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EREDITA GIACENTE - PAGAMENTO IMPOSTA SUCCESSIONE IN PENDENZA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

  • Vincenzo Simone

    Bergamo
    28/11/2025 16:06

    EREDITA GIACENTE - PAGAMENTO IMPOSTA SUCCESSIONE IN PENDENZA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

    Buongiorno, volevo sottoporvi, cortesemente, il seguente caso.
    Sono stato nominato curatore di una eredità giacente in data 04.12.2024.
    Nel 2021 era stata aperta l'esecuzione immobiliare , quindi prima dell'apertura della successione.
    Ora nel 2025 tutti gli immobili sono stati venduti nell'ambito della procedura esecutiva e il delegato si appresta a redigere il piano di riparto.
    Mi trovo ora, in qualità di Curatore, ad affrontare il problema del pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e delle imposte di successione.
    L'importo è importante, circa 30.000,00. La procedura di eredità giacente non ha attivo, in quanto tutti gli immobili sono stati venduti nella procedura esecutiva.
    A chi compete il pagamento dell'imposta di successione? posso chiedere al Giudice dell'eredità giacente di porla a carico del creditore che ha chiesto la mia nomina di curatore?

    Ringrazio per la cortese collaborazione e porgo cordiali saluti.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/04/2026 07:51

      RE: EREDITA GIACENTE - PAGAMENTO IMPOSTA SUCCESSIONE IN PENDENZA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

      Con Risposta a interpello n 587 del 15 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i curatori delle eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti».
      In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale "In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso" (Cass. Sez. V, n. 16428 del 15/07/2009).
      Se dunque non vi è attivo, occorrerà porre l'imposta a carico dell'erario