Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Esclusione insinuazione lavoratori dipendenti

  • Alberto Cerretti

    La Spezia
    25/03/2011 17:43

    Esclusione insinuazione lavoratori dipendenti

    La X Srl subisce fallimento.
    I lavoratori dipendenti si presentano con regolari insinuazioni al passivo fallimentare, ma le indagini della curatela portano a verificare come la società sia assoggettata a controllo e direzione di fatto ed è facente parte di un "gruppo" facente capo al medesimo soggetto.
    La lettura interpretativa dei movimenti bancari, infatti, dimostra come i lavoratori dipendenti della società fallita X Srl fossero pagati con periodici incassi derivanti da altra società del "gruppo".
    Si tenga in considerazione, giusto per complicare le cose, la totale bancarotta documentale e quindi la sola esistenza degli estratti di conto corrente della società fallita con conseguente verifica delle singole operazioni tracciate (es. identificazione del mittente degli incassi così come del beneficiario dei pagamenti).
    L'intenzione della curatela è quella di escludere le insinuazioni al passivo fallimentare dei lavoratori dipendenti rilevando una direzione e controllo di fatto subita ex art. 2497 c.c. ed evidenziando come, di conseguenza, i debiti esistenti alla data della sentenza dichirativa di fallimento siano attribuibili alla società che di fatto eseguiva i pagamenti attraverso l'utilizzo della società fallita.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/03/2011 13:38

      RE: Esclusione insinuazione lavoratori dipendenti

      Le disposizioni di cui all'art. 2497 c.c. riguardano la responsabilità diretta della società che esercita direzione e coordinamento per il danno alla redditività e al valore della partecipazione sociale, o per la lesione dell'integrità del patrimonio sociale, frutto della violazione dei principi di corretta gestione nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Riguardano cioè l'esercizio dell'azione di responsabilità a carico della parte contrattuale forte che abbia dato direttive scorrettamente pregiudizievoli per la parte contrattuale subordinata al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, ma non comporta una confusione patrimoniale tra le società in base alla quale si estenderebbe la responsabilità contrattuale verso terzi tra società controllante e società controllata (e viceversa) in virtù del rapporto di direzione e coordinamento che lega dette società.
      Nel caso da lei prospettato, è necessario stabilire se i lavoratori che si insinuano hanno o non lavorato per conto della società fallita. Se le prestazioni dei dipendenti sono state rese in favore di altra società del gruppo, eventualmente quella che ha pagato le retribuzioni, sicuramente può escludere i crediti rilevando la fittizietà del rapporto, solo formalmente facente capo alla società fallita; se, invece, le risulta che i dipendenti siano stati effettivamente utilizzati dalla società fallita, i loro crediti- per la parte non soddisfatta- vanno ammessi al passivo.
      Se, come anticipa, non ha riscontrato documentazione, conviene rigettare le pretese dei dipendenti che avranno modo, in sede di opposizione, di fornire la prova delle modalità dello svolgimento della loro attività.
      Zucchetti Sg Srl