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Sospensione procedura esecutiva ex art. 54-ter d.l. 18/2020 - riassunzione del procedimento

  • Massimo Marchetta

    ROMA
    24/09/2020 17:11

    Sospensione procedura esecutiva ex art. 54-ter d.l. 18/2020 - riassunzione del procedimento

    Buongiorno.
    Com'è noto, ai sensi dell'art. art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18 "... è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".
    Sulla base delle direttive impartite dal Tribunale di Roma, le attività esecutive dovranno essere riprese "... solo all'esito del deposito di ricorso in riassunzione - da curarsi da parte di almeno uno dei creditori muniti di titolo della procedura ...".

    Nella procedura X (incardinata nell'anno 2017) è stato sottoposto a pignoramento il 100% del diritto di piena proprietà dell'appartamento del debitore esecutato, Sig. Y, utilizzato come sua abitazione principale (e della di lui moglie).
    Il debitore è deceduto DOPO l'instaurarsi dell'esecuzione immobiliare.
    Il coniuge superstite ha accettato l'eredità ed utilizza (già da prima della sospensione straordinaria per COVID19) l'abitazione (già di proprietà del marito) come abitazione principale.
    Il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. del coniuge superstite, acquisito a seguito del decesso del marito, non è opponibile alla procedura esecutiva in quanto il pignoramento è precedente.

    Sulla base di quanto riferito, ritenete che l'immobile debba essere considerato quale abitazione principale e pertanto si debba applicare la disciplina della riassunzione del processo esecutivo da parte del creditore?

    Vi ringrazio per il Vostro parere.

    Un cordiale saluto.

    Massimo Marchetta
    • Zucchetti SG

      28/09/2020 07:52

      RE: Sospensione procedura esecutiva ex art. 54-ter d.l. 18/2020 - riassunzione del procedimento

      La domanda formulata ha generato diversi interrogativi tra gli operatori del diritto, in ragione di un dato normativo criptico.
      Infatti, a fronte di coloro i quali ritengono che, venuto meno il debitore, cessano le condizioni fattuali di applicabilità della disposizione, si pongono gli interpreti i quali osservano che i familiari dell'esecutato deceduto subentrerebbero nella posizione di questi alla sua morte, sicché ad essi si trasmetterebbe il diritto a permanere nell'immobile.
      A nostro avviso quest'ultima posizione non è condivisibile in ragione del fatto che la norma non ha coniato un diritto del debitore a permanere nell'immobile (diritto che peraltro avrebbe natura di diritto personale, e dunque si porrebbe il problema della sua trasmissibilità mortis causa) ma ha previsto la sospensione della procedura e quindi un particolare regime processuale del procedimento esecutivo, rispetto al quale non si pone un problema successorio.
      Ciò premesso, riteniamo che quando il chiamato a succedere accetta l'eredità (com'è accaduto nel caso prospettato nella domanda) egli stesso abbia assunto anche la qualità di debitore del creditore procedente, e dunque le condizioni di applicabilità della sospensione di cui all'art. 54-ter resterebbero immutate poiché anche dopo la morte dell'originario debitore la procedura continuerebbe ad avere ad oggetto l'abitazione principale del debitore, poco importando che si tratti di debitore originario o sopravvenuto.
      Si tratta comunque di un tema dibattuto, rispetto al quale non ci risultano pronunce della giurisprudenza.