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Procedura esecutiva - assegnazione - trattamento IVA

  • Marco Benelli

    San Giovanni Valdarno (AR)
    17/04/2021 15:22

    Procedura esecutiva - assegnazione - trattamento IVA

    Buongiorno,

    trattasi del caso in cui, nel corso di un pignoramento immobiliare di un'unità collabente - quindi con Iva al 22% alla luce dell'impossibilità di richiedere l'applicazione del reverse charge immobiliare - il creditore procedente chiede l'assegnazione dell'unità medesima.

    Alla luce della necessità di procedere ad emettere fattura con Iva al 22% si ritiene che l'Iva debba essere versata da parte dell'assegnatario anche se il credito dello stesso risulta eccedente il valore periziato dell'immobile essendo l'Iva un debito prededucibile della procedura.

    Inoltre, chiedo quale debba essere il valore normale da riportare come valore dell'unità collabente assegnata, in particolare se questo debba essere pari al valore di stima o al valore dell'ultima asta andata deserta.

    Ringrazio e saluto cordialmente.
    • Zucchetti SG

      19/04/2021 12:42

      RE: Procedura esecutiva - assegnazione - trattamento IVA

      L'iva dovrà essere certamente versata dall'assegnatario, in quanto costo del trasferimento.
      Invero, a norma dell'art. art. 589 c.p.c. (e dell'art. 506 c.p.c.) il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione (che quindi dovranno essere liquidate prima di determinare la somma che dovrà essere versata) più l'importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell'offerente (Il che significa che prima di determinare l'importo dell'assegnazione ai creditori dovrà essere richiesta una nota di precisazione del credito ). Fermo restanti questi limiti, l'offerente può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale. Il codice peraltro non precisa cosa debba intendersi per credito considerato in linea capitale. La soluzione preferibile sembra quella per cui vada considerato tale il credito indicato nell'atto di precetto, in quanto è quello il credito costituente l'oggetto della domanda esecutiva. Importi successivi (costituiti essenzialmente dagli interessi maturati sulle somme precettate nel corso dell'esecuzione) necessitano del previo radicamento del contraddittorio tra le parti (che si snoda attraverso il deposito della nota di precisazione del credito e della loro collocazione all'interno della bozza del piano di riparto elaborato dal professionista delegato), e devono comunque essere sottoposti al vaglio del giudice dell'esecuzione.
      A proposito del valore da indicare, osserviamo quanto segue.
      Prima delle modifiche apportate dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, l'art. 589 c.p.c. disponeva che il prezzo di assegnazione doveva essere pari (almeno) alla somma prevista dall'art. 506 c.p.c., e comunque pari al prezzo determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c. ossia al prezzo di vendita determinato dal Giudice. Ci si era chiesti, in proposito, se nella determinazione del valore di assegnazione dovesse o meno tenersi conto degli eventuali ribassi che fossero stati disposti ai sensi dell'art. 591 c.p.c. in conseguenza di precedenti tentativi di vendita infruttuosi.
      La giurisprudenza che da ultimo si era pronunciata sul tema (Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8731) aveva escluso che ai fini che qui si esaminano dovesse tenersi conto dei ribassi sull'originario prezzo posto a base d'asta.
      Sul tema, tuttavia, è intervenuto il legislatore con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, prevedendo che l'istanza di assegnazione deve prevedere il pagamento di una somma almeno pari "al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata".