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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
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Sonia Gambetti
Marcaria (MN)07/01/2014 20:21Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
Buonasera,
leasing immobiare 2003/2013 per € 800.000, pagato regolarmente fino al gennaio 2012(pagato circa il 90%), mancato pagamento di 4 rate per circa € 30.000 al maggio 2012 e risoluzione del contratto per inadempimento da parte del leasing, con richiesta di restituzione dell'immobile(non restituito). Fallimento della ditta utilizzatrice settembre 2013. Domanda di rivendica del leasing(udienza SP ancora da tenersi). Come curatore mi rimane solo la possibilità di agire ex art. 1526 c.c., essendo obbligato alla restitizione? posso chiedere transazione, pagando il rimanente e tenendomi gli immobili (3 immobili con unico contratto leasing),dovrei chiedere un finanziamento.
Secondo la vs esperienza quale sarebbe la via più facile ed economica per la procedura.
Grazie
SG-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2014 20:39RE: Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
Dipende da cosa ha effettivamente fatto la società di leasing. Ossia se questa si è limitata a chiedere la risoluzione non giudizialmente ma solo con una lettera, o anche facendo valere una clausola di risoluzione espressa, il contratto di leasing non è ancora risolto, per cui il curatore può subentrare, per il combinato disposto degli artt. 72 e 72 quater, nello stesso provvedendo al pagamento delle rate residue (pensiamo anche di quelle pregresse in applicazione dell'art. 74, ma il punto è discutibile) e del prezzo di riscatto. Data la convenienza dell'operazione per essere stato già pagati il canoni al 90%, non dovrebbe avere difficoltà a trovare un finanziamento per portare a termine l'operazione tanto vantaggiosa per il fallimento.
Se, invece, la società di leasing ha promosso prima della dichiarazione di fallimento l'azione di risoluzione, trascrivendo la relativa domanda visto l'oggetto del contratto da risolvere è costituito da immobili, trova applicazione l'art. 72 comma quinto, per il quale l'azione spiega i suoi effetti anche nei confronti del curatore; ossia la decisione sulla risoluzione (che spetta a nostro parere al giudice della verifica del passivo), anche se emessa dopo la dichiarazione di fallimento, per l'effetto retroattivo risalente al momento della trascrizione della domanda, è opponibile al fallimento e, quindi, in caso di vittoria della società di leasing il fallimento è tenuto a restituire i beni.
A questo punto sorge il problema della regolamentazione degli effetti della risoluzione. Vi è chi ritiene applicabile alla fattispecie l'art. 72 quater e chi, invece, sostiene, a nostro avviso più fondatamente, che questa norma riguardi soltanto gli effetti conseguenti allo scioglimento operato dal curatore; ciò non solo perché la norma fa riferimento a questa fattispecie, ma perché nel caso in esame, retroagendo la risoluzione alla data della trascrizione della domanda anteriore alla dichiarazione di fallimento, nel momento in cui questo viene dichiarato il contratto è già risolto, sicchè la regolamentazione delle conseguenze della risoluzione dovrebbe essere quella ordinaria (applicazione dell'art. 1526 c.c., come lei dice) e non la disciplina fallimentare.
Zucchetti Sg Srl
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Sonia Gambetti
Marcaria (MN)15/01/2014 19:13RE: RE: Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
La società di leasing ha proposto ricorso ex art. 700 cpc per il rilascio dell'immobile, prima del fallimento. Purtroppo la fallita non si è nemmeno costituita, ed il Giudice ha ordinato il rilascio degli immobili. Sto controllando se hanno trascritto il tutto in conservatoria.
Credo purtroppo di non potermi opporre alla restituzione, a meno di non trovare un accordo con il leasing, ma dubito, visto che la fallita aveva a suo tempo trovato un acquirente che avrebbe risolto la questione, ma il leasing ha negato il consenso alla vendita.
Che ne pensate?
grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/01/2014 18:52RE: RE: RE: Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
Il problema non è tanto l'ordine di rilascio, che la società di leasing chiaramente non può portare ad esecuzione per il divieto dell'art. 51 e dovrà presentare domanda di rivendica e restituzione, quanto quello che c'è dietro. Ossia bisognerebbe sapere se il contratto di leasing è stato già risolto, nel qual caso la curatela non potrà opporsi alla richiesta restitutoria quando sarà presentata, nel mentre, ove il contratto non sia ancora risolto, è un contratto pendente e il curatore, a norma dell'art. 72, richiamato dall'art. 72 quater, potrebbe anche subentrare.
Zucchetti Sg Srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)11/03/2014 11:55RE: RE: Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
URGENTE - Buon giorno, ho letto attentamente la Vostra risposta. Mi ha colpito il fatto che non ritenete esaustivo l'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte del leasing, sottolineando di contro la necessità di una risoluzione giudiziale. E' possibile avere un ulteriore approfondimento, considerato che normalmente la società di leasing risolve il contratto proprio avvalendosi di detta clausola?
Molte grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/03/2014 20:17RE: RE: RE: Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
Ci siamo rifatti all'indirizzo della Cassazione, da ultimo prospettato da Cass. 27/08/2013, n. 19602, secondo il quale "La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, ex art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa". Significativa anche Cass. 20/12/2012, n. 23624, per la quale, "Qualora il locatore si sia avvalso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa, il giudice, chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato, non è tenuto a effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso, giacché, avendo le parti preventivamente valutato che l'innovazione o la modifica dell'immobile locato comporta alterazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto, non vi è più spazio per il giudice per un diverso apprezzamento. La clausola risolutiva ha la funzione di accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine "ad hoc", avuto riguardo all'interesse dell'altra parte", per cui l'accertamento riguarda soltanto la colpa.
Ovviamente tutto questo vale, ove la parte nei confronti della quale è fatta valere la clausola contesti l'inadempimento o altro, perché se accetta non vi è bisogno di ricorrere al giudice.
Zucchetti SG Srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)12/03/2014 08:17RE: RE: RE: RE: Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
Grazie per la chiara e tempestiva risposta.
Cordiali saluti. -
EMILIO SOMMA
NAPOLI24/04/2014 07:18RE: RE: RE: RE: Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
Perché all'inizio della discussione e' stata data rilevanza alla trascrizione? La risoluzione non opera a prescindere e non diventa opponibile al fallimento anche in caso di omessa trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione? La trascrizione serve solamente a stabilire chi tra più aventi causa debba prevalere. Però non credo che il fallimento vanti un diritto reale in contrasto con quello del concedente subentrando soltanto nel rapporto obbligatorio in luogo del fallito.
Da ultimo ho notato che si sta segnalando un contrasto giurisprudenziale sempre più accentuato in ordine all'applicabilità o meno dell'art.72 quater ai leasing risolti prima della dichiarazione di fallimento. Io concordo con voi in ordine all'inapplicabilità della norma; mi sapreste comunque indicare qualche sentenza della cassazione sul punto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/04/2014 19:48RE: RE: RE: RE: RE: Leasing immobilare risolto ante fallimento, pagato al 90% -rivendica
Classificazione: CONTRATTI PENDENTI / LEASINGLa legge, oltre alla trascrizione degli atti, la cui funzione è quella che lei indica, prevede anche la trascrizione delle domande giudiziarie per far sì che gli effetti della sentenza che sarà emessa retroagiscano al momento della iniziale trascrizione dell'atto di citazione, di modo che la sentenza di accoglimento di tale domanda prevale sui diritti acquisiti dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda stessa, anche se anteriormente alla sentenza. Orbene l'art. 2652 c.c. dispone che si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643 (diritti immobiliari in particolare), tra le altre le domande di risoluzione dei contratti, e non a caso nella nostra prima risposta (alla quale lei si riferisce), avevamo detto che andava trascritta "la relativa domanda visto che l'oggetto del contratto da risolvere è costituito da immobili".
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 72quater ai contratti di leasing già risolti prima della dichiarazione di fallimento, non ci risulta essere intervenuta la Cassazione; la giurisprudenza di merito ci sembra orientata prevalentemente verso la soluzione negativa. Tra le più recenti ricordiamo, Trib. Busto Arsizio 07 aprile 2014, per il quale "L'art. 72-quater L.F. si applica solo ai contratti di leasing pendenti alla data di dichiarazione di fallimento e non nell'ipotesi di risoluzione di un contratto di locazione finanziaria intervenuta prima del fallimento dell'utilizzatore". Nello stesso senso, Trib. Mantova 26 settembre 2013, per il quale " Alle ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento non è applicabile in via analogica la disciplina di cui all'articolo 72 quater L.F., ma, in presenza di leasing c.d. traslativo, l'articolo 1526 c.c..", nonché Trib. Milano 21.12.2012, che ha statuito che "L'art. 72 quater l.f., nella parte in cui disciplina i diritti della concedente nel caso di scioglimento da parte del curatore del contratto di leasing non ha una dimensione "sostanziale" ed è pertanto inapplicabile in via analogica al di fuori della procedura fallimentare quando il contratto di leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento. Per la disciplina dei rapporti risolti prima del fallimento resta, pertanto, ferma la distinzione giurisprudenziale tra leasing traslativo e finanziario"; ecc..
In senso contrario Trib. Vicenza 18 settembre 2012 , per il quale "L'art. 72quater l.f. si applica analogicamente anche al leasing sciolto prima del fallimento" e anche dottrina (Inzitari).
Zucchetti Sg srl
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