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LIQUIDAZIONE COMPENSO CUSTODE GIUDIZIARIO

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    07/01/2026 12:50

    LIQUIDAZIONE COMPENSO CUSTODE GIUDIZIARIO

    Buongiorno,
    al termine di una esecuzione immobiliare il G.E. liquida il compenso del custode giudiziario autorizzando il Professionista delegato alla vendita a provvedere al pagamento di quanto spettante, prelevando il relativo importo dal conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva.
    Ora il Custode ha richiesto alla società esecutata il pagamento della ritenuta di acconto.
    Secondo Voi è corretta tale procedura, non dovrebbe essere il professionista delegato a decurtare la ritenuta di acconto dal compenso pagato e poi provvedere al pagamento della ritenuta di acconto?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/01/2026 15:08

      RE: LIQUIDAZIONE COMPENSO CUSTODE GIUDIZIARIO

      A nostro avviso il comportamento del delegato è corretto, anche se sul punto si registrano opinioni diverse.
      Il trattamento fiscale di questo compenso sconta una differente disciplina in relazione alla tipologia dei debitori esecutati, alla possibilità di reperirli ed alla loro "collaborazione".
      E così, se il debitore non è sostituto d'imposta non gli potrà essere richiesto alcun adempimento, ed il professionista verserà l'imposta complessiva risultante dalla propria dichiarazione dei redditi.
      Se invece il debitore esecutato riveste la qualità di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e 25 d.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 ha ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione.
      Quindi Il professionista, "in nome e per conto del debitore esecutato", dovrà operare e versare la ritenuta con il modello F24, nonché eseguire gli adempimenti conseguenti, quali il rilascio e la trasmissione telematica della Certificazione Unica e la presentazione del modello 770.
      Le modalità procedimentali potrebbero essere le stesse del curatore fallimentare che opera in nome e per conto del debitore, e quindi nel modello F24 dovranno essere indicati i dati del debitore esecutato, unitamente al codice fiscale del professionista nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", nonché il codice "03" nel campo "codice identificativo".
      Il codice tributo sarà il 1040, relativo alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
      Questa ricostruzione si espone tuttavia ad un rilievo critico di fondo.
      Invero, solo il curatore, e non anche il delegato, è menzionato nell'art. 23 d.P.R. 600/1973 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
      Inoltre la soluzione indicata dall'Agenzia delle Entrate deve fare i conti con il caso (pervero abbastanza improbabile) in cui debitore manifesti la disponibilità a provvedere personalmente agli adempimenti connessi alla ritenuta o il delegato riesca a convincerlo ad adempiere. In questo caso, evidentemente, si pone il problema di evitare che il debitore esecutato riceva dal delegato l'importo della ritenuta e non provveda al suo versamento. Per evitare questa eventualità il delegato dovrà avere cura di eseguire personalmente il pagamento materiale.