Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

  • Federica Lenzini

    Reggio Emilia (RE)
    20/04/2010 06:39

    indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

    I nuovi accordi economici collettivi del 2002 (AEC 26.2.2002 settore commercio e AEC 20.2.2002 settore industria) propongono tre tipi di indennità:
    1. Indennità di risoluzione del rapporto;
    2. Indennità suppletiva di clientela;
    3. Indennità meritocratica.
    In merito alla prima non vi sono dubbi sull'applicabiità del privilegio.L'indennità di clientela è dovuta, secondo i contratti collettivi di settore, nel momento in cui il contratto a tempo indeterminato viene risolto per un fatto non imputabile all'agente e su iniziativa della casa mandante; nel concordato, seppure liquidatorio, la scrivente ha considerato opportuno accantonare in privilegio una somma pari all'indennità suppletiva di clientela suddividendo la stessa tra la quota riferibile alle vendite effettuate dagli agenti ante concordato e le vendite (che pure sono proseguite) in corso di procedura. Si chiede se tale orinetamento è condiviso.
    Infine in merito all'indennità meritocratica, a prescindere dai limiti di legge, non si è trovato un orientamento consolidato e pertanto si chiede se sia corretto accantonarla o meno e se in via privilegiata o chirografaria.
    Ringrazio fin d'ora.
    Distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/04/2010 14:57

      RE: indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

      Recependo la direttiva comunitaria n. 86/653, l'art. 1751 c.c. è stato modificato con effetto dall'1.1.1993 ed ora prevede la corresponsione di un'unica indennità (cd. indennità meritocratica), dal momento che così dispone: " All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
      l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
      il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti".
      Per la nuova norma, quindi, soltanto ove ricorrano la condizione dello sviluppo di un volume d'affari che abbia apportato vantaggi alla preponente e dell'equità della somma, avuto riguardo alla perdita di provvigioni conseguente al recesso, è dovuta un'unica indennità che raggruppa quella di fine rapporto, quella di clientela e quella di meritocrazia.
      La contrattazione collettiva da lei richiamata (art.12) ha, infatti, fornito un parametro di calcolo della (c.d.) indennità europea prevista dall'art. 1751 c.c., prevedendo che l'indennità di fine rapporto si compone di tre elementi:
      a)-indennità di risoluzione del rapporto, a carico del preponente, derivante dallo scioglimento del contratto (da accantonare annualmente presso l'ENASARCO in apposito Fondo F.I.R.R.);
      b)-indennità suppletiva di clientela, che viene corrisposta dal preponente se la risoluzione del contratto a tempo indeterminato (e tale si considera anche il contratto a tempo determinato che venga rinnovato o prorogato), avviene ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente (l'indennità spetta altresì in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Ensarco, nonché in caso di decesso);
      c)-indennità meritocratica, aggiuntiva all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di clientela, spetta all'agente nel solo caso in cui l'importo complessivo delle indennità sub a) e b) sia inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751, comma 3 c.c. (equivalente di un'indennità annua calcolata sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente) e ricorrano le condizioni previste dall'art. 1751 c.c., ossia che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, purchè il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (inoltre essa è dovuta in caso di decesso dell'agente, nel qual caso è devoluta agli eredi, ovvero di invalidità permanente e totale dell'agente dovuta a infortunio o malattia).

      Questa sovrapposizione ha creato difficoltà interpretative sulla prevalenza della disciplina da applicare. Si ritiene che, poiché il sesto comma dell'art. 1751 c.c. prevede che la disciplina legale è inderogabile a svantaggio dell'agente, quella più vantaggiosa prevista dai contratti collettivi avrebbe la preferenza (Trib. Milano, 19 novembre 2008, n. 13666).
      Pur non essendo molto convinti di questa soluzione, non si può negare che il comma richiamato sia un argomento abbastanza forte a suffragio di questa tesi, per cui è preferibile la tesi secondo cui l'agente possa chiedere il pagamento di tutte e tre le indennità, che non sarebbero nuove e ultra legali ma solo componenti dell'unica indennità prevista dalla norma civilistica.

      Sulla indennità di risoluzione rapporto, come lei giustamente dice, non sorgono problemi, sia per il riconoscimento che per la natura privilegiata, dato il tenore dell'art. 2751 bis n. 3 c.c..
      Sulla indennità suppletiva di clientela ci sembra corretto il suo approccio improntato a prudenza, perché se è vero, come lei dice, che l'indennità suppletiva di clientela ha natura risarcitoria, è anche vero che sta parlando di concordato e non di fallimento ove lo scioglimento dei contratti in corso all'epoca della dichiarazione di fallimento non può dar luogo ad un credito risarcitorio.
      Peraltro, a quanto sembra di capire, la ratio di fondo della vecchia indennità suppletiva di clientela (compensare l'agente delle spese sopportate per l'organizzazione posta in essere, di cui, a seguito del recesso, viene a giovarsi il preponente) sembra essere diventata la ragione giustificatrice dell'intdennità di meritocrazia, che quindi, ha un connotato risarcitorio più sicuro.
      Entrambe queste ultime indennità vanno, quindi, riconosciute, ma siamo propensi a credere che non vada riconosciuto il privilegio; esprimiamo questa opinione in forma dubitativa per quanto riguarda l'indennità suppletiva di clientela, nel mentre per quella di meritocrazia siamo più convinti proprio per la indicata sicura natura risarcitoria, posto che l'art. 2751 bis n. 3 c.c. vuole sostanzialmente attribuire la preferenza ai crediti retributivi, siano essi le provvigioni siano quelle indennità di fine rapporto che in qualche modo siano rapportabili a un differimento delle provvigioni e inscindibilmente collegate all'attività prestata, e non a forme di indennizzo risarcitorio.
      Non ci risultano precedenti specifici in materia.
      Zucchetti SG Srl
      • Guerrino Marcadella

        Cassola (VI)
        17/04/2012 16:24

        RE: RE: indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

        Buongiorno,
        compreso l'orientamento della Zucchetti in merito alla collocazione privilegiata o chirografaria delle indennità degli agenti, sono a porre alcune questioni in merito alla valutazione circa la spettanza di tali indennità.
        Sono il liquidatore giudiziale di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ammesso nel dicembre 2008 ed omologato nel maggio 2009.
        Nel caso di specie la società concordataria, alla data di ammissione del concordato, aveva in essere dei rapporti di agenzia, ma non ha mai comunicato ai propri agenti di commercio la risoluzione del contratto, né lo hanno fatto l'ex commissario giudiziale ed il liquidatore giudiziale.
        Per la procedura di concordato preventivo non è prevista una disciplina per i contratti in corso, come invece avviene per il fallimento, sicché dovrebbe ritenersi che tali rapporti di agenzia sono tuttora in essere, ancorché dopo l'ammissione della società preponente alla procedura di concordato preventivo, gli agenti non abbiano, di fatto, più esplicato alcuna attività nei confronti della medesima, né può dirsi che quest'ultima abbia continuato ad ottenere dei vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti successivamente all'apertura del concordato.
        Va precisato che la società concordataria, nel ricorso ex art. 161, L.F., aveva appostato un fondo per l'indennità supplettiva di clientela specificandone l'importo riferito a ciascun agente.
        In sede di precisazione del credito precedente l'adunanza dei creditori, gli agenti si sono comportati nei modi più disparati:
        - alcuni non hanno precisato alcun credito, sicché il sottoscritto dispone solo delle scritture contabili e dell'importo del debito indicato dalla società concordataria in sede di ricorso ex art. 161, L.F.;
        - alcuni altri hanno precisato il credito relativo alle sole provvigioni impagate senza fare menzione delle indennità di fine rapporto;
        - altri ancora hanno chiesto e quantificato il loro credito comprendendo le provvigioni impagate e le varie indennità ritenute di spettanza;
        - un agente ha chiesto pure l'indennità di mancato preavviso.
        Si chiede pertanto:
        a) se i rapporti di agenzia sono ancora in essere o se gli stessi possono considerarsi risolti a seguito dell'ammissione al concordato?
        b) qualora i contratti siano ancora in essere ed il liquidatore procedesse a comunicare la risoluzione del rapporto, se l'indennità suppletiva di clientela dovrebbe essere calcolata tenendo conto del fatto che negli ultimi 3/4 anni gli agenti non hanno esplicato alcuna attività in favore della società?
        c) qualora i contratti di agenzia possano considerarsi risolti per effetto dell'ammissione al concordato, se l'indennità è dovuta anche agli agenti che non l'hanno richiesta, dal momento che l'art. 2751, comma 5, c.c. prevede la decadenza dal diritto per l'agente che entro un anno dalla risoluzione non abbia comunicato al preponente l'intenzione di farlo valere?
        d) se l'aver appostato un fondo per l'indennità supplettiva di clientela in sede di ricorso ex art. 161, L.F. possa costituire, a vostro avviso, una forma di riconoscimento del debito della società nei confronti degli agenti?
        Grazie sin da ora per una risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/04/2012 10:37

          RE: RE: RE: indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

          a)-b)-In linea teorica il suo ragionamento è ineccepibile, per cui i contratti di agenzia dovrebbero ritenersi ancora in corso. Tuttavia, si può ben sostenere che è intervenuta una risoluzione tacita per mutuo consenso, determinata dalla cessazione dell'attività dell'impresa e della attività di agenzia, nonché dalle richieste di credito avanzate, espressione della consapevolezza della cessazione dl rapporto (quest'ultimo argomento, ovviamente non può essere utilizzato da chi è rimasto inerte e nulla ha chiesto).
          del resto sarebbe del tutto incompatibile la permanenza del rapporto in una situazione di concordato con cessione dei beni, che comportando la liquidazione dei beni stessi e dell'azienda, rende inutile l'attività di agenzia. Per questi motivi rapporteremmo la cessazione di tutti i rapporti al momento della domanda di concordato, o, alo massimo, al momento dell'ammissione.
          c-Conseguenza della retrodatazione dello scioglimento dei rapporti è la decadenza di cui al comma quinto dell'art. 1751 c.c., sebbene, infatti nel concordato preventivo i creditori non siano tenuti a presentare una formale domanda di insinuazione, rimane applicabile la disciplina generale, tra cui la decadenza citata, per cui l'agente doveva quanto meno comunicare l'intenzione di far valere i propri diritti alla indennità;
          d-E' difficile dare una risposta a questa domanda perché non è uniforme il ruolo che assume la inclusione da parte del debitore di crediti nell'elenco ex art. 161. Vi è chi parla di riconoscimento di debito, chi ammette che vi sia soltanto una inversione dell'onere della prova; noi riteniamo che detto elenco non abbia il valore di riconoscimento del debito perché, se l'avesse, non si spiegherebbero i successivi controlli del commissario, la possibilità di ammissione provvisoria ai fini del voto in caso di contestazione ecc.; anche la tesi della semplice inversione incontra questa obiezione perché essa presuppone comunque l'applicazione dell'art. 1988 c.c. sul riconoscimento del debito, altrimenti non si spiegherebbe l'inversione probatoria; secondo noi l'inclusione nell'elenco dei creditori da parte del debitore ha una finalità soltanto rappresentativa della situazione del passivo ai fini della valutazione da parte dei creditori stessi e del tribunale della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di omologazione, ma non comporta alcun effetto confessorio o di inversione probatoria.
          Zucchetti SG Srl
          • Guerrino Marcadella

            Cassola (VI)
            18/04/2012 18:56

            RE: RE: RE: RE: indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

            La rigrazio per la risposta puntuale e da me condivisa.
            Provando a fare un ulteriore passo in avanti mi permetto di soggiungere quanto segue: se, come da lei sottolineato, al concordato preventivo rimane applicabile la disciplina generale, TRA CUI la decadenza di cui al quinto comma dell'art. 2751, c.c. se ne può dedurre che, non avendo la preponente ricevuto alcun sostanziale vantaggio derivante dagli affari con i clienti successivamente alla tacita risoluzione dei rapporti di agenzia avvenuta con la presentazione della domanda di concordato (condizione posta dal primo comma della citata norma civilistica per la debenza dell'indennità di cessazione del rapporto), in quanto in corso di procedura nessun nuovo contratto è stato stipulato con i clienti, non risulterebbe dovuta, nel caso di specie, alcuna indennità agli agenti, ancorché alcuni di stessi l'abbiano reclamata in sede di precisazione del credito. Concorda?
            Grazie dell'attenzione.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              19/04/2012 12:38

              RE: RE: RE: RE: RE: indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

              L'eccezione di decadenza comporta la improponibilità della domanda e chiude il discorso in via preliminare, senza cioè entrare nel merito, nel mentre la mancanza di vantaggi per il preponente intercetta una questione che attiene al merito del rapporto.
              Questa può anche sollevarsi in via subordinata, per il caso, cioè, che il giudice non accetti la decadenza, ma in questo caso il vantaggio va rapportato a quello che deriva al preponente al momento della cessazione del rapporto per gli affari conclusi con i clienti dall'agente nell'intero corso del rapporto di agenzia. Se lei sposta la risoluzione del contratto di agenzia al momento dell'ammissione al concordato, è a quel momento che bisogna stabilire se la società riceveva vantaggi dagli affari procurati dall'agente.
              La determinazione dell'indennità in questione è molto complessa, anche perché intervengono disposizioni comunitarie e contratti collettivi, che ove più favorevoli all'agente prevalgono sulla disciplina legale. Comunque, l'art. 1751 c.c. va inteso nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo.
              Zucchetti SG Srl
              • Luisa Barbieri

                Modena
                10/05/2013 09:53

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

                Buongiorno,
                preso atto dell'orientamento in merito alla collocazione privilegiata o chirografaria delle indennità degli agenti ex art.1751; sono a chiedere delucidazioni in merito al riconoscimento o meno del privilegio per l'indennità non provvigionale ex art. 1751 bis (patto di non concorrenza). Al momento della cessazione del rapporto non è stata liquidata tale indennità e vorrei il vostro parere se riconoscerla in chirografo essendo un "risarcimento" o riconoscerla in privilegio ex art. 2751 bis c.3 essendo considerata una "indennità" equiparata all'art. 1751.
                Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  10/05/2013 20:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

                  L'art. 43, 3° co. l.fall. prevede che "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", quale effetto automatico ed anche in assenza di dichiarazione del difensore all'udienza; e le Sezioni Unite, con sentenza del 20.3.2008, n. 7443, hanno evidenziato come, in esito alla citata riforma, sia divenuta irrilevante ai fini dell'interruzione del giudizio la dichiarazione di parte: l'interruzione, cioè, è automatica e decorre dal verificarsi dell'evento-fallimento.
                  La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 17 depositata il 21.1.2010, dopo aver ribadito che l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il comma 3 (aggiunto dall'art. 41 d.lg. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, ha confermato che nel vigente sistema di diritto processuale civile è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d'interruzione automatica del processo (artt. 299,300,terzo co, 301, primo co., cpc), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, e, poiché l'art. 43 l.fall. nulla ha previsto per la riassunzione, essa può e deve comunque interpretarsi in senso conforme alla Costituzione, allineandola alla disciplina prevista dall'art. 305 cpc nel testo risultante da numerose e precedenti pronunce della stessa Consulta, per l'assenza di ragioni idonee a giustificarne una disciplina diversa e soprattutto per l'identità di ratio e posizione processuale delle parti interessate (Invero la Consulta, già con sentenza n. 139/67, ha chiarito come in ipotesi di interruzione immediata del processo per morte, radiazione o sospensione del procuratore, ex art. 301 cpc, l'art. 305 cpc è illegittimo per la parte in cui fa decorrere il termine per la prosecuzione o riassunzione dalla data dell'interruzione, anziché dalla data della conoscenza in forma legale della stessa (intesa come conoscibilità), mediante dichiarazione, notificazione o certificazione- cfr pure Cass. n. 974/2006).
                  In tale sistema, deve ritenersi che il curatore ha avuto legale notizia dell'evento interruttivo- ossia della dichiarazione di fallimento- dal momento in cui gli è stata comunicata la nomina a norma dell'art. 17. (in tal senso Trib. Modena, 20/01/2012, n. 150).
                  Zucchetti SG Srl
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                10/05/2013 20:19

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: indennità degli agenti e concordato preventivo di liquidazioe per cessata attività

                La precedente risposta è stata inclusa per errore in quanto non pertinete alla sua domanda.
                La risposta alla sua domanda è la seguente:

                Il patto di non concorrenza post contrattuale, ossia l'obbligo per l'agente di non assumere mandati in concorrenza con la casa mandante al termine del rapporto di agenzia è stato introdotto dall'art. 1751bis c.c., la cui originaria formulazione, dovuta al d.lgs n.303 del 1991, è stata successivamente modificata e integrata dalla l. n. 422 del 2000, in vigore dall'1.6.2001.
                Questa nuova disposizione prevede, nel caso in cui sia stato stipulato un patto di non concorrenza post contrattuale, l'obbligo in capo al preponente di corrispondere all'agente una indennità di natura non provvigionale in occasione della cessazione del rapporto di agenzia.
                Si tratta quindi di un obbligo contrattuale, che sorge per la casa mandante solo in presenza di un esplicito patto di non concorrenza post contrattuale risultante per iscritto, come espressamente richiede il primo comma dell'art. 1751bis, per cui la prima cosa da verificare per la concessione di questa indennità è se il patto risulti da atto scritto, che può- e normalmente è- inerito nel mandato di agenzia. inoltre è meglio leggere interamente l'art. 1751bis, c.c., in quanto esso pone una serie di ulteriori limitazioni, la cui violazione rende nullo il patto, la norma, inoltre detta i criteri per la determinazione della indennità che, in caso di mancato accordo tra le parti, va rimessa ai meccanismi dei contratti collettivi e, infine, in mancanza viene determinata dal giudice.
                Non abbiamo trovato alcun precedente sulla debenza dell'indennità nel caso di fallimento del mandante, per la quale il rispetto del patto, di non concorrenza perde consistenza, tuttavia riteniamo che essa sia egualmente dovuta anche in tal caso, perché il patto è preventivo e regolamenta il comportamento dell'agente per il futuro alla cessazione del rapporto, senza alcuna distinzione sulle cause che hanno determinato tale cessazione; fermo restando che il curatore può controllare se l'agente poi rispetti il patto di non concorrenza per due anni, perché, qualora, l'agente violi il patto, il curatore potrà richiedere la revocazione del credito ammesso al passivo e la restituzione della indennità eventualmente già corrisposta, oltre ad una somma a titolo di penale ed il risarcimento del danno.
                Una volta appurato che l'indennità è dovuta, secondo noi il credito è assistito dal privilegio di cui all'art. 27581 bis n. 3 c.c., trattandosi di una indennità di fine rapporto. A questa conclusione induce la struttura della indennità, il fatto che essa va commisurata, tra l'altro, all'indennità di fine rapporto, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 1781 bis c.c. e, infine, negli AEC del 2002 per l'artigianato e l'industria (applicabili qualora la ditta fallita appartenga ad una di queste categorie) è contenuta una precisazione a verbale del seguente testuale tenore "Le Organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza previsto dall'art. 1751 bis del Codice Civile è complementare per l'agente di commercio alla natura di indennità prevista dall'art. 1751 del codice civile".
                Zucchetti SG Srl