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ACCONTO COMPENSO AL DELEGATO alla vendita

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    03/11/2023 10:22

    ACCONTO COMPENSO AL DELEGATO alla vendita

    Buongiorno
    nell'Ordinanza di nomina del Delegato alla vendita, è stata assegnato al Delegato nonché custode un acconto unico di € 1.000 oltre accessori previdenziali ed Iva.
    Il creditore procedente ha richiesto emissione di fattura da parte del delegato, è opportuno che la somma venga bonificata sul c/c della procedura o sul c/c del professionista.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      04/11/2023 07:02

      RE: ACCONTO COMPENSO AL DELEGATO alla vendita

      Com'è noto, l'art. 179-bis disp. att. c.p.c. dispone che la misura del compenso dovuta al professionista delegato per le operazioni di vendita è stabilita con decreto del Ministro della giustizia. Il comma secondo di detta disposizione specifica che esso è liquidato con decreto del Giudice dell'esecuzione, che pone a carico della proce­dura la quota parte relativa "alle operazioni di vendita", mentre il compenso per le attività "successive" grava sull'aggiudicatario.
      In applicazione di questa norma era stato emanato il d.m. 25 maggio 1999, n. 313 il quale determinava direttamente alcune voci del compenso, rinviando alle tariffe professionali per le altre.
      La materia è stata riscritta dal d.m. 15 ottobre 2015, n. 227, integralmente sostitutivo del d.m. 313/1999, di cui ha disposto l'abrogazione.
      L'art. 5 del d.m. 313/1999 prevedeva che il Giudice, con l'ordinanza di delega della vendita, determinasse l'ammontare del fondo spese che il creditore doveva anticipare al delegato, indicando il termine per il relativo versamento. La norma, come detto, è stata abrogata, ed oggi il sesto comma dell'art. 2 del citato d.m. 227/2015 prevede che "In presenza di giustificati motivi sono ammessi acconti sul compenso finale".
      Come si vede, oggetto di anticipo non è più il fondo spese, bensì un acconto sul compenso. Questo comporta che dette somme non dovranno transitare sul conto della procedura, bensì su quello delegato, e trattandosi di corrispettivi saranno oggetto di fatturazione.
      Infatti, il compenso ricevuto dal professionista delegato costituisce il corrispettivo ricevuto per la prestazione di un servizio, e pertanto deve essere oggetto di fatturazione ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a mente del quale "Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili …". Il comma quarto della medesima disposizione prevede inoltre che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, di cui uno consegnato alla parte. Infine, l'ultimo comma dell'art. 21 precisa che "Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".