Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prescrizione crediti previdenziali - eccezione dedotta nella fase amministrativa dal curatore senza la costituzione in g...

  • Gennaro Di Martino

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    11/07/2011 10:31

    Prescrizione crediti previdenziali - eccezione dedotta nella fase amministrativa dal curatore senza la costituzione in giudizio

    Il concessionario esattoriale si è insinuato al passivo del fallimento per crediti Inps iscritti a ruolo. Il curatore non si è opposto alla cartella al momento della notifica ma ha eccepito la prescrizione nella fase amministrativa ex art.101 L.F. Nella fase contenziosa non si è costituito formalmente in giudizio.
    Il Tribunale ha rilevato d'ufficio la prescrizione rigettando la domanda di insinuazione.
    Il Concessionario esattoriale ha proposto appello sostenendo che il curatore doveva proporre ricorso contro la cartella al giudice del lavoro nel termine di 40 giorni dalla notifica (art.24 D.Lgs.46/99) e che il Tribunale non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti (art.112 c.p.c.).
    Il curatore è obbligato a presentare ricorso contro la cartella esattoriale contenente crediti previdenziali?
    La prescrizione può essere rilevata d'ufficio?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/07/2011 18:28

      RE: Prescrizione crediti previdenziali - eccezione dedotta nella fase amministrativa dal curatore senza la costituzione in giudizio

      A quanto è dato di capire si tratta di una procedura retta dal vecchio rito, perché se fosse applicabile il nuovo rito successivo alla riforma sarebbe assolutamente sicuro rispondere che il giudice non può sollevare d'ufficio l'eccezione di estinzione per prescrizione , che è una tipica eccezione rilevabile non rilevabile d'ufficio ma solo su istanzaq di parte.
      Nel vecchio rito i poteri del giudice erano molto più ampi ed effettivamente poteva proporre qualsiasi tipo di eccezione idonea a paralizzare la pretesa attorea, però ciò poteva fare nella fase sommaria dell'accertamento dei crediti e (probabilmente) anche nella fase amministrativa dell'esame della tardiva. Una volta instaurato il giudizio ordinario a seguito della contestazione del curatore, valevano le regole generali del processo, per cui le eccezioni non rilevabili di ufficio dovevano essere proposte dalla parte che, per farlo, doveva essere regolarmente costituita in causa, a nulla rilevando la posizione assunta nella prima udienza, ove la contestazione- sia essa fondata su una eccezione non rilevabile d'ufficio che altra eccezione- era idonea ad escludere l'ammissione con decreto ed a far aprire appunto un giudizio ordinario; in questo cioè non si trascinavano automaticamente le eccezione che avevano determinato il mutamento del rito.
      Su questo punto ci sembra, quindi fondata l'eccezione del Concessionario.
      Non ci sembra fondata, invece, l'altra eccezione perché i crediti previdenziali non sono soggetti alla giurisdizione speciale delle commissioni, come, invece, quelli tributari, per i quali bisogna necessariamente far valere in quella sede le eccezioni riguardanti il merito del credito. Il fatto che il curatore non abbia fatto ricorso avanti al giudice del lavoro, non attribuisca certo la qualifica di "giudicato2 incontestabile all'accertamento del credito, e, intervenuta la dichiarazione di fallimento è nella fase dell'accertamento del passivo che i crediti previdenziali vanno accertati ed eventualmente contestati.
      Zucchetti Sg Srl
      • Gennaro Di Martino

        SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
        12/07/2011 11:13

        RE: RE: Prescrizione crediti previdenziali - eccezione dedotta nella fase amministrativa dal curatore senza la costituzione in giudizio

        Trattasi di una procedura retta dal vecchio rito. Dall'esame del suo parere ne risulterebbe la necessità per il curatore (che non ricorra al giudice del lavoro contro la cartella) di costituirsi nella causa per eccepire la prescrizione del credito previdenziale, non essendo sufficiente averla eccepita nella prima udienza di esame della tardiva.
        Il Tribunale in ordine alla rilevabilità d'ufficio della prescrizione si è così espresso:
        "risulta essere conseguenza del fatto che la irrinunciabilità della prescrizione è espressamente previsto anche dall'art.55 del RDL 4 ottobre 1935 n.1827 ostativo al pagamento dei contributi previdenziali prescritti, principio questo consono ad un sistema previdenziale avente uno spiccato carattere pubblicistico, nell'ambito del quale è necessario, per la certezza dei rapporti tra l'ente gestore ed i cittadini, che i contributi da versare non siano prescritti e che comunque non sia lasciata alla discrezione dell'interessato la possibilità di far valere o meno l'avvenuta prescrizione (Cassazione S.U. N.12718/09; Cassazione n.12358/95; Cassazione n.11479/97)"
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/07/2011 17:10

          RE: RE: RE: Prescrizione crediti previdenziali - eccezione dedotta nella fase amministrativa dal curatore senza la costituzione in giudizio

          Noi abbiamo dato una risposta al problema generale del rilievo d'ufficio della eccezione di prescrizione nel processo per l'ammissione tardiva vecchio rito, senza tenere conto del fatto che si trattava di crediti previdenziali. Per questi ultimi, effettivamente vale il principio della irrinunciabilità.
          A dire il vero, conoscevamo la sentenza a S.U. del 2009 che lei richiama, ma ci eravamo fermati alla massima, che non fa accenno alla prescrizione trattando della decadenza dell'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali in mancanza di un provvedimento esplicito dell'INPS sulla domanda dell'assicurato. A seguito della sua precisazione, abbiamo guardato la motivazione della sentenza che, a sostegno della tesi accolta nel contrasto di giurisprudenza sul tema indicato, ha aggiunto che, sempre in ragione della specificità degli interessi da tutelare, è stata riconosciuta la rilevabilità d'ufficio anche della prescrizione ed ha motivato sul punto nel senso poi fatto proprio dalla sentenza del tribunale.
          Ferma restando, quindi, la valutazione generale di cui alla precedente risposta, va detto che per i crediti previdenziali l'eccezione di prescrizione, in considerazione della irrinunciabilità della stessa prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, può essere rilevata anche d'ufficio.
          Zucchetti SG Spa
          • Gennaro Di Martino

            SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
            12/07/2011 22:31

            RE: RE: RE: RE: Prescrizione crediti previdenziali - eccezione dedotta nella fase amministrativa dal curatore senza la costituzione in giudizio

            Da questo caso specifico, il mio intento era anche quello di definire il comportamento del curatore quando riceva una cartella esattoriale che contenga un credito previdenziale prescritto: se presentare o meno opposizione davanti al giudice del lavoro. E successivamente, al momento di verifica del credito del concessionario con la tardiva, se costituirsi o meno in giudizio.
            Dall'esame qui condotto sembra che sia corretto non presentare opposizione al giudice del lavoro contro la cartella esattoriale ed eccepire la prescrizione in sede di esame della tardiva, senza tuttavia costituirsi in giudizio, poichè la prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              13/07/2011 16:50

              RE: RE: RE: RE: RE: Prescrizione crediti previdenziali - eccezione dedotta nella fase amministrativa dal curatore senza la costituzione in giudizio

              Esatto. Anche noi la pensiamo allo stesso modo, purchè si trattidi crediti previdenziali.
              Zuccheti SG Srl