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Atto di intervento

  • Pier Mauro Stombelli

    Vailate (CR)
    07/03/2023 10:07

    Atto di intervento

    La cessionaria di un creditore intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare, deve, a sua volta, depositare atto di intervento autonomo oppure può avvalersi dell'atto di intervento già depositato dalla cedente?
    • Zucchetti SG

      10/03/2023 10:47

      RE: Atto di intervento

      La domanda richiede una risposta articolata.
      Anticipiamo comunque la conclusione del ragionamento che ci accingiamo a svolgere precisando che il cessionario non è obbligato al deposito di un atto di intervento.
      La Corte di Cassazione ha affermato, più volte, che l'art. 111 c.p.c. è applicabile al processo esecutivo, qualora si abbia, in pendenza di questo processo, una successione a titolo particolare nella titolarità della situazione attiva (così Cass. n. 4985/2004, secondo la quale "In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti. A tale stregua, quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato e, in accorda con il cessionario, è l'originario creditore a proseguirlo, da un canto, il debitore deve rivolgere le sue opposizioni contro la parte che procede; d'altro canto, dovendo i principi evincibili dall'art. 111 c.p.c. essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anziché nell'ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l'estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, c.p.c. , nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l'opposizione fosse proposta (essendo all'epoca il processo esecutivo già iniziato)", nonché Cass. n. 14096/2005; n. 1552/2011; n. 23992/2011; n. 3643/2013; n. 8936/2013; n. 7780/2016).
      In particolare, si è poi aggiunto che con riferimento alla cessione del credito, l'esecuzione in corso può proseguire su impulso (o con l'intervento) del cedente, ma il cessionario può intervenire nel processo, facendo valere il negozio di cessione, con estromissione del cedente. Quanto alla forma dell'intervento nel processo esecutivo, il legislatore ha espressamente previsto il ricorso, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario la forma scritta (cfr. Cass. n. 22645/2012, in motivazione e Cass. n. 3656/2013, in motivazione) anche in considerazione del fatto che l'onere della forma scritta è imposto, oltre che dall'esplicita menzione normativa del ricorso, anche dall'indicazione, fatta dall'art. 499, comma secondo, c.p.c., degli elementi che il ricorso deve contenere, in linea di principio incompatibili con una mera dichiarazione "orale" di intervento, pur se inserita in un verbale di udienza (Cass. n. 7780/2016).
      Ciò posto, ed al fine di decidere se quanto sopra affermato regoli anche l'intervento del cessionario del credito, ai sensi del terzo coma dell'art. 111 c.p.c., la giurisprudenza appena citata si è chiesta se a questo "intervento" sia applicabile non solo la forma, ma anche la disciplina dell'intervento dei creditori nel processo esecutivo, ed a questo interrogativo ha risposto negativamente sulla base delle seguenti osservazioni.
      Il cessionario del credito subentra in un processo esecutivo nel quale il cedente ha già assunto la qualità di pignorante o di creditore intervenuto (perché, in questa seconda eventualità, ha già svolto un intervento ai sensi dell'art. 499 cod. proc. civ.). La posizione processuale del cessionario subentrante non può che essere riferita alla posizione già ricoperta dal cedente, sia quanto all'identificazione del credito e del titolo di esso, che quanto alla domanda di partecipazione alla distribuzione del ricavato ed all'eventuale facoltà di provocare atti dell'espropriazione. Ne consegue che se il cessionario che interviene nel processo esecutivo, ai sensi del terzo coma dell'art. 111 c.p.c., è svincolato dall'onere dell'osservanza dei tempi dell'intervento, nulla osta a che lo sia anche dall'onere di forma imposto dall'art. 499, comma secondo, c.p.c..
      Quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto si intenda ampliare l'oggetto dell'esecuzione individuale ad un credito nei confronti del debitore esecutato che non ne faccia ancora parte.
      Affrontando la questione da un altro punto di vista, ha poi escluso che tra gli adattamenti che la peculiarità del processo esecutivo impone alla disciplina dell'art. 111 c.p.c. vi sia quello di richiedere la forma del ricorso, per subentrare in quel processo del quale sia già parte il dante causa dell'interveniente.
      Ha invece affermato che è necessaria la manifestazione della volontà di intervenire nel processo esecutivo nella qualità di cessionario, ed in luogo del cedente, dando atto degli estremi del negozio di cessione, ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti.
      Dunque, quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato ed il cessionario del credito intenda esercitare la facoltà di intervenire, al sensi dell'art. 111, terzo coma, c.p.c. (applicabile anche al processo esecutivo), ai fini di questo intervento, non è necessario il deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dal secondo canna dell'art. 499 c.p.c., ma è sufficiente che il cessionario manifesti la sua volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti, con modalità idonee a non ledere i diritti del debitore o degli altri creditori.