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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
IPOTECA GIUDIZIALE - INTERESSI & PRELAZIONE IPOTECARIA
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Antonia Simona Terlizzi
Udine22/09/2016 15:59IPOTECA GIUDIZIALE - INTERESSI & PRELAZIONE IPOTECARIA
Fallimento dichiarato in data 27.06.16.
Un fornitore ha iscritto in data 24.02.14 ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo (reso esecutivo antecedentemente al fallimento) indicando nella nota di iscrizione ipotecaria al campo "capitale" la somma del capitale e degli interessi di mora liquidati in decreto ingiuntivo. La nota non riporta alcuna indicazione circa tasso di interesse annuo, gli interessi e le spese. E' stato solo compilato il campo "totale" per un importo complessivo superiore al campo "capitale".
Il creditore si insinua al passivo richiedendo la prelazione ipotecaria, sull'importo capitale, sulle spese legali liquidate in d.i., sull'imposta di registro relativa al d.i. e sugli interessi, riconteggiati però dalla data di scadenza delle obbligazioni di pagamento (30.09.12) alla data del fallimento, al tasso di mora ex d.lgs. 231/02 (quindi non limitandosi a quelli liquidati in d.i.).
Nel caso di specie, sarei propensa a:
- ammettere con prelazione ipotecaria solo l'importo relativo al capitale
- ammettere in chirografo le spese liquidate in d.i. e l'imposta di registro
- non riconoscere la prelazione ipotecaria agli interessi liquidati in d.i. conteggiati alla data dell'atto (14.03.2013) al tasso di mora, in quanto non relativi né all'annualità corrente e né alle due precedenti (art. 2855 co.2 c.c.), ma di ammetterli in chirografo;
- di escludere la parte rimanente degli interessi richiesti, in quanto conteggiati al tasso di mora in violazione dell'art. 1 d.lgs. 231/02. (In alternativa potrei ammetterli senza quantificarli, con riserva di produzione dei conteggi al tasso di interesse legale da parte dell'istante).
Ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2016 20:18RE: IPOTECA GIUDIZIALE - INTERESSI & PRELAZIONE IPOTECARIA
Partendo dalla premessa che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento e che l'ipoteca è ampiamente consolidata, si tratta , più che di stabilire i crediti dovuti, la loro collocazione, in relazione al titolo e all'iscrizione effettuata.
Nessun problema per l'ammissione in via ipotecaria del credito per capitale, come giustamente da lei suggerito.
Il credito per spese liquidate in decreto ingiuntivo e per l'imposta di registro va riconosciuto, ed anche sul punto siamo d'accordo che lo stesso va collocato in chirografo dal momento che dalla descrizione della nota di iscrizione che lei fa non sembra che tali voci siano state contemplate all'atto dell'iscrizione.ma ance
Quanto agli interessi, il discorso è più complesso in quanto, come ci pare di capire, è stata fatta l'iscrizione per interessi di mora liquidati in decreto ingiuntivo, anche se né in questo né nell'atto di iscrizione è indicato il tasso. Ad ogni modo la questione della previsione degli interessi nel decreto ingiuntivo è poco rilevante, alla luce del recente orientamento della S. Corte. Invero la materia degli interessi nascenti dai rapporti commerciali è regolata dal d.lgs n. 231 del 2002, il cui art. 1, però esclude l'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto ai fallimenti. Questa norma è stata sempre oggetto di discussioni giungendosi a conclusioni che oscillavano tra i due estremi di chi riteneva che il divieto valesse solo per la fase successiva al fallimento e chi escludeva gli interessi moratori al fallimento, ante e post fallimentari, anche se contenuti in un provvedimento giudiziario passato in giudicato. La Cassazione, con la recente ordinanza n. 8979 del 2016 ha statuito in primo luogo, che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore; ed ha aggiunto che spetta al giudice delegato ai fallimenti di procedere, in sede di ammissione al passivo, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia quantificato il credito maturato a tale titolo, al relativo accertamento, secondo le regole stabilite dalla predetta normativa speciale.
Per questo sottolieavamo la scarsa rilevanza del contenuto del decreto ingiuntivo, perché, come dice la Corte, in mancanza di un titolo passato in giudicato, le disposizioni del d.lgs n. 231 del 2002 comunque si applicano al fallimento per la fase anteriore. La differenza tra l'ipotesi in cui manchi o sia presente un titolo definitivo è che, se manca un titolo o questo non contiene la determinazione degli interessi, è il giudice delegato che deve calcolarli al momento dell'ammissione in applicazione del citato decreto legislativo, nel mentre se vi è un titolo non vi è bisogno di un nuovo calcolo in quanto si applica quanto in esso disposto.
Il problema si pone per gli interessi post fallimentari qualora gli stessi siano portati da un titolo passato in giudicato.
Gli interessi moratori anteriori al fallimento sono quindi comunque dovuti e, nel caso il decreto ingiuntivo non li contempli o non ne indichi il tasso vanno calcolati dal giudice delegato in base ai criteri fissati dall'art. 5 del d.lgs n. 231 del 2002 (e questo spiega anche la irrilevanza della mancata indicazione del tasso nella nota di iscrizione) .
Problema diverso è la collocazione di questi interessi, che incontra due limiti: uno dato dall'importo massimo dell'iscrizione, che non può essere superato, salvo che non sia lasciata aperta la valvola del calcolo per il futuro, come normalmente si fa per gli interessi; altro limite è dato dall'art. 2855 c.c., per il quale possono trovare collocazione ipotecaria gli interessi dell'anno in corso alla data del fallimento e quelli prodotti nelle due annate antecedenti. Essendo stato il fallimento dichiarato il 27.06.16, la collocazione ipotecaria può riguardare gli interessi moratori maturati nel corso del 2016, fino alla data di fallimento, e nei due anni precedenti, ossia dall'1.1.2014.
E' dubbio se per i periodi precedenti siano dovuti gli interessi al tasso legale, oppure non sia riconoscibile alcun interesse, essendo la materia esaustivamente contemplata nell'art. 2855 c.c., per cui solo quelli previsti da detta norma possono essere riconsociti.
Zucchetti SG srl
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