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Progetto di distribuzione. Graduazione tra ipoteca volontaria e privilegio speciale immobiliare.

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    29/07/2024 17:15

    Progetto di distribuzione. Graduazione tra ipoteca volontaria e privilegio speciale immobiliare.

    Buonasera.
    Sto predisponendo il progetto di distribuzione relativo ad una esecuzione immobiliare.
    Vi è un creditore munito di ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo fondiario, che ha richiesto l'applicazione dell'art. 41 TUB.
    Vi è un creditore intervenuto nell'esecuzione (Ag. Risc.).
    Ora, in sede di precisazione del credito, il creditore intervenuto darà contezza della natura dei vari crediti.
    Per cui vorrei chiedere, qualora tra i crediti dell'intervenuto ci fosse un credito munito di privilegio speciale (es. contributi consortili del Consorzio di Bonifica) prevarrebbe il creditore ipotecario, al quale ho già versato parte del ricavato ex art. 41 TUB o il privilegio speciale immobiliare?
    Siamo tutti consapevoli del disposto dell'art. 2748 comma 2 c.c., quindi è necessario andare a controllare chi ha acquisito per primo il diritto di prelazione?
    Prevale quindi l'ipoteca volontaria su mutuo fondiario?
    Ringrazio per l'attenzione.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      29/07/2024 18:05

      RE: Progetto di distribuzione. Graduazione tra ipoteca volontaria e privilegio speciale immobiliare.

      Il privilegio indicato nella domanda prevale sull'ipoteca.
      Premettiamo, a questo proposito, che non esistono privilegi generali immobiliari vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore. L'art. 2746 c.c., a norma del quale "Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili", sul punto non lascia adito a dubbi.
      Ciò posto, ai sensi dell'art. 2748, comma secondo, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente.
      Sono quindi postergati al creditore ipotecario i crediti i seguenti crediti:
      • crediti del promissario acquirente (privilegio generale ex art. 2775 bis c.c.);
      • crediti per T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso (privilegio generale ex artt. 2776, c. 1, e 2751 c.c.);
      • crediti per spese funebri, d'infermità e alimenti (privilegio generale ex 2776, c. 2, e 2751 c.c.); crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti; crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione; crediti dell'agente per l'ultimo anno;
      • crediti del coltivatore diretto, crediti dell'impresa artigiana;
      • crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2751-bis c.c.);
      • crediti per contributi obbligatori di invalidità, vecchiaia e superstiti (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2753 c.c.) compreso il 50% degli accessori (art. 2754 c.c.)
      • crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, IVA. Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.
      Gli altri privilegi speciali immobiliari invece non sono postergati al creditore ipotecario e trovano quindi soddisfazione prima dei creditori ipotecari. Dunque, il privilegio di cui all'art. 2775 c.c. prevale sull'ipoteca.
      Dalla lettura della norma si ricava inoltre il dato per cui non è rilevante, ai fini della risoluzione del conflitto, nella data di costituzione del privilegio, né la data di iscrizione dell'ipoteca, con la conseguenza per cui il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca anche quando questa sia stata iscritta prima del sorgere del privilegio stesso.
      • Michele Feltrin

        Ceggia (VE)
        29/07/2024 18:19

        RE: RE: Progetto di distribuzione. Graduazione tra ipoteca volontaria e privilegio speciale immobiliare.

        Ringrazio della risposta.
        Quindi, se non ho capito male: il privilegio speciale immobiliare prevale anche sull'ipoteca volontaria a garanzia di mutuo ipotecario per il quale ci sia stata anche applicazione dell'art. 41 TUB.
        Per cui, precisati i crediti, nel progetto di graduazione, dopo le prededuzioni, va indicato il credito assistito da privilegio speciale immobiliare e poi il credito assistito dall'ipoteca di cui sopra.
        Corretto?
        • Zucchetti SG

          30/07/2024 10:54

          RE: RE: RE: Progetto di distribuzione. Graduazione tra ipoteca volontaria e privilegio speciale immobiliare.

          Esatto.