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Consegna chiavi

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    08/02/2024 17:43

    Consegna chiavi

    Buonasera.
    In qualità di custode in una esecuzione immobiliare, ho scritto al debitore affinché si presenti presso l'immobile e procede all'apertura dello stesso per consentire lo svolgimento del primo sopralluogo, indispensabile anche per la redazione della perizia estimativa.
    Il debitore mi ha contattato dicendo di trovarsi all'estero e di essere impossibilitato a presenziare.
    Avvertito che in caso di mancata presenza il G.E. ha autorizzato l'accesso con la forza pubblica e il cambio delle serrature, l'esecutato ha proposto di inviare per posta le chiavi.
    Credo che se assieme alle chiavi vi sia anche una dichiarazione dello stesso con cui dichiara di consegnare le chiavi e di autorizzare l'accesso non ci siano problemi.
    Ovviamente nell'occasione verrà fatto anche l'inventario dei beni con lo svolgimento di tutti gli incombenti conseguenti.
    Vorrei chiedere il vostro parere sulla questione.
    Ringraziando porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      10/02/2024 17:57

      RE: Consegna chiavi

      La soluzione prospettata ci sembra del tutto fattibile e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 560 c.p.c.
      Invero, nel momento in cui il debitore, occupante dell'immobile, è stato inviato ad essere presente all'accesso dell'immobile (accesso necessario in quanto strumentale all'esercizio delle funzioni custodiali) il custode ha adempiuto al dovere (che può farsi discendere dalla ordinaria diligenza con la quale l'incarico deve essere eseguito) di assumere le funzioni custodiali ricercando, ove possibile, la collaborazione del debitore. Compiuta questa attività preliminare, la presenza del debitore non è necessaria alla ricognizione dello stato dei luoghi, e se costui fa pervenire le chiavi le operazioni possono svolgersi regolarmente.
      Ci pare dunque sufficiente che di tutto questo sia tenuta debita traccia al solo fine di documentare al giudice dell'esecuzione l'attività svolta in occasione del deposito della relazione iniziale di cui all'art. 559, comma terzo, c.p.c., ed evitare eventuali future contestazioni.