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notifica atti tramite pec

  • Linda Priori

    Siena
    23/01/2023 23:51

    notifica atti tramite pec

    Buongiorno,
    vi contatto per la notifica degli atti ai sensi della legge 53/1994. Sono una commercialista e ho svolto finora la notifica degli atti al debitore esecutato e ai creditori tramite l'UNEP in quanto ho da sempre avuto il dubbio se poter o meno effettuare anche io, non essendo un legale, la notifica tramite pec.
    Vi è qualche giurisprudenza in merito oppure si rimette alla discrezionalità dei vari Tribunali?

    Vi ringrazio per l'aiuto

    LP
    • Zucchetti SG

      30/01/2023 11:07

      RE: notifica atti tramite pec

      A nostro avviso il professionista delegato non può utilizzare il procedimento di di cui alla L. 21/01/1994, n. 53 per eseguire le notifiche.
      L'art. 1 di questa legge prevede che "L'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto… può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente". Aggiunge la norma che "Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
      L'art. 3-bis, comma 5 let. c), che a proposito della notifica a mezzo pec prescrive che la relata di notifica debba contenere, tra l'altro, "il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti".
      L'art. 11 dispone inoltre che "Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".
      Come si vede, la norma disciplina le notifiche che l'avvocato esegue quale difensore di una delle parti del processo (instaurato o suscettibile di essere instaurato) e richiede la procura ad litem.
      Essa dunque non può trovare applicazione per le notifiche eseguire nella diversa qualità di organo di una procedura o di ausiliario del giudice.
      Dunque, non possono utilizzarla i dottori commercialisti.
      • Fabio Antonio Ferrara

        Montesilvano (PE)
        04/09/2024 18:03

        RE: RE: notifica atti tramite pec

        Buonasera,
        ringrazio la collega della domanda e Zucchetti della risposta; su di essa un chiarimento: la circostanza per la quale la L. 53/94 riguardi le notifiche di atti giudiziari e non le iniziative degli organi ausiliari in una PEI, consente di ritenere che il prof. del., sia commercialista, sia avvocato, possa limitarsi ad una pec ai creditori, all'esecutato/a e agli eventuali comproprietari? Grazie e cordialit.
        Fabio Ferrara
        • Zucchetti SG

          05/09/2024 11:25

          RE: RE: RE: notifica atti tramite pec

          Come dicevamo, se nei casi in cui la procedura esecutiva prevede che si debba procedere ad eseguire notificazioni, il professionista delegato deve attivare il procedimento notificatorio previsto dalla legge, e non può limitarsi ad eseguire comunicazioni via pec, le quali sono consentite soltanto ai difensori muniti di procura.
          Precisiamo, poiché tra i professionisti serpeggia questo dubbio, che a diversa conclusione non può giungersi neppure in forza delle novità introdotte dalla riforma "Cartabia".
          L'ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. (aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. b), n. 2), D.Lgs. n. 149/2022) prevede che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione". L'art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, dispone che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
          Secondo la legge delega, le modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio avrebbero dovuto: "a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata … che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
          Orbene, come si vede, dal contesto normativo sopra richiamato si ricava il dato per cui il delegato non è interessato dalle modifiche sopravvenute.
          Invero, il citato ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. nel prevedere che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata" non si riferisce al curatore, ma al difensore di una delle parti, poiché solo in questi casi, secondo la disciplina della legge n. 53/1994 egli può eseguire notifiche in proprio.
          Piuttosto, nelle procedure concorsuali troverà applicazione l'art. 149-bis c.p.c., a mente del quale "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82".