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SPESE DI CONSERVAZIONE IMMOBILE

  • UGO MARIA FANTINI

    MORROVALLE (MC)
    20/05/2020 14:29

    SPESE DI CONSERVAZIONE IMMOBILE

    Un ingegnere propone istanza di ammissione al fallimento per prestazioni effettuate a ridosso della dichiarazione di fallimento.
    In particolare, il professionista argomenta e documenta di aver svolto una serie di attività commissionate dal debitore tutte tese ad approntare, entro i termini previsti dalla legge, i vari adempimenti previsti dalla legge per consentire (successivamente) di accedere ad una serie di agevolazioni e di contributi statali per gli interventi di ristrutturazione di un immobile gravemente lesionato dal terremoto del 2016.
    Il professionista evidenzia anche (con documentazione) che la propria attività è stata essenziale non solo per consentire il rispetto entro i termini di legge dei vari adempimenti previsti dalla legge, ma anche per "conservare" il bene in modo da non perdere l'accesso ad una serie di contributi e agevolazioni finanziarie. Tale attività, se non fosse state eseguita, avrebbe impedito al proprietario (oggi all'aggiudicatario) di poter ricevere contributi per la ristrutturazione.
    Il CTU nominato in sede fallimentare per la stima dell'immobile cita le attività propedeutiche svolte dal professionista-creditore prima del fallimento evidenziandone l'utilità. Evidenzia, altresì, il creditore-professionista nell'istanza di ammissione al passivo che l'indubbio vantaggio ottenuto dagli adempimenti svolti si riflette sul valore del bene stesso che, grazie all'attività svolta, consente (oggi) all'aggiudicatario di effettuare gli interventi usufruendo dei contributi a fondo perduto messi a disposizione dallo Stato.
    Chiede, quindi, il privilegio e la prededuzione sul ricavato dell'immobile oggetto di ipoteca da parte di un istituto di credito.

    Vi chiedo, cortesemente, di chiarirmi se, effettivamente, tali spese posso considerarsi di conservazione e, quindi, essere riconosciute in prededuzione sul ricavato del bene.
    Grazie.

    UGO MARIA FANTINI
    • Zucchetti SG

      04/06/2020 14:39

      RE: SPESE DI CONSERVAZIONE IMMOBILE

      La disciplina dei crediti prededucibili è stato oggetto di una concreta revisione con la legge di riforma, seguendo l'esempio di altre legislazioni straniere. La norma, nella precedente versione, non utilizzava il termine prededucibile, facendo esclusivamente riferimento alle spese, comprese quelle anticipate dall'erario, ai debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa. In dottrina, secondo alcuni autori detti crediti costituivano veri e propri debiti dell'ufficio fallimentare; altri, riconducevano tali debiti sorti per causa del fallimento al soggetto fallito, il quale restava titolare dell'impresa anche nella fase della sua dissoluzione. Secondo la Corte di Cassazione i crediti prededucibili sono credito innanzitutto nei confronti della massa dei creditori e devono essere soddisfatti con i beni dell'attivo. Si riteneva, in buona sostanza, che la particolare condizione giuridica delle spese e dei debiti prededucibili faceva sì che essi dovessero essere soddisfatti prima di tutti gli altri ed in forma integrale, via via che maturavano. La disposizione tuttavia nel suo testo originario lasciava insoluti svariati problemi, dando luogo ad incertezze interpretative che oggi, proprio in virtù di un unico raggruppamento all'interno dei crediti prededucibili, pur tra loro eterogenei, sono state in gran parte superate.
      La nuova formulazione dell'art. 111 l.fall. prevede due categorie di crediti prededucibili: quelli espressamente qualificati come tali da specifiche disposizioni di legge e quelli sorti di in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
      Rimanendo alla seconda categoria, che è quella che viene in rilievo nel quesito posto, il legislatore con essa ha inteso ricomprendere tutti quei debiti contratti dal fallimento in occasione e in funzione del suo svolgimento, ossia tutti i debiti genericamente riferibili all'attività, sia essa o meno negoziale, del curatore fallimentare e degli altri organi preposti al fallimento che siano funzionali allo stesso esito positivo della procedura concorsuale. E stato evidenziato che il fallimento non avrebbe pratica possibilità di sviluppo, essendo un processo complesso e contraddistinto da continue operazioni di gestione, manutenzione e liquidazione, implicanti inevitabilmente l'assunzione di nuove obbligazioni gravanti sul patrimonio del debitore, ma facenti capo alla titolarità suppletiva dell'ufficio fallimentare, se il legislatore non attribuisse appunto a tale ufficio la capacità giuridica di porre in essere nuovi rapporti aventi un contenuto economico autonomo proprio ed originale.
      Con particolare riferimento ai crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali si afferma che si tratta di crediti derivanti da attività di terzi destinati ad avvantaggiare il ceto creditorio.
      Deve trattarsi, tuttavia, di attività sorta in occasione della procedura, direttamente funzionale, sul piano teleologico, al soddisfacimento degli interessi della procedura.
      Sulla scorta di queste precisazioni siamo dell'avviso per cui quelle indicate nella domanda non possono collocarsi in prededuzione, poiché a seguire la logica prospettata tutte le spese sostenute prima del fallimento (o comunque la loro maggior parte) dovrebbero collocarsi in prededuzione perché funzionali alla conservazione del patrimonio del debitore.