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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
PRIVILEGIO ARTIGIANO - TITOLARE SOCIO DI ALTRA SOCIETA
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Francesco Cappello
ALBA (CN)07/04/2022 14:00PRIVILEGIO ARTIGIANO - TITOLARE SOCIO DI ALTRA SOCIETA
Buongiorno,
formulo la presente per richiedere un parere in merito ai presupposti per il riconoscimento del privilegio artigiano.
Il tribunale di Verona ha infatti escluso il privilegio del mio cliente sul presupposto che il legale rappresentante dell'impresa individuale artigiana è anche titolare di partecipazione (55%) di altra società di cui è amministratore unico.
Vi sono precedenti contrari a tale motivazione?
Ringrazio e porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/04/2022 18:28RE: PRIVILEGIO ARTIGIANO - TITOLARE SOCIO DI ALTRA SOCIETA
Non esiste una specifica elencazione degli imprenditori qualificabili come artigiani in quanto la legislazione speciale costituita dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, e succ. modifiche non contiene una definizione diretta dell'imprenditore artigiano limitandosi a qualificare "imprenditore artigiano" colui che esercita "l'impresa artigiana" (art. 2) e poi, definisce quest'ultima come l'impresa "esercitata dall'imprenditore artigiano" (art. 3). Di conseguenza la figura dell'imprenditore artigiano va individuata attraverso le disposizioni che regolano: a-le tipologie di soggetti che possono rivestire la qualifica di artigiano; b-le modalità di esercizio dell'impresa; c-l'oggetto della stessa ed i limiti dimensionali aziendali.
Sul requisito sub a) è inutile soffermarsi dal momento che il creditore che, nel caso prospettato vantava il privilegio artigiano, è un imprenditore individuale e le questioni in proposito riguardano gli imprenditori collettivi.
Quanto alle modalità di esercizio dell'impresa di cui sub b), esse sono indicate dall'art.2 comma 1°, legge cit., che così recita: "è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale, nel processo produttivo".
Dalla prima disposizione si ricava che l'imprenditore deve svolgere la sua attività personalmente (e non tramite soggetti preposti) e con professionalità, ossia con abitualità e continuatività, (che sono i connotato tipici di ogni imprenditore), e non implica anche una particolare qualificazione professionale, nel senso di possesso delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per l'esercizio della propria attività. deve essere il titolare dell'impresa con assunzione di responsabilità e dei rischi dell'impresa. La parte veramente innovativa e qualificante della norma è quella che richiede lo svolgimento in misura prevalente del lavoro del titolare, anche manuale, al processo produttivo; prevalenza non soltanto rispetto agli altri lavoratori ma principalmente rispetto al capitale investito.
Dall'art. 3 e dall'art. 4 si ricavano quali sono le attività che possono considerarsi artigiane e i limiti dimensionali.
Detto questo per inquadrare il problema, la norma che assume particolare rilievo nella fattispecie è quella di cui all'ultimo cpv. dell'art. 3, per il quale "in ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana"; questa norma pone, come si vede, il divieto di esercizio di più imprese, ma di più imprese artigiane e non il divieto di esercizio di un'impresa artigiana parallelamente ad altra o altre imprese di diversa natura. Depongono in tal senso sia la lettera della norma ("l'imprenditore artigiano può esercitare una sola impresa artigiana") che la ratio del divieto, diretto a prevenire il fenomeno (non infrequente nella pratica) degli artificiosi frazionamenti di un'unica struttura industriale in più imprese artigiane (singolarmente rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla legge), per consentire a ciascuna di esse di fruire delle speciali agevolazioni a tale qualifica collegate.
Naturalmente, quando l'esercizio di altra impresa non artigiana assorbe a tal punto le energie del titolare da pregiudicare la sua attività personale nell'impresa artigiana, vengono meno il requisito sub a) e quello della prevalenza del lavoro, cui si è accennato.
Dato che, nel caso, il privilegio artigiano è stato escluso perché l'imprenditore è titolare di partecipazione (55%) di altra società di cui è amministratore unico, riteniamo che la ragione dell'esclusione sia proprio conseguenza dell'applicazione di tale ultima disposizione.
Alla luce di questi elementi, il fatto che il creditore artigiano, oltre ad essere titolare di una quota del 55% del capitale di altra società, ne sia l'amministratore unico, è argomento che rende sostanziosa l'argomentazione posta a base del provvedimento adottato. Questo in linea generale , sal vo poi a valutare la situazione concreta essendo chiaro che una cosa è se la società di cui è amministratore unico abbia, per dire, un limitato numero di dipendenti e un fatturato modesto e altra cosa è se amministra una società con numerosi dipendenti e fatturati consistenti, in quanto diverso è l'impegno che a lui viene richiesto per tale ruolo e che sottrae alla attività artigiana, nella quale il suo lavoro dovrebbe essere prevalente.
Zucchetti Sg srl
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