetti SG Srl
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Luca Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)19/09/2012 20:16RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Ho compreso le ragioni della banca. Nell'esempio esposto vorrei però capire cosa succede al fallimento ora proprietario dei beni oggetto di revocatoria (nell'esempio Y) se la banca riesce a vendere ad un terzo l'immobile e la società proprietaria Y soccombe nella revocatoria. Come si aggiustano a questo punto i rapporti tra X ed Y? Inoltre, il Giudice delle esecuzioni può autorizzare la banca alla vendita un bene oggetto di revocatoria? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2012 18:26RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
La vendita può essere effettuata anche in pendenza di revocatoria sia perchè la sentenza ha natura costituivai, sia perché la banca, chiunque sia il detentore del bene gravato, può, per le ragioni in precedenza dette, espropriare lo stesso.
E' difficile dire, allo stato, cosa succede del rapporto tra i due fallimenti in quanto questo dipende dall'esatto oggetto della revocatoria e dalla decisione che verrà presa, essendo evidente che, se è stata impugnata l'intera operazione, la sentenza, facendo venir meno anche l'accollo del debito da parte di Y, fa sì che l'esecuzione della banca ha realizzato il credito che vantava verso X, che nulla può pretendere da Y; diverso è il caso in cui la revocatoria abbia ad oggetto soltanto il trasferimento del bene ipotecato, perché, in tal caso, Y rimane debitrice verso la banca, che si è soddisfatta del suo credito verso Y su un bene che Y dovrebbe, a seguito della vittoriosa revocatoria, restituire ad X, che quindi potrà pretendere il corrispettivo.
Zucchetti SG Srl
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Luca Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)19/03/2014 20:06RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Riprendo la discussione in esame e riassumo la situazione da voi precedentemente analizzata:
" ... bisogna ipotizzare che la società X ha venduto l'immobile ipotecato alla società Y, che si è accollato il debito residuo verso la banca; ora emerge - intervenuto il fallimento di entrambe le società - che la vendita
dell'immobile sia oggetto di revocatoria da parte del fallimento X nei confronti del fallimento Y, di cui lei è curatore..."
A questo punto mi chiedo: se il fallimento Y dovesse soccombere nella revocatoria a chi spetta di vendere il bene? Al fallimento X o Y ? Come regolare poi i rapporti economici tra le due parti interessate?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/03/2014 20:27RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Se viene respinta la domanda revocatoria rimane efficace ciò che è stato fatto, per cui il bene rimane nel patrimonio del fallimento Y, che potrà vendere il bene, ove non l'abbia fatto il creditore fondiario che stava, se non andiamo errati, effettuando l'esecuzione.
Se viene respinta detta domanda, non vediamo cosa ci sia da regolare nei rapporti tra i fallimenti X e Y, in quanto l'operazione effettuata, di cui non conosciamo i particolari, continua a produrre i suoi effetti, come se la revocatoria non fosse mai stata promossa. Per meglio chiarire, nell'ipotesi tra le parti sia intercorsa una vendita, poi impugnata con la revocatoria, il rigetto della stessa comporta che la vendita rimane efficace e il compratore deve pagare il prezzo, ove non l'abbia già fatto.
Zucchetti SG srl
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Luca Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)23/03/2014 16:46RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Gent.le Zucchetti,
grazie mille per la risposta sempre tempestiva e puntuale e per i contributi che ogni giorno fornite.
La risposta che mi è stata data riguarda il caso in cui la domanda revocatoria viene respinta. Infatti voi scrivete "Se viene respinta la domanda revocatoria rimane efficace ciò che è stato fatto.....". In verità la domanda che volevo porre è quella contraria. Quando ho domandato "se il fallimento Y dovesse soccombere nella revocatoria a chi spetta di vendere il bene? Al fallimento X o Y ? Come regolare poi i rapporti economici tra le due parti interessate?" intendevo avere una risposta nel caso di accoglimento della domanda revocatoria.
A questo punto riformulo in maniera più chiara la domanda e chiedo:
nel caso di accoglimento della domanda revocatoria a chi spetta vendere il bene? Al fallimento X o Y (io sono il curatore del fallimento Y)? Come regolare i rapporti economici tra le due parti interessate?
Mi scuso pertanto di aver formulato male la domanda.
Distinti saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2014 20:34RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ipoteca su bene acquistato
Lei si era espresso bene, ma noi abbiamo inteso che volesse riferirsi all'ipotesi in cui fosse stata respinta la revocatoria per il fatto che alla opposta fattispecie dell'accoglimento della revocatoria avevamo già risposto nel precedente intervento, ove avevamo trattato del possibile esito favorevole della revocatorie e delle ricadute per la banca e per i due fallimenti implicati, scrivendo quando segue:
E' difficile dire, allo stato, cosa succede del rapporto tra i due fallimenti in quanto questo dipende dall'esatto oggetto della revocatoria e dalla decisione che verrà presa, essendo evidente che, se è stata impugnata l'intera operazione, la sentenza, facendo venir meno anche l'accollo del debito da parte di Y, fa sì che l'esecuzione della banca ha realizzato il credito che vantava verso X, che nulla può pretendere da Y; diverso è il caso in cui la revocatoria abbia ad oggetto soltanto il trasferimento del bene ipotecato, perché, in tal caso, Y rimane debitrice verso la banca, che si è soddisfatta del suo credito verso Y su un bene che Y dovrebbe, a seguito della vittoriosa revocatoria, restituire ad X, che quindi potrà pretendere il corrispettivo.
Non pensiamo di popter aggiungere altro.
Zucchetti SG Srl
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