Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione Inail per credito privilegiato o in prededuzione

  • FRANCESCO CALLOCCHIA

    PESCARA
    13/09/2011 15:20

    Insinuazione Inail per credito privilegiato o in prededuzione

    Indico di seguito il seguente caso concreto ai fini di un vostro parere.
    L'inail ha inoltrato istanza di insinuazione tardiva per ammissione di credito in rango privilegiato o in prededuzione di prestazioni erogate in favore di un dipendente della società poi fallita a seguito di infortunio sul lavoro indennizzabile ex lege.
    A giustificazione della sua istanza adduce sentenze di Cassazione (tra le quali si segnalano Cass. 14 Aprile 2008 n. 9817 - Cass. 23 Aprile 2008 n. 10529) le quali assai sinteticamente riconoscono nell'inadempimento degli obblighi di sicurezza gravanti in capo al datore di lavoro il diritto dell'Inail alla rifusione delle prestazioni erogate in conseguenza dell'infortunio.
    Oltre le motivazioni suesposte viene meno ogni indicazione del titolo di prelazione, carenza quest'ultima che mi induce a proporre un'ammissione per il rango chirografario.
    Chiedo cortesemente una vostro parere ed in attesa di riscontro ringrazio anticipatamente.

    Cordialmente,
    Dott. Francesco Callocchia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2011 17:55

      RE: Insinuazione Inail per credito privilegiato o in prededuzione

      Se l'incidente sul lavoro è da attribuire all'esclusiva responsabilità del datore per l'inosservanza delle misure antinfortunistiche, l'Inail ha pieno titolo di regresso per l'indennità corrisposta al lavoratore infortunato o ai suoi eredi. L'Istituto, però, deve esibire e dimostrare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione.
      In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'Inail al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. 08/02/2010, n. 2736; Cass. 13/05/2010, n. 11617).
      Ad ogni modo, nei casi in cui il credito non si fonda su un titolo documentale sicuro ed è soggetto a contestazioni (ad esempio potrebbe esservi un concorso del lavoratore, l'entità liquidata potrebbe non essere congrua, potrebe avere il datore di lavoro una assicurazione privata, ecc.), è preferibile che si svolga un giudizio, anche se camerale, in cui si possano affrontare le varie problematiche, per cui conviene escludere il credito per mancanza di prova e attendere l'opposizione.
      Quanto alla collocazione, a nostro parere, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro è sì assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato (atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro), ma, poiché l'Inail fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (ex multis, Cass. 03/03/2011 n. 5134; Cass. 4015/1992, Cass. 8467/1994), spiegando un'azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro, e, quindi, agisce per il recupero di un credito proprio e non in surroga del lavoratore, non è assistito da privilegio del lavoratore di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.; tanto meno sono applicabili gli artt. 2753 e 2754 c.c., che attengono al credito per contributi.
      Zucchetti Sg Srl