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Costi cancellazione formalità pregiudizievoli

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    15/02/2024 18:27

    Costi cancellazione formalità pregiudizievoli

    Buonasera,
    vi scrivo poichè, dopo aver aggiudicato all'asta un immobile, aver ricevuto il saldo prezzo ed emesso il decreto di trasferimento, ho provveduto a richiedere la cancellazione delle formalità pregiudizievoli e la trascrizione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario.
    I costi di queste attività sono a carico della procedura come previsto.
    Attività che ho fatto eseguire da agenzia specializzate.
    Vorrei chiedere se i compensi puri dell'agenzia per l'attività svolta debbano anche questi essere posti a carico della procedura.
    Da ricerche svolte, ritengo che anche questi costi debbano essere sostenuti dalla procedura.
    Attendendo cortese risposta porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      16/02/2024 10:00

      RE: Costi cancellazione formalità pregiudizievoli

      La risposta all'interrogativo formulato si ricava dalla combinata lettura di una serie di norme.
      Ai sensi dell'art. 591 bis n. 11 c.p.c. il professionista delegato deve provvedere "alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586".
      Dunque, una prima affermazione che può essere compiuta è che la cancellazione delle formalità costituisce specifico adempimento dell'incarico ricevuto.
      Viene poi in considerazione, ai fini della liquidazione del compenso per le attività delegato, l'art. 1 dell'art. 1 del dm 227/2015 il quale "determina, a norma degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile".
      Dunque: la cancellazione delle formalità pregiudizievoli è un compito che rientra nell'esercizio delle attività delegato, il cui compenso è determinato a norma del dm 227/2015.
      Orbene, tale decreto all'art. 2, comma 4, dispone che "Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese".
      Come si vede, il delegato ha diritto al rimborso delle spese vive, tra le quali rientrano anche le spese sostenute dagli ausiliari incaricati.
      È questa l'interpretazione che alla locuzione ha offerto Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2019, n. 7440, esegesi che ci sentiamo di condividere, atteso che la diversa interpretazione, pure astrattamente consentita dal dato letterale della norma (interpretazione in forza della quale il professionista delegato avrebbe diritto ad ottenere il rimborso dei corrispettivi versati in favore di ausiliari incaricati) approderebbe al risultato per cui il delegato, decidendo di avvalersi di terzi per l'esecuzione delle attività delegategli, potrebbe di fatto moltiplicare i compensi.
      Sulla scorta di questi dati normativi riteniamo che se il professionista intende avvalersi di terzi per l'esercizio della delega avrà diritto al rimborso delle spese che costoro hanno sostenuto, il che si giustifica sul presupposto per cui quelle spese sarebbero state ugualmente sborsate laddove egli avesse deciso di operare in proprio. Ciò, peraltro, consente di precisare che non potranno essere rimborsate quelle spese che siano state sostenute proprio in ragione dell'incarico conferito all'ausiliario e che viceversa sarebbero state risparmiate in caso di esercizio personale dell'attività da parte del delegato.
    • Zucchetti SG

      16/02/2024 10:09

      RE: Costi cancellazione formalità pregiudizievoli

      La risposta all'interrogativo formulato si ricava dalla combinata lettura di una serie di norme.
      Ai sensi dell'art. 591 bis n. 11 c.p.c. il professionista delegato deve provvedere "alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586".
      Dunque, una prima affermazione che può essere compiuta è che la cancellazione delle formalità costituisce specifico adempimento dell'incarico ricevuto.
      Viene poi in considerazione, ai fini della liquidazione del compenso per le attività delegato, l'art. 1 dell'art. 1 del dm 227/2015 il quale "determina, a norma degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile".
      Dunque: la cancellazione delle formalità pregiudizievoli è un compito che rientra nell'esercizio delle attività delegato, il cui compenso è determinato a norma del dm 227/2015.
      Orbene, tale decreto all'art. 2, comma 4, dispone che "Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese".
      Come si vede, il delegato ha diritto al rimborso delle spese vive, tra le quali rientrano anche le spese sostenute dagli ausiliari incaricati.
      È questa l'interpretazione che alla locuzione ha offerto Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2019, n. 7440, esegesi che ci sentiamo di condividere, atteso che la diversa interpretazione pure astrattamente consentita dal dato letterale della norma (interpretazione in forza della quale il professionista delegato avrebbe diritto ad ottenere il rimborso dei corrispettivi versati in favore di ausiliari incaricati) porterebbe al risultato per cui il delegato, decidendo di avvalersi di terzi per l'esecuzione delle attività delegategli, potrebbe di fatto moltiplicare i compensi.
      Sulla scorta di questi dati normativi riteniamo che se il professionista intende avvalersi di terzi per l'esercizio della delega avrà diritto al rimborso delle spese che costoro hanno sostenuto, il che si giustifica sul presupposto per cui quelle spese sarebbero state ugualmente sborsate laddove egli avesse deciso di operare in proprio. Ciò, peraltro, consente di precisare che non potranno essere rimborsate quelle spese che siano state sostenute proprio in ragione dell'incarico conferito all'ausiliario e che viceversa sarebbero state risparmiate in caso di esercizio personale dell'attività da parte del delegato.