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mancanza di fondo spese PVP

  • Monica Dominici

    Firenze
    22/12/2023 01:25

    mancanza di fondo spese PVP

    buonasera,
    emessa l'ordinanza di vendita - pre Cartabia - , ho richiesto al creditore procedente il fondo per la pubblicità sul PVP senza esito. poiché la procedura era datata e la vendita fissata soltanto nel 2022 per le innumerevoli opposizioni dell'esecutato, ho ritenuto esperire comunque tentativi di vendita, utilizzando per il PVP fondi del conto corrente della procedura nella speranza che, nel frattempo, questo fondo venisse costituito. Così non è stato. Ne ho fatti 5 di tentativi di vendita per una spesa di 500,00 euro pari all'importo del fondo di cui all'ordinanza. Ho peraltro già depositato il sesto avviso ed entro gennaio devo richiedere la pubblicità sul sito web.
    L'ordinanza di vendita è chiara, in mancanza del fondo il fascicolo deve essere rimesso al giudice, ma altri colleghi hanno proceduto anch'essi, egualmente, magari anticipando personalmente le spese, arrivando sino alla vendita e al piano di riparto.
    domando :
    1) è assolutamente necessario relazionare il giudice, data la presenza di fondi sul conto corrente che hanno consentito la pubblicità sul PVP ?
    2) eventualmente quali sono le responsabilità in cui incorre il delegato per aver assunto questa iniziativa ?
    3) potrei ora chiedere nuovamente la costituzione del fondo al procedente e, in caso di omissione, rimettere il fascicolo al Giudice ?
    ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      23/12/2023 09:19

      RE: mancanza di fondo spese PVP

      La questione è piuttosto delicata, non tano sul piano strettamente giuridico, quanto piuttosto sul versante materiale della opportunità pratica.
      In passato si riteneva, generalmente, che l'omesso versamento delle somme necessarie alla esecuzione degli adempimenti pubblicitari non potesse determinare di per sé, stante anche l'assenza di una specifica previsione sul punto, l'estinzione della procedura, osservandosi che all'inerzia del creditore cui l'onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore (Trib. Potenza, 4 maggio 2011; C. Cost., 30 dicembre 1993, n. 481).
      Questa opinione è oggi venuta sostanzialmente meno, e si osserva, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che per effetto di questa omissione la procedura esecutiva viene a trovarsi in una situazione di stallo (Trib. Reggio Emilia, 22 febbraio 2010, n. 458), la quale le impedisce di seguire ulteriormente il suo corso.
      In particolare, si è detto (Trib. Milano Sez. IV, 25 novembre 2016) che nella procedura esecutiva il creditore procedente ha l'onere di compiere le attività necessarie alla prosecuzione e alla definizione del procedimento, avvertendosi che in caso contrario il contegno del medesimo può essere ricondotto – alla stregua di un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 497, 562 e del comma 1 dello stesso art. 630 c.p.c. – ad un caso di inattività delle parti seppur atipico, dal momento che, se è vero che il creditore procedente ha il diritto di promuovere la vendita, è altrettanto vero che su di lui incombe, una volta sollecitata la fissazione degli incanti, l'onere di osservare una condotta acceleratoria affinché il processo esecutivo pervenga alla fase satisfattiva, che include anche l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti pubblicitari in modo tempestivo.
      La stessa giurisprudenza ha poi rimarcato la rispondenza e la riconduzione di una siffatta impostazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, soventemente declinato nell'ambito dei singoli istituti processuali nel senso di inibire attività inutilmente defatigatorie o inutili cosicché il processo possa dipanarsi in modo il più possibile spedito. "Orbene (prosegue la citata sentenza) tale ratio vale a maggior ragione di fronte a situazioni di impasse che vengono determinate dallo stesso contegno delle parti le quali si sottraggono al compimento di atti loro imposti dalla legge manifestando il difetto di interesse concreto alla definizione del processo. Ne segue che tra questi ben può essere ricompreso il mancato pagamento delle spese ed oneri dovuti al delegato alla vendita ai fini della pubblicità e del compimento dell'attività della procedura indispensabili al fine di trasformare il bene non divisibile in una somma di denaro suscettibile di essere ripartita pro quota tra i condividenti".
      Dunque, qualora il Giudice assegni al creditore l'onere di anticipazione delle spese di pubblicità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 30-5-2002, n. 115, è evidente che il suo mancato adempimento sarà imputabile allo stesso, e la conseguente impossibilità di compiere atti indispensabili per la prosecuzione del processo non è altrimenti superabile e dunque impone di valutare il contegno delle parti sotto il profilo della perdurante presenza dell'interesse ad agire, anche alla luce dell'art. 111 Cost., al fine di evitare una situazione di stallo con ripercussioni negative sulla ragionevole durata del processo sia dal lato interno (delle parti) sia da quello esterno del sistema giudiziario, che rimane impegnato sine die per una controversia che le parti hanno manifestato, de facto, di non voler proseguire.
      In questo senso, è stato affermato che "L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli" (Cass., Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21549).
      Le medesime considerazioni sono state svolte da Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877, la quale ha osservato che "L'onere di anticipazione a carico del creditore procedente desumibile dall'art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 è riferibile, in generale, agli «atti necessari del processo», comprendendosi in detta accezione, seppure costruita sul modello del processo di cognizione, ogni tipologia di attività funzionale allo svolgimento del processo e ad essa legata da rapporto di necessità"; esso, pertanto, "risulta riferibile, in ragione della natura della procedura esecutiva, sia alle spese giudiziarie che a quelle propriamente materiali necessarie per l'esecuzione", aggiungendo che "il problema del carattere "necessitato" o meno degli atti e, correlativamente, delle spese da anticipare, può essere agevolmente risolto ove si ponga mente al naturale risultato "fisiologico" perseguito dalla procedura esecutiva, che, nell'espropriazione forzata, è quello della liquidazione di un cespite del patrimonio del debitore, per l'appunto, al fine del soddisfacimento dell'interesse del soggetto che l'ordinamento abilita a conseguire, per equivalente, il soddisfacimento del proprio diritto".
      Ciò premesso, e venendo al caso di specie, osserviamo che, nella prassi, non è infrequente che il professionista delegato, in perfetta buona fede, per accelerare i tempi e proseguire speditamente alle operazioni di vendita, utilizzi i fondi disponibili per anticipare i costi degli adempimenti pubblicitari.
      Accade anche che a volte lo stesso delegato anticipi di tasca propria questi importi. Si tratta, tuttavia, di una prassi "pericolosa": invero, ove il creditore successivamente versi il fondo spese, il problema si risolve. Viceversa, laddove ciò non accada, ed addirittura i tentativi di vendita non vadano a buon fine, si pone il problema della definitiva imputazione delle spese anticipate dal delegato. Invero, ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione che dovesse porle definitivamente a carico del creditore, quest'ultimo potrebbe obiettare di non aver anticipato il fondo spese poiché non aveva interesse alla prosecuzione della procedura, alla quale non ha dato alcun impulso.
      In definitiva, riteniamo che iniziative di questo tipo vadano assunte con cautela, agganciandole alla verifica di un reale interesse dei creditori al prosieguo della procedura. In linea generale, ed in punto di diritto, ove il creditore non versi il fondo spese il comportamento corretto è quello di relazionare immediatamente al giudice dell'esecuzione.