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procedura esecutiva dopo conversione pignoramento - è possibile rinunciarvi? effetti

  • Gianfrancesco Notari

    Reggio Emilia (RE)
    06/04/2024 16:39

    procedura esecutiva dopo conversione pignoramento - è possibile rinunciarvi? effetti

    In qualità di creditore procedente, ho pignorato un bene del debitore, anticipando spese; il debitore ha fatto la conversione del pignoramento; il debitore ha pagato una parte delle rate previste nel piano di conversione, ma non riuscirà, verosimilmente, a pagare tutte le rate.
    Ho la possibilità di rinunciare alla procedura esecutiva, senza perdere le spese anticipate, e, dunque, imputando quanto incassato, con la conversione del pignoramento, innanzitutto, alle spese della procedura?
    Che tipo di istanza dovrò fare al G.E. per evitare che le spese anticipate ricadano sul creditore procedente e, peggio, quanto pagato dal debitore, in sede di conversione, debba essergli restituito per avvenuta estinzione della procedura rinunciata?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      07/04/2024 11:50

      RE: procedura esecutiva dopo conversione pignoramento - è possibile rinunciarvi? effetti

      La conversione del pignoramento è istituto ricorsivo nella prassi.
      Essa costituisce un'alternativa alla liquidazione del bene staggito.
      Si pone, cioè, come strumento alternativo alla vendita del compendio pignorato.
      Questo vuol dire che non ha finalità solutoria, come invece il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 494 c.p.c.. Con la conversione, semplicemente, si sostituisce l'oggetto del pignoramento (non più un bene mobile od immobile od un credito ma una somma di denaro) eliminandosi la relativa fase liquidatoria, resa superflua dalla soggezione a pignoramento di una somma corrispondente al totale di tutti i crediti, i quali quindi vanno posti sullo stesso piano ad onta delle eventuali prelazioni sostanziali che assistono alcuni fra essi.
      Ciò significa, ad esempio che il debitore conserva la facoltà di contestare il credito e di riservarsi la ripetizione delle somme in esito alla contestazione medesima.
      Dalla natura non solutoria dell'istituto discende inoltre che la conversione non comporta l'estinzione del credito, che semmai consegue solo alla successiva fase della distribuzione, una volta risolta l'eventuale contestazione.
      Sempre sul piano generale, occorre sottolineare come l'effetto liberatorio dal vincolo del pignoramento avviene solo a seguito del pagamento integrale di quanto stabilito nell'ordinanza di conversione. Questo vuol dire che finché l'ultima rata non sia versata, oggetto del pignoramento rimangono i beni stessi, oltre che il denaro via via versato.
      Dal punto di vista della struttura, il sub-procedimento di conversione si articola in tre fasi:
      è introdotto da un'istanza del debitore;
      all'istanza segue una fase di delibazione da parte del g.e. che emetterà poi l'ordinanza di conversione a seguito di un'udienza;
      segue un'ulteriore udienza per la verifica dell'adempimento alla conversione, anche se questa non è una fase sempre necessaria. Per esempio potrebbe non esserlo quando il debitore versa in una unica soluzione, oppure quando il creditore deposita una istanza nella quale chiede l'assegnazione delle somme presenti sul conto della procedura dichiara che tutto è stato versato.
      Intervenuta la verifica potrà essere dichiarata la liberazione del bene e la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
      Traendo i precipitati delle premesse generali sin qui compiute, e considerando che anche il processo esecutivo è retto dal principio della domanda, è ben possibile per il creditore procedente chiedere che gli venga assegnato quanto fino ad oggi versato dal creditore, rinunciando a far valere, in quella procedura, la tutela della residua porzione del credito.
      In questo caso la procedura proseguirà con l'assegnazione della somma al creditore e la successiva dichiarazione di estinzione della medesima.