Forum ESECUZIONI - ALTRO

Terzo datore di ipoteca

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    07/03/2024 09:09

    Terzo datore di ipoteca

    Buongiorno.
    Pongo sinteticamente il quesito.
    Esecuzione immobiliare ante riforma Cartabia.
    Viene chiesta la vendita di un immobile intestato a 2 coniugi.
    Il debitore principale è il marito, ma viene esecutata anche la moglie in quanto terza datrice di ipoteca.
    Può quest'ultima presentare una offerta per partecipare all'esperimento di vendita?
    A mio avviso potrebbe, considerato che non è la debitrice, ma ha soltanto prestato garanzia ai debiti del marito.
    Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      09/03/2024 12:22

      RE: Terzo datore di ipoteca

      Quando una esecuzione viene promossa solo o anche (come nel caso di specie) contro un soggetto non debitore, trovano applicazione le norme di cui all'art. 602 e ss c.p.c., che disciplinano l'esecuzione forzata contro il terzo proprietario.
      A questo soggetto non si applica il divieto di cui all'artt. 571 e 579 c.p.c., a mente del quale ognuno, tranne il debitore, è legittimato a presentare offerte di acquisto. Infatti il terzo pignorato non è debitore, e dunque nei suoi confronti non opera la limitazione appena riferita.
      Questa affermazione trova esplicita conferma nell'art. 604, comma primo, c.p.c., a mente del quale al terzo pignorato si applicano tutte le previsioni relative al debitore, tranne quella inerente al divieto di acquisto di cui agli artt. 571 e 579 c.p.c..
      Sennonché, nel caso in cui il terzo assoggettato all'esecuzione sia anche coniuge del debitore occorre operare delle distinzioni.
      Invero, se i due coniugi sono in regime della separazione dei beni, il problema non si pone poiché l'acquisto compiuto dal coniuge del debitore non sarà ricompreso nella comunione legale dei beni.
      Quando invece i coniugi siano in regime di comunione legale, il ragionamento si complica.
      A tenore di una prima impostazione la possibilità per il coniuge in regime di comunione di partecipare alla vendita dovrebbe essere ammessa sulla scorta del principio generale di cui all'art. 579 c.p.c.: poiché il divieto di partecipazione vale solo per il debitore, e tale non è il coniuge – sebbene esecutato - questi potrà formulare offerte. Sotto questo profilo la previsione di cui all'art. 604 c.p.c. sarebbe esplicativa del principio appena detto, poiché essa ammette il terzo proprietario alla gara proprio perché non debitore, tanto che, si potrebbe dire, la norma sotto questo profilo apparirebbe pleonastica (così Cass., sez. III, 2 febbraio 1982, n. 605; così anche Cass., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11258).
      A questa opinione si è obiettato che se si ammettesse la possibilità per il coniuge non debitore di partecipare alla vendita, l'acquisto da lui compiuto ricadrebbe nella comunione, consentendo all'altro coniuge debitore di rientrare nella disponibilità del bene, così aggirando il divieto di cui all'art. 579 c.p.c.
      A nostro avviso, tuttavia, il coniuge va ammesso alla vendita, perché l'art. 579 c.p.c. è norma eccezionale, e dunque insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 prel. Certamente il problema dell'ingresso del bene all'interno della comunione con conseguente violazione del divieto di riacquisto si pone, ma ad esso può forse replicarsi che il problema si supera verificando di volta in volta se ricorre un'ipotesi di interposizione fittizia di persona.