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riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

  • Mauro De Caro

    Roma
    24/06/2024 09:35

    riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

    l'eventuale provvedimento di esclusione del professionista dall'elenco ex art 179 ter disp. att. cpc, è impugnabile attraverso il reclamo di cui all'art. 15 disp att cpc nel termine di quindici giorni dalla notifica o solo attraverso riscorso al TAR? Ed in tal caso dinanzi a chi si presenta il reclamo?
    • Zucchetti SG

      27/06/2024 11:20

      RE: riforma Cartabia - iscrizione nuovo elenco professionisti delegati

      Secondo il prevalente filone interpretativo, formatosi nel vigore della previgente formulazione dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. (Cons. stato, 05/04/2023 n. 3529, TAR Emilia Romagna, 07/09/2022, n. 663 e TAR Sicilia, 19/6/2020, n. 1444.) l'esclusione dall'elenco dei professionisti delegati è atto amministrativo, e dunque il rimedio giurisdizionale praticabile è quello della impugnazione davanti al giudice amministrativo.
      Se si segue questa impostazione, i termini per impugnare sono quelli di cui all'art. 29 c.p.a. (codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs 2 luglio 2010, n. 104) secondo il quale "L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni". Questo termine, a norma del successivo art. 41, decorre, alternativamente, dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
      In direzione opposta a quella appena indicata va tuttavia segnalato TAR Calabria, 2 maggio 2024, n. 716, il quale ha interpretato il novellato disposto dell'art. l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. ritenendo che esso costituisca in capo al richiedente l'iscrizione un vero e proprio diritto soggettivo all'inserimento nell'elenco (in presenza dei presupposti che la stessa norma indica), a fronte del quale non residuerebbe al comitato alcun apprezzamento discrezionale con la conseguenza per cui la giurisdizione andrebbe radicata in capo al giudice ordinario.
      Segnatamente, la indicata pronuncia ricorda come possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco gli avvocati, i commercialisti ed i notai iscritti nei rispettivi ordini professionali che presentano una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata nonché una condotta morale di particolare levatura («specchiata» secondo il legislatore), aggiungendo che i commi dal quarto all'ottavo della disposizione elencano analiticamente la documentazione che deve essere prodotta in allegato alla domanda. Dal contenuto prescrittivo dei predetti commi emergerebbe, secondo la citata pronuncia, che il professionista deve comprovare di possedere i requisiti di competenza professionale specifica e di morale normativamente richiesti.
      I giudici amministrativi aggiungono poi che il nono comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. dispone che il comitato sopra menzionato decide «Sulle domande di iscrizione e di conferma» presentate dai professionisti, "e l'assenza di indicazioni circa le modalità del controllo da effettuare sulle predette domande nonché la mancata previsione di un contingentamento lasciano palesemente desumere che la predetta commissione debba attenersi ad una mera verifica della sussistenza o meno dei requisiti normativamente elencati nel testo della norma", concludendo nel senso che "l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. tratteggia un vero e proprio diritto soggettivo in capo ai professionisti (indicati al terzo comma) che presentano i requisiti normativi prefigurati per conseguire l'iscrizione nell'elenco tratteggiato dalla norma. Infatti, la previsione contenuta nel nono comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., interpretata e ricostruita in combinato disposto con i commi precedenti, non assegna alcuna discrezionalità alla predetta commissione, tenuta unicamente alla verifica del possesso da parte dei professionisti richiedenti l'iscrizione dei requisiti, professionali e morali, richiesti. L'esito della verifica è quindi del tutto prefigurato dal legislatore, che palesemente impone alla commissione di iscrivere il professionista appartenente ad uno degli ordini indicati che abbia formulato domanda in tal senso e che presenti i requisiti previsti.
      Il fatto di conseguire l'iscrizione nell'elenco de quo agitur da parte del professionista munito dei predetti requisiti configura quindi un vero e proprio diritto soggettivo secondo le indicazioni che si ritraggono dal nono comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.. Ciò comporta che la giurisdizione in ordine alla domanda formulata dal ricorrente, che invoca tutela a fronte della lesione di una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, spetta al giudice ordinario".
      Questa ricostruzione non ci convince in quanto in realtà il comitato è chiamato ad esercitare, in sede di vaglio delle domande, poteri ampiamente discrezionali non solo in punto di sussistenza del requisito della condotta morale "specchiata", canone implicante, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, ampi margini discrezionali (ex multis, T.A.R. Campania, sez. I, 6 maggio 2021, n. 3045; T.A.R. Campania Sez. I, Sent., 09-06-2021, n. 1401), ma anche in relazione a quello della sussistenza della specifica competenza, soprattutto con riferimento ai requisiti necessari ai fini del primo popolamento, in relazione al quale veniva richiesto di aver svolto almeno 10 incarichi nel quinquennio, a proposito dei quali la prassi ha dovuto affrontare plurimi dubbi interpretativi.
      Sempre con riferimento alla nuova formulazione dell'arrt. 179-ter disp. att. c.p.c. ha ritenuto la propria giurisdizione TAR Toscana, sez. II, ordinanza 28/02/2024, n. 126.
      Chiaramente, non potrà essere utilizzato il rimedio di cui all'art. 15 disp att cpc, trattandosi di norma specificatamente coniata per i CTU