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sospensione vendite abitazione principale del debitore

  • Elena Pompeo

    Salerno
    14/05/2020 17:50

    sospensione vendite abitazione principale del debitore

    Salve. Se il compendio pignorato è l'abitazione principale dell' esecutato la vendita, ai sensi dell'art 54 ter DL18/2020, può essere fissata dopo 6 mesi dal 29 aprile 2020 e quindi a novembre 2020? è necessaria una comunicazione al GE?
    • Zucchetti SG

      04/06/2020 08:09

      RE: sospensione vendite abitazione principale del debitore

      Con l. 24 aprile 2020, n. 27 è stato introdotto, nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'art. 54-ter, il quale dispone che "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".
      I primi commenti che hanno avuto ad oggetto questa norma, la cui formulazione normativa ha fatto discutere sotto plurimi versanti sembrano concordi nel ritenere che si tratta di una sospensione direttamente prevista dalla legge, dunque incasellabile nell'ambito dell'art. 623 c.p.c..; pertanto, essa opera ipso iure, ed il provvedimento del giudice si limita, per così dire, a prenderne atto.
      Detto questo, non può negarsi che, sul piano della opportunità e delle concrete modalità operative, si pone il problema di stabilire se il custode, il professionista delegato o lo stimatore nominato debbano comunicare al giudice dell'esecuzione la sussistenza della condizioni di applicazione della norma, o se essi possano, verificata la situazione fattuale della procedura loro affidata, interrompere le attività e riprenderle alla scadenza del semestre, e dunque a partire dal primo novembre.
      A questo proposito registriamo che, nel silenzio della norma, variegate sono le indicazioni che i tribunali hanno fornito ai delegati e custodi.
      In alcuni tribunali si è disposto che i professionisti, valutati i presupposti di applicabilità della norma (che i vari uffici giudiziari si sono premurati di esplicitate, preso atto di un testo normativo di non semplicissima interpretazione e che pone diversi interrogativi applicativi) proseguano le operazioni di vendita o le sospendano, per riprendere a semestre scaduto, a seconda che essi ricorrano o meno.
      Questa scelta ci pare funzionale sul piano della agile gestione del suo impatto sulle procedure esecutive, ed evidentemente muove dalla considerazione, a nostro avviso condivisibile, che non è necessaria la fissazione di un termine per la riassunzione del giudizio, o la fissazione di una udienza per il prosieguo.
      È chiaro, tuttavia, che se durante questo semestre si verificheranno fatti che richiedono l'adozione di provvedimenti (si pensi ad una istanza di conversione del pignoramento o ad una opposizione all'esecuzione), dovrà verificarsi, prima di procedere oltre, qual è lo stato della procedura.
      In altri tribunali si è scelta la strada di richiedere al professionista di relazionare circa lo stato della procedura rispetto ai presupposti di applicazione della norma, all'esito della quale il giudice adotta l'eventuale provvedimento di sospensione.
      Questa scelta consente, per così dire, una "mappatura" completa del ruolo di ogni singolo giudice dell'esecuzione, ma di contro si traduce nel deposito di una profluvie di atti, che aggravano il lavoro delle cancellerie, già sofferenti per la riduzione delle presenze in Tribunale e non sempre risolvibili nelle forme del lavoro agile, e nella necessità per il giudice di analizzare tutte le relazioni.
      Un a ulteriore scelta, di compromesso rispetto alle precedenti, è stata quella di chiedere ai professionisti delegati e custodi di riferire solo le situazioni che impongono la sospensione della procedura ex art 54 ter, in modo tale che giungano soltanto le relazioni rispetto alle quali è necessario un provvedimento del giudice che "prenda atto" della intervenuta sospensione.
      In conclusione, ci sentiamo di poter dire che l'operato del professionista deve in primo luogo uniformarsi alle indicazioni eventualmente provenienti dal Tribunale.
      In difetto, esso deve improntarsi al buon senso ed ispirato alla ricerca di criteri comportamentali "virtuosi", sicché ove non ricorrano le condizioni di applicazione della norma il professionista potrà senza dubbio alcuno procedere oltre; ove invece egli riscontri una situazione in cui opera la sospensione ex lege della procedura arrestare la propria attività dandone notizia al giudice dell'esecuzione. Il tutto, lo ribadiamo, fatte salve le indicazioni provenienti dal singolo ufficio.