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elezione di domicilio del debitore

  • Stefania Sangiorgi

    FORLI' (FC)
    16/01/2016 08:38

    elezione di domicilio del debitore

    Nell'ambito di una espropriazione immobiliare il debitore ha depositato alla cancelleria atto di elezione di domicilio indicando però se stesso come domiciliatario e la propria residenza quale luogo della domiciliazione: un atto simile è valido agli effetti del 492 cpc per effettuare le notifiche così come chiesto dal debitore o il delegato alla vendita può notificare presso la cancelleria?
    la differenza è data dalla necessità di effettuare tutte comunicazioni per posta raccomandata in un caso mentre nell'altro il deposito delle comunicazioni alla cancelleria potrebbe avvenire per via telematica.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/01/2016 09:20

      RE: elezione di domicilio del debitore

      Va premesso che in tema di forma del pignoramento immobiliare, l'ingiunzione alla quale fa riferimento l'art. 555 c.p.c., mediante il rinvio espresso all'art. 492 c.p.c., consiste nel richiamo che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione ed i frutti di esso, per cui, solo nel caso di omissione dell'ingiunzione di cui al comma 1 dell'art. 492 c.p.c. deve dichiararsi la nullità del pignoramento immobiliare.
      L'invito di cui al secondo comma dell'art. 492 c.p.c., ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza, è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento, tant'è che in mancanza di esso, l'unica conseguenza è che le comunicazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie (da cui la giurisprudenza ha tratto la conseguenza che la mancanza di tale avviso nell'atto di pignoramento determina una mera irregolarità e non la nullità dell'atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge (Cass. 12/04/2011, n. 8408).
      Tanto per dire che, a sua volta, l'indicazione da parte del debitore della residenza o della elezione di domicilio va valutata non in modo rigorosamente tecnico, ma come indicazione del luogo appunto dove effettuare le successive notifiche e comunicazioni, sicchè, nel suo, caso, avendo il debitore individuato come propria residenza e domicilio eletto lo stesso luogo non vi sono problemi nella identificazione del luogo ove fargli le comunicazioni e le notifiche, al di là della atecnica sovrapposizione tra residenza e elezione di domicilio.
      Zucchetti Sg srl
    • Vanessa Fedeli

      FERMO
      24/10/2023 20:10

      RE: elezione di domicilio del debitore

      Se un debitore esecutato, in seguito al pignoramento immobiliare non elegge domicilio ma risulta comunque residente in uno dei Comuni del circondario del tribunale (ove gli è anche stato notificato il pignoramento), le successive notifiche vanno fatte in cancelleria o presso la sua residenza?
      • Zucchetti SG

        26/10/2023 10:53

        RE: RE: elezione di domicilio del debitore

        A mente dell'art. 492, comma secondo, c.p.c., Il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
        Com'è facile intuire, la norma persegue un duplice obiettivo: da un lato essa si preoccupa di dare certezza alle comunicazioni dirette al debitore esecutato ponendolo al riparo da eventuali furberie del debitore esecutato che tenti di rendersi irrintracciabile o di rendere difficoltose le comunicazioni e le notificazioni mutando continuamente il proprio domicilio; dall'altro mira ad assicurare la effettiva partecipazione dell'esecutato consentendogli di indicare un domicilio per le comunicazioni.
        Essa non richiede al debitore una formale costituzione in giudizio a mezzo di un difensore; è sufficiente che egli depositi in cancelleria una dichiarazione in cui indica l'indirizzo prescelto (che potrebbe essere anche una casella di posta elettronica certificata), con il solo avvertimento che deve trattarsi di un indirizzo presso uno dei comuni del circondario.
        La giurisprudenza ha escluso che l'omissione dell'invito a dichiarare la residenza o a eleggere il domicilio possa determinare nullità del pignoramento, dovendosi rinvenire mera irregolarità (Cass. civ., sez. III, 12.4.2011., n. 8408), ma è evidente che l'omissione dell'invito impedisce le comunicazioni e e le notificazioni in cancelleria, con la conseguenza che esse dovranno compiersi nelle forme prescritte dagli artt. 136 ss. c.p.c.
        Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che se il debitore omette di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio, le comunicazioni saranno ritualmente eseguite in cancelleria anche quando egli abbia la residenza nel circondario del tribunale presso il quale la procedura è stata iscritta al ruolo. La disposizione, infatti, prescrive in capo al debitore un preciso onere, Il quale vale per tutti i debitori indipendentemente dal loro luogo di residenza, indicando chiaramente le conseguenze della sua omissione.