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Diritto del crditore ipotecario di ottenere i soddisfacimento del credito nel giudizio di divisione

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    02/09/2022 15:54

    Diritto del crditore ipotecario di ottenere i soddisfacimento del credito nel giudizio di divisione

    Buonasera,
    sono un professionista delegato in un giudizio di divisione endofallimetnare.
    Il bene è stato venduto e le formalità tute cancellate.
    Nell'ambito del giudizio di divisione si è costituito un creditore ipotecario del comproprietario non fallito, l'ipoteca gravava per 1/2, il predetto creditore con l'atto d'intervento non ha chiesto alcuna assegnazione delle somme si è semplicemente rimesso alle determinazioni del Giudice.

    Dovendo procedere alla redazione del progetto di distribuzione, sto affrontando la problematica leggendo gli artt. 1113 3° comma c.c. e 2825 3° e 4° comma c.c.-

    Mi chiedo se il creditore ipotecario, con l'atto di intervento doveva anche chiedere l'assegnazione delle somme che eventualmente venivano attribuite al suo debitore in luogo dell'immobile ipotecato o quale parte, corrispondente alla sua quota del ricavato della vendita del bene medesimo?

    Il semplice intervento determina nei confronti dello stesso un diritto automatico di ricevere la somma garantita dall'ipoteca?

    A mio modesto avviso, dalla lettura dell'art. 2825, 3° comma il creditore ipotecario ha solo la facoltà di soddisfarsi e non il diritto di far valere le sue ragioni sulla somma ricavata, per cui ritengo che doveva chiedere, già in sede di intervento, l'assegnazione delle somme che eventualmente sarebbero state attribuite al proprio editore, in mancanza dovrebbe far valere le proprie ragioni utilizzando gli strumenti tipici dell'esecuzione nei confronti del proprio debitore.

    A tal fine, chiedo se nella distribuzione del ricavato dalla somma spettante al condividente non fallito devo defalcare la somma spettane al creditore ipotecario intervenuto?
    Grazie


    • Zucchetti SG

      04/09/2022 09:55

      RE: Diritto del crditore ipotecario di ottenere i soddisfacimento del credito nel giudizio di divisione

      A norma dell'art. 1111 c.c. ogni partecipante alla comunione può, in qualunque tempo, chiedere lo scioglimento della comunione.
      Tuttavia, per consentire che detto diritto potestativo possa essere esercitato senza pregiudizio per i creditori iscritti e gli aventi causa dei comproprietari, l'art. 1113 c.c. prevede che costoro devono essere chiamati ad intervenire affinchè la divisione abbia effetto (e cioè sia opponibile) nei loro confronti; simmetricamente, l'art. 784 c.p.c. dispone che il giudizio di scioglimento delle comunioni deve svolgersi con il litisconsorzio necessario di tutti i creditori opponenti (dal che si ricava che i creditori iscritti non opponenti sono litisconsorti facoltativi). L'omessa chiamata del creditore ipotecario provocherà infatti l'inefficacia della avvenuta divisione nei suoi confronti. La sua ipoteca, cioè, permarrà intatta sulla quota indivisa ed egli potrà procedere esecutivamente sulla quota indivisa, come se la divisione non fosse mai avvenuta (Cass. civ., 9 novembre 2012, n. 19529).
      A mente dell'art. 2825, comma quarto, c.c., poi, questi creditori possono far valere la loro garanzia ipotecaria sui beni o sulle somme assegnate al comproprietario loro debitore, nel limite di valore della quota ipotecata. In dottrina si parla, a questo proposito, di surrogazione reale.
      In un risalente precedente la corte di Cassazione (17/02/1979, n. 1062) ha infatti affermato che l'effetto purgativo sancito dall'art. 586 c.p.c. riguarda anche i giudizi di scioglimento delle comunioni.
      Dunque, in sostanza, l'ipoteca sulla quota si trasforma in pegno sul ricavato dalla vendita, che dovrà essere accantonato in favore del creditore ipotecario del comproprietario.
      • Marcella Iannopoli

        Crotone
        06/09/2022 10:24

        RE: RE: Diritto del crditore ipotecario di ottenere i soddisfacimento del credito nel giudizio di divisione

        Buongiorno,
        concordo che l'ipoteca sulla quota si trasforma in pegno sul ricavato dalla vendita, non comprendo perché deve essere accantonato in favore del creditore ipotecario del comproprietario, atteso che il vincolo ipotecario si è trasferito sul ricavato della vendita nelle forme del diritto di pegno, con la conseguenza, a mio modesto avviso, che il creditore è garantito da un diritto di pegno sul credito vantato dal condividente, per cui lo stesso creditore può trovare soddisfazione all'interno del processo di divisone in considerazione che l'art. 2803 c.c. impone al creditore di riscuotere il credito ricevuto in pegno e di soddisfarsi se è scaduto.
        Nel caso in esame l'ipoteca era stata iscritta antecedentemente la divisione, per un credito scaduto relativo ad oneri condominiali e portato da decreto ingiuntivo.
        A tal fine chiedo se siate dello stesso mio avviso o se riteniate che debba sempre procedere all'accantonamento della quota sino a quando il creditore non ne faccia richiesta di assegnazione.
        Ringrazio sempre per la puntuale riposta.

        • Zucchetti SG

          08/09/2022 12:21

          RE: RE: RE: Diritto del crditore ipotecario di ottenere i soddisfacimento del credito nel giudizio di divisione

          Non condividiamo con la soluzione offerta.
          A bene vedere, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto un bene comune gravato da ipoteca iscritta sulla quota non determina la trasformazione della ipoteca in pegno sul credito vantato dal condividente, per cui non è applicabile l'art. 2803 c.c. (che disciplina la riscossione di un credito oggetto di pegno). Nel caso di scioglimento della comunione, infatti, il pegno non grava sul credito vantato "dalla procedura" nei confronti dell'acquirente ma sulla somma riscossa. Del resto, la trasformazione dell'ipoteca in pegno si ha solo con il pagamento effettivo ed il successivo trasferimento, poiché se in ipotesi l'aggiudicatario non dovesse versare il saldo, il bene non sarebbe trasferito, ergo la comunione non sarebbe sciolta e quindi l'ipoteca permarrebbe nella sua originaria integrità.
          Dunque riteniamo che oggetto di pegno siano le somme affluite sul conto della procedura, che dovranno essere accantonate, a meno che il creditore, a seguito di richiesta di deposito di nota di precisazione del credito, allegando e dimostrando che l'obbligazione garantita è rimasta inadempiuta, non intenda escutere la garanzia.