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richiesta di inoltro di tutti gli allegati alla perizia di stima da parte dell'aggiudicatario

  • Alessandra Galli

    azzate (VA)
    03/04/2024 14:49

    richiesta di inoltro di tutti gli allegati alla perizia di stima da parte dell'aggiudicatario

    Buongiorno,
    Aggiudicatario chiede copia di tutti gli allegati della perizia di stima. Possono essere inoltrati senza dover oscurare nulla?
    Non c'è alcun problema relativo alla privacy?

    Secondo la sentenza n. 3034/2011 "in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003", essendo stato aggiunto che "La diffusione di dati personali in sede giudiziaria è lecita, anche senza il consenso dell'interessato, purché finalizzata alla difesa tecnico-giuridica, essendo illecita, viceversa, ove diretta a screditare, agli occhi del giudice di appello, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., sez., 3, 28/08/2013 n. 19790).

    Nel caso di procedura esecutiva inoltrando gli allegati ci sarebbe comunque l'inoltro di dati dell'esecutato (che una volta aggiudicato l'immobile sono comunque conosciuti all'aggiudicatario) e di soggetti estranei che sarebbe veramente oneroso/impossibile dover oscurare nella loro interezza.

    grazie per un parere in merito.
    • Zucchetti SG

      03/04/2024 18:41

      RE: richiesta di inoltro di tutti gli allegati alla perizia di stima da parte dell'aggiudicatario

      La domanda richiede una serie di distinguo.
      Già con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante si era espresso sulla necessità di rispettare la dignità dei soggetti coinvolti nel processo esecutivo, invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi più attente e rispettose dei diritti degli interessati.
      In argomento è poi intervenuto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il primo gennaio 2004, che ha previsto all'art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", al n. 9 la modifica dell'art. 490, terzo comma, ed al n. 10 la modifica dell'art. 570, primo comma, disponendo così che l'avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, e che comunque le informazioni relative anche alle generalità del debitore possono però essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.
      Da queste considerazioni ricaviamo il dato per cui gli atti oggetto di pubblicità a norma dell'art. 490, non possono contenere informazioni relative alle generalità del debitore.
      Sulla materia si registra anche il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante "Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie", la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell'art. 490, comma secondo, che vi fosse assoggettata sia l'ordinanza di vendita che la perizia di stima.
      In questo provvedimento il Garante ha osservato che l'oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche l'ordinanza di vendita e la perizia, poiché altrimenti la tutela apprestata dall'art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe vanificata.
      Con il medesimo provvedimento si è altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.
      Ciò posto, con riferimento ai dati del debitore non esiste un problema di riservatezza, atteso che ai sensi dell'art. 570 c.p.c. l'avviso di vendita deve contenere l'avvertimento che "maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite … a chiunque vi abbia interesse".
      Allo stesso modo, il problema non si pone rispetto a terzi estranei all'esecuzione con i quali l'aggiudicatario ha diritto ad avere una specifica interlocuzione. Si pensi, ad esempio, al fatto che l'aggiudicatario (e chiunque sia interessato alla procedura) ha certamente diritto di conoscere il nominativo del conduttore dell'immobile (con il quale avrà rapporti a seguito del decreto di trasferimento).
      La questione vera, dunque, si pone rispetto a soggetti del tutto estranei alla procedura e non destinatari di specifici rapporti con l'aggiudicatario, posto che costui non è qualificabile, automaticamente, come parte processuale (e quindi come soggetto avente diritto ad accedere a tutti gli atti del fascicolo), a meno che non diventi, nello specifico caso, portatore di interessi anche solo potenzialmente confliggenti con la procedura (cfr, ex multis, Cass. n. 17861 del 31/08/2011; Cass. n. 24550 del 18/11/2014; Cass. n. 47 del 05/01/1996).
      Ed allora, in questi, se è vero che secondo la giurisprudenza "in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003" (Cass., Sez. U, 8 febbraio 2011, n. 3034), con la precisazione che "La diffusione di dati personali in sede giudiziaria è lecita, anche senza il consenso dell'interessato, purché finalizzata alla difesa tecnico-giuridica, essendo illecita, viceversa, ove diretta a screditare, agli occhi del giudice di appello, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., sez., 3, 28 agosto 2013 n. 19790), è altrettanto vero che la comunicazione di dati personali di soggetti del tutto estranei alla procedura (nei termini che abbiamo specificato) non è funzionale allo svolgimento dell'incarico e quindi potrebbe considerarsi violativa della riservatezza di costoro.
      • Alessandra Galli

        azzate (VA)
        05/04/2024 12:34

        RE: RE: richiesta di inoltro di tutti gli allegati alla perizia di stima da parte dell'aggiudicatario

        Ringrazio per la risposta.
        Ma operativamente quindi se aggiudicatario volesse avere copia di tutti gli allegati della perizia deve farne richiesta in Cancelleria (depositando lui direttamente una richiesta e forse in questo caso ci sono dei diritti/marche da pagare) o basta evetualmente l'autorizzazione del Giudice all'inoltro di detta documentazione "in chiaro" non potendo certo il delegato procedere con l'ocuramento di tutti i dati di terzi?



        • Zucchetti SG

          06/04/2024 11:44

          RE: RE: RE: richiesta di inoltro di tutti gli allegati alla perizia di stima da parte dell'aggiudicatario

          Va considerato che gli allegati alla perizia costituiscono parte integrante della perizia medesima. Essi quindi avrebbero dovuto essere pubblicati a norma dell'art. 490, comma secondo, cpc.
          Se questo non è avvenuto, l'aggiudicatario ha diritto di ottenerli dal delegato, così come avrebbe potuto autonomamente scaricarli dal sito sul quale la vendita è stata pubblicata.