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Forum ESECUZIONI - ALTRO
URGENTE - offerta del creditore procedente
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Michele Feltrin
Ceggia (VE)23/07/2025 16:11URGENTE - offerta del creditore procedente
Buonasera.
Ho un quesito URGENTE da sottoporvi.
Nell'ambito di una esecuzione immobiliare, il creditore procedente (soggetto privato) presenta una offerta per partecipare all'esperimento di vendita.
L'art. 571 cpc prevede che tutti, tranne il debitore esecutato, possono presentare una offerta.
Ne deduco che anche il creditore procedente è a ciò legittimato, potendo partecipare all'asta.
E' corretto?
Altra questione. Mi risulta che il creditore procedente può presentare una propria offerta per partecipare all'esperimento di vendita e chiedere la compensazione del suo credito.
Mi confermate questa possibilità?
Quali requisiti deve avere l'offerta in compensazione? Che verifiche deve svolgere il delegato? E' opportuno che il delegato prima di aggiudicare sì riservi l'aggiudicazione? Può rimettere la questione al G.E. per la decisione sull'aggiudicazione?-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)24/07/2025 00:08RE: URGENTE - offerta del creditore procedente
Aggiungo: se il creditore procedente offerente non formula richiesta di compensazione come va trattata la sua offerta? E' considerata come offerta vera e propria con obbligo a versare l'intera somma offerta? E' necessario che all'offerta oltre alla richiesta di compensazione debbano essere allegati anche i titoli del credito? E se non sono allegati ma presenti solo nel fascicolo telematico depositato per l'iscrizione? Può il delegato riservarsi di verificare? -
Michele Feltrin
Ceggia (VE)24/07/2025 10:33RE: RE: URGENTE - offerta del creditore procedente
Aggiungo: qualora il delegato si sia riservato sulla richiesta di compensazione del creditore procedente/offerente e sciolga poi la riserva in senso negativo, il creditore aggiudicatario provvisorio deve versare l'intero prezzo? O deve ritenersi decaduto e in caso di gara con altro offerente è da considerare l'ultima offerta di questo valida e quindi dichiararlo aggiudicatario? O Deve essere indetta nuova asta? -
Zucchetti Software Giuridico srl
25/07/2025 12:21RE: RE: RE: URGENTE - offerta del creditore procedente
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci accingiamo a svolgere osserviamo che:
1 Il creditore può certamente presentare offerta di acquisto.
2 Questo creditore, se ipotecario, può limitare il versamento del saldo alle spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
3. Non è necessario che faccia questa richiesta in sede di presentazione dell'offerta di acquisto, potendo l'offerente a ciò determinarsi successivamente.
4 Se l'offerente chiede anche la compensazione e questa non è ammissibile di essa non si terrà conto:
5 se invece si tratta di una offerta condizionata alla compensazione, essa è nulla.
Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.
L'art. 585, comma secondo, c.p.c., consente all'aggiudicatario che sia anche creditore ipotecario (e questo già implicitamente conferma che il creditore può formulare offerte di acquisto) la facoltà di chiedere al giudice dell'esecuzione la pronuncia di un decreto (in difetto del quale l'aggiudicatario non potrà autolimitare il versamento) volto a limitare il versamento del prezzo di aggiudicazione alla parte "occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti".
Il potere del giudice di sollevare l'aggiudicatario dall'onere di versare la porzione di prezzo corrispondente al suo credito, porzione che in ogni caso gli dovrebbe essere restituita in sede di distribuzione del ricavato, dà luogo ad una sorta di compensazione giudiziale.
La verifica che deve compiersi è quella relativa alla possibilità per il creditore di concorrere utilmente alla distribuzione del ricavato, anche se in realtà di tratta di un falso problema in quanto l'interesse dei creditori di grado anteriore è direttamente tutelato dalla norma, poiché l'aggiudicatario-creditore deve comunque versare la parte di prezzo corrispondente ai crediti "che potranno risultare capienti".
Operativamente, si dovranno quantificare le spese di procedura e occorrerà dovrà elaborarsi un piano di riparto per verificare qual'è l'importo che, in caso di integrale versamento del prezzo, spetterebbe ad eventuali altri creditori. In questo modo, la somma che il creditore aggiudicatario sarà dispensato dal versare è facilmente individuabile in quella che avrebbe percepito in base al riparto.
Come si vede la norma non impone che la richiesta di compensazione sia formulata in sede di presentazione della offerta: il creditore potrà attivarsi anche ad aggiudicazione avvenuta.
Resta da chiedersi come trattare una offerta con richiesta di compensazione, laddove questa non sia ammissibile (perché ad esempio l'offerente non è un creditore ipotecario).
I casi possono essere due. Il primo è quello in cui l'offerente formula offerta e in essa chiede anche la compensazione. In questo caso l'offerta e valida e la compensazione sarà semplicemente negata dal giudice.
Il secondo è quello di una offerta condizionata alla compensazione. In questo caso, se la compensazione è inammissibile, riteniamo che essa sia nulla poiché trattasi di offerta nella quale l'offerente dichiara, di non voler versare, una quota parte di prezzo. Essa è quindi inammissibile.
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