Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo spese di giustizia

  • Mauro Starnoni

    Pordenone
    05/12/2017 09:01

    insinuazione al passivo spese di giustizia

    Buongiorno,
    il creditore che ha promosso l'istanza di fallimento, poi dichiarato, ha presentato insinuazione al passivo oltre che per il credito anche per le spese sostenute per l'istanza di fallimento e la fase pre fallimentare. In tale fase, poichè la società eccepiva di non superare i limiti di fallibilità, il creditore ha prodotto in udienza una consulenza tecnica fatta da un suo commercialista sulla documentazione contabile (situazioni contabili e bilanci prodotti dalla fallenda) dalla quale è emerso che i limiti erano in realtà superati. In forza di tale consulenza tecnica il tribunale ha dichiarato il fallimento e successivamente la Corte di appello ha respinto l'opposizione della fallita fondando la decisione anche su tale consulenza.
    Il creditore quindi nell'istanza di ammissione al passivo chiede, come spese di giustizia in prededuzione/privilegio 2755/2770 c.c., gli onorari riconosciuti al commercialista per la suddetta consulenza tecnica.
    Si chiede se tali spese possono rientrare tra le spese di giustizia da riconoscere al creditore istante.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/12/2017 19:17

      RE: insinuazione al passivo spese di giustizia

      Senza ritornare a tempi remoti, va ricordato che Cass. 24/05/2000, n. 6787 ha stabilito che al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute.
      Noi abbiamo più volte sottolineato come questa tesi presti il fianco a più di qualche critica, tra le quali la maggiore è la estrema difficoltà, per non dire impossibilità, ad applicare a fattispecie del genere gli artt. 2755 e 2770 c.c., che concedono ai crediti per pese di giustizia un privilegio speciale sui beni oggetto dell'espropriazione. Poichè quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, il privilegio di cui alle richiamate norme applicato alle spese per la domanda di fallimento si trasforma in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria. In sostanza, in tal modo, si assimila tale credito alla prededuzione e proprio verso questa collocazione si sta orientando la giurisprudenza di merito, alla luce anche del testo novellato dell'art. 111 che attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura fallimentare, ritenendo, appunto che la domanda di fallimento, sebbene l'apertura del fallimento discenda non dalla presentazione del ricorso ma dal successivo accertamento da parte del tribunale, abbia la valenza di un necessario atto di impulso rispetto alla procedura, caratteristica resa ora evidente dalla abolizione del fallimento d'ufficio.
      Sulla scorta di tali considerazioni appare quindi fondata la pretesa di riconoscere la prededuzione ai crediti funzionali all'apertura della procedura fallimentare e tra questi sono da includere tutti quelli riguardanti per spese necessarie al fine di pervenire alla dichiarazione di fallimento, ivi comprese le spese di una consulenza tecnica, ove questa, come sembra sia accaduto nel caso, sia stata determinate ai fini dellla decisione del giudice.
      Zucchetti SG srl