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Sospensione esperimento di vendita

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    05/03/2024 17:42

    Sospensione esperimento di vendita

    Buonasera,
    sono delegato alla vendita in una esecuzione immobiliare ante riforma cartabia.
    Ho già fissato l'esperimento di vendita per i primi di aprile.
    Nelle more, ho ricevuto comunicazione dal legale dell'esecutato che hanno raggiunto un accordo con il creditore procedente e gli intervenuti.
    Tuttavia, ad oggi, alcuna istanza di sospensione è stata depositata nel fascicolo telematico.
    I quesiti che vorrei sottoporvi sono i seguenti:
    1) cosa accade alle eventuali cauzioni che dovessero essere versate prima del provvedimento di sospensione del G.E.? ( a mio avviso dovrebbero essere restituite specificando la sospensione dell'esecuzione);
    2) se nonostante l'istanza di sospensione, il provvedimento di sospensione del G.E. venisse emesso dopo la data dell'esperimento di vendita, come dovrei comportarmi? (a mio avviso dovrei comunque svolgere l'esperimento di vendita, ma procedere ad una aggiudicazione provvisoria in attesa del provvedimento del G.E. subordinando la stessa aggiudicazione all'eventuale sospensione. Ovviamente se il provvedimento non fosse nel senso della sospensione si darebbe luogo all'aggiudicazione definitiva).
    Ringrazio per l'attenzione.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      06/03/2024 19:36

      RE: Sospensione esperimento di vendita

      La situazione prospettata richiede di essere affrontata considerando plurimi versati.
      Il primo, preliminare, attiene alle modalità attraverso cui si palesa, nella procedura esecutiva una eventuale intesa tra il debitore ed i creditori.
      Normalmente le modalità attraverso cui un accordo tra creditore e debitore si manifesta all'interno della procedura esecutiva sono due.
      La prima è quella in cui il creditore procedente (ed eventualmente quelli intervenuti) depositano una dichiarazione di rinuncia all'esecuzione.
      L'art. 629 dispone che "Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti".
      La norma collega l'estinzione della procedura alla dichiarazione di "rinuncia" del creditore, la quale si ha per giuridicamente esistente quando la stessa è ritualmente depositata nel fascicolo dell'esecuzione.
      È quindi evidente che se la dichiarazione di rinuncia (cui consegue l'effetto estintivo per l'espressa previsione contenuta nella norma appena richiamata) interviene prima dell'aggiudicazione, questa ne resterà travolta. Viceversa, il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l'intervenuta aggiudicazione, ma in questo caso si procederà comunque al trasferimento del bene in capo all'aggiudicatario, e la rinuncia comporterà esclusivamente che che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.
      Questa ricostruzione si rinviene anche in giurisprudenza, dove si è detto che "Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ." (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).
      Del resto, sotto questo profilo, l'art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell'affermare che "Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore".
      Siffatta interpretazione, si noti, è solo apparentemente in contrasto con l'art. 187-bis disp att c.p.c., a mente del quale "in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti".
      Invero, la norma parla di estinzione avvenuta dopo l'aggiudicazione, il che non è in caso di rinuncia depositata prima dell'aggiudicazione medesima, poiché, come si è visto, il deposito della dichiarazione di rinuncia produce ipso iure l'effetto estintivo.
      Nella stessa direzione qui indicata va peraltro segnalata la pronuncia resa da Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale "L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
      Dunque, se il creditore procedente e quelli intervenuti depositano una dichiarazione di rinuncia, la procedura si estingue e le cauzioni eventualmente versate (prima o dopo di questo momento) dagli offerenti dovranno essere loro restituite.
      Una seconda modalità attraverso cui si procede a valle di un accordo concluso tra debitore e creditori è il deposito di una istanza di sospensione concordata della procedura, a norma dell'art. 624-bis c.p.c..
      La norma prevede che il giudice, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sentito il debitore, può sospendere la procedura fino a ventiquattro mesi.

      Questa istanza, che può essere depositata una sola volta nel corso della procedura, deve essere proposta entro il termine ultimo di 20 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto. La norma prevede inoltre (nell'ultimo periodo del primo comma), che l'ordinanza con cui è disposta la sospensione sull'accordo delle parti «è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un suo creditore e sentito comunque il debitore».
      Come si vede, il deposito di una istanza di sospensione concordata non produce ex se la sospensione della procedura, che deriva solo dal provvedimento di accoglimento eventualmente adottato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio di un potere discrezionale (come si desume dall'utilizzo del verbo "può" contenuto nell'art. 624-bis) tanto è vero che lo stesso art. 624-bis prevede, sempre al primo comma, che (solo) il provvedimento che accoglie la richiesta di sospensione (e non anche l'istanza, che dunque di per sé non produce alcun effetto, se non quello di imporre al giudice di provvedere) è comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.
      Questo vuol dire che le operazioni di vendita non si interrompono con il deposito di una istanza di sospensione, e che dunque fino a quando la sospensione non sia stata disposta possono essere validamente presentate offerte di acquisto.
      Solo a sospensione intervenuta le cauzioni versate a corredo delle offerte nel frattempo pervenute potranno essere restituite.
      Depositata istanza di sospensione, riteniamo che, prudenzialmente, il professionista delegato, pur procedendo all'apertura delle buste ed allo svolgimento della gara tra gli offerenti debba astenersi dall'aggiudicare il bene, in attesa del provvedimento del giudice dell'esecuzione, la quale in difetto rimarrebbe salva per effetto della previsione di cui al richiamato art. 187-bis disp. att. c.p.c.
      La facoltà delle parti di richiedere la sospensione della procedura, come detto, conosce un limite temporale, posto che deve essere depositata non oltre i 20 giorni prima che precedono la scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.
      Dopo questo termine può essere richiesto il solo rinvio della vendita, a norma dell'art. 161-bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263.
      La norma ha previsto la possibilità di rinviare la vendita purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione. Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, consentendo comunque accordi tra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel procedimento al fine di pervenire ad una definizione consensuale della procedura.
      In applicazione dell'art. 161-bis disp. att. c.p.c., riteniamo che, presentata una istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere disposto solo dopo l'apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l'identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione.
      Tale soluzione, secondo una interpretazione ci sentiamo di condividere, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione della istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto.
      Due considerazioni depongono in tal senso.
      La prima è quella per cui la norma, nel pretendere il consenso degli offerenti, si preoccupa di tutelare il mercato che abbia fatto affidamento sulla possibilità di presentare una offerta di acquisto, affidamento che non può essere disatteso prevedendosi che se al momento della formulazione della istanza di rinvio non sono state presentate offerte, la vendita può essere differita senza attendere la scadenza del termine a tal'uopo previsto.
      L seconda è quella per cui, a differenza del provvedimento di sospensione, non è prevista la pubblicazione del provvedimento di rinvio, il che implicitamente significa che il procedimento di vendita prosegue fino al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte.
      Quanto agli effetti, l'espressione "rinvio della vendita" contenuto nella norma, deve indurre a ritenere che il provvedimento del Giudice adottato ai sensi dell'art. 161-bis disp att c.p.c. avrà l'effetto congelare le operazioni di vendita, e dunque decorso il termine eventualmente concesso la procedura esecutiva riprenderà il suo corso attraverso la delibazione sulle offerte e l'eventuale gara tra gli offerenti, sempre che non sia spirato il termine di validità delle stesse (120 giorni), a norma dell'art 571 c.p.c.
      • Michele Feltrin

        Ceggia (VE)
        07/03/2024 11:03

        RE: RE: Sospensione esperimento di vendita

        Ringrazio della risposta.
        Stante la prospettata situazione, a vostro avviso, sarebbe opportuno menzionare, per ragioni di trasparenza, ai possibili astanti che visionano l'immobile che l'asta potrebbe non aver luogo o se dovesse aver luogo l'aggiudicazione potrebbe non avvenire? O c'è il rischio che una tale comunicazione possa venir intesa come sorta di turbativa?
        • Zucchetti SG

          09/03/2024 12:29

          RE: RE: RE: Sospensione esperimento di vendita

          Nono riteniamo che informazioni di questo tipo potrebbero essere interpretate come turbativa, atteso che si tratta della mera rappresentazione delle eventualità previste dagli artt. 624-bis c.p.c. e 161-bis disp att c.p.c.