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Forum ESECUZIONI - ALTRO
Terzo datore di ipoteca
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Michele Feltrin
Ceggia (VE)07/03/2024 09:09Terzo datore di ipoteca
Buongiorno.
Pongo sinteticamente il quesito.
Esecuzione immobiliare ante riforma Cartabia.
Viene chiesta la vendita di un immobile intestato a 2 coniugi.
Il debitore principale è il marito, ma viene esecutata anche la moglie in quanto terza datrice di ipoteca.
Può quest'ultima presentare una offerta per partecipare all'esperimento di vendita?
A mio avviso potrebbe, considerato che non è la debitrice, ma ha soltanto prestato garanzia ai debiti del marito.
Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
09/03/2024 12:22RE: Terzo datore di ipoteca
Quando una esecuzione viene promossa solo o anche (come nel caso di specie) contro un soggetto non debitore, trovano applicazione le norme di cui all'art. 602 e ss c.p.c., che disciplinano l'esecuzione forzata contro il terzo proprietario.
A questo soggetto non si applica il divieto di cui all'artt. 571 e 579 c.p.c., a mente del quale ognuno, tranne il debitore, è legittimato a presentare offerte di acquisto. Infatti il terzo pignorato non è debitore, e dunque nei suoi confronti non opera la limitazione appena riferita.
Questa affermazione trova esplicita conferma nell'art. 604, comma primo, c.p.c., a mente del quale al terzo pignorato si applicano tutte le previsioni relative al debitore, tranne quella inerente al divieto di acquisto di cui agli artt. 571 e 579 c.p.c..
Sennonché, nel caso in cui il terzo assoggettato all'esecuzione sia anche coniuge del debitore occorre operare delle distinzioni.
Invero, se i due coniugi sono in regime della separazione dei beni, il problema non si pone poiché l'acquisto compiuto dal coniuge del debitore non sarà ricompreso nella comunione legale dei beni.
Quando invece i coniugi siano in regime di comunione legale, il ragionamento si complica.
A tenore di una prima impostazione la possibilità per il coniuge in regime di comunione di partecipare alla vendita dovrebbe essere ammessa sulla scorta del principio generale di cui all'art. 579 c.p.c.: poiché il divieto di partecipazione vale solo per il debitore, e tale non è il coniuge – sebbene esecutato - questi potrà formulare offerte. Sotto questo profilo la previsione di cui all'art. 604 c.p.c. sarebbe esplicativa del principio appena detto, poiché essa ammette il terzo proprietario alla gara proprio perché non debitore, tanto che, si potrebbe dire, la norma sotto questo profilo apparirebbe pleonastica (così Cass., sez. III, 2 febbraio 1982, n. 605; così anche Cass., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11258).
A questa opinione si è obiettato che se si ammettesse la possibilità per il coniuge non debitore di partecipare alla vendita, l'acquisto da lui compiuto ricadrebbe nella comunione, consentendo all'altro coniuge debitore di rientrare nella disponibilità del bene, così aggirando il divieto di cui all'art. 579 c.p.c.
A nostro avviso, tuttavia, il coniuge va ammesso alla vendita, perché l'art. 579 c.p.c. è norma eccezionale, e dunque insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 prel. Certamente il problema dell'ingresso del bene all'interno della comunione con conseguente violazione del divieto di riacquisto si pone, ma ad esso può forse replicarsi che il problema si supera verificando di volta in volta se ricorre un'ipotesi di interposizione fittizia di persona.-
Santina Meli
siracusa29/01/2025 17:38RE: RE: Terzo datore di ipoteca
Buonasera, ho necessità di porre un quesito. pignoramento contro il terzo proprietario: è pacifico che il terzo proprietario possa partecipare all'asta. Tuttavia, viene anche depositato atto di intervento da parte di soggetto che vanta credito nei confronti dell'esecutato terzo proprietario.
In questo caso, pertanto, l'esecutato non è solo terzo proprietario nei confronti del creditore procedente ma anche debitore nei confronti del creditore intervenuto e ritengo, dunque, a questo punto, che non possa partecipare all'asta e qualora presentasse l'offerta dovrebbe essere escluso. E' corretto?
Grazie anticipatamente per la risposta-
Zucchetti Software Giuridico srl
31/01/2025 11:12RE: RE: RE: Terzo datore di ipoteca
Per affrontare il tema va premesso che la partecipazione, in qualità di offerente, ai procedimenti di vendita che si celebrano in seno alle procedure esecutive concorsuali o individuali costituisce uno dei modi in cui si declina la libertà di iniziativa economica (art. 41, 1° comma, Cost.). La giurisprudenza ha infatti ripetutamente affermato che "l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costitui[sce] il presupposto di natura negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita" (Cass. 17 febbraio 1995, n. 1730), e che il trasferimento immobiliare in sede esecutiva si perfeziona con "l'incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell'acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall'organo giurisdizionale che procede alla vendita", contesto nel quale l'offerta di acquisto è "un atto giuridico unilaterale di natura privata" (Cass. 2 aprile 2014, n. 7708).
Questa forma di esercizio dell'autonomia negoziale non viene tuttavia riconosciuta a chicchessia. Diverse (e lo si vedrà nel corso di queste riflessioni) sono le occasioni in cui il legislatore ha ritenuto di inibirla, quante volte la sua spendita è genitrice, (anche solo in potenza) di situazioni di conflitto di interesse oppure è suscettibile di eclissare la trasparenza di cui la procedura deve risplendere .
E così che essa è preclusa, in primis, al debitore. L'art. 571 c.p.c., è perentorio in proposito, stabilendo che "ognuno, tranne il debitore" può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell'art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all'incanto.
La ratio del divieto è stata variamente qualificata in dottrina. Taluni ritengono che il debitore non possa presentare offerte di acquisto perché è proprio nei suoi confronti che si agisce; altri sostengono che l'impedimento si ancori al fatto che il debitore non può acquistare la cosa propria, oppure ancora che la partecipazione di costui alla vendita scoraggerebbe potenziali interessati e gli consentirebbe di liberarsi dall'obbligazione con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge.
Quale che sia la ricostruzione dogmatica della proibizione non muta il dato, pacifico, della sua natura eccezionale rispetto alla regola dell'autonomia negoziale, e dunque del divieto di applicazione analogica ex art. 14 prel. Da qui l'affermazione per cui l'art. 571 c.p.c. non interessa i parenti ed il coniuge del debitore esecutato, a meno che non si possa provare l'esistenza di un mandato ad acquistare (Cass. 23 luglio 1979, n. 4407), e ciò anche in caso di comunione legale (Cass. 2 febbraio 1982, n. 605, anche se si tratta di questione sulla quale si registrano opinioni divergenti).
Allo stesso modo, esso non opera per le persone giuridiche rispetto al pignoramento che affligga i beni del socio (Cass. 16 maggio 2007, n. 11258).
Fatta questa premessa, e tenendo presente la natura eccezionale della disposizione, a nostro avviso la risposta al quesito formulato va ricercata nell'art. 604, 1° comma, c.p.c., il quale prevede espressamente che il divieto di acquisto previsto per il debitore non si applica al terzo proprietario assoggettato ad esecuzione forzata.
La portata di questa disposizione, e la eccezionalità del divieto di acquisto di cui all'art. 571 c.p.c., ci fanno dire che il terzo esecutato potrà formulare offerta di acquisto anche laddove siano intervenuti suoi creditori; costoro, se chirografari, potranno concorrere nella distribuzione soltanto dopo che saranno stati soddisfatti i creditori che hanno agito in revocatoria, a meno che non siano titolari di un diritto di prelazione iscritto prima della trascrizione della domanda di revoca.
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