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Tributi

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    14/03/2025 12:09

    Tributi

    Buongiorno.
    In una esecuzione immobiliare con creditore procedente garantito da mutuo fondiario e richiesta applicazione art. 41 TULB, nell'elaborato peritale è stata indicata la presenza di tributi Tasi ed Imu non corrisposti dal debitore esecutato.
    Vorrei chiedere se di tali tributi se ne dovrà tenere in considerazione in sede di progetto di distribuzione e se vadano pagati all'ente comunale con preferenza rispetto al creditore fondiario, posto che si tratta di tributi afferenti l'immobile.
    O se questi debbano poi essere versati dall'eventuale aggiudicatario.
    Tuttavia, io sarei dell'avviso che essendo riferiti alla persona dell'esecutato, tali somme non debbano essere versate dalla procedura nè tantomeno dall'aggiudicatario.
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      17/03/2025 08:03

      RE: Tributi

      Rispondiamo all'interrogativo osservando che le obbligazioni tributarie che riguardano l'immobile restano, anche dopo il pignoramento, in capo al debitore esecutato, il quale pertanto è tenuto al loro pagamento fino a quando non venga depositato in cancelleria il decreto di trasferimento, atto con il quale si determina, secondo Cass. 16.4.2003, n. 6272 (ed anche secondo la prevalente dottrina), il trasferimento della proprietà del bene in capo all'aggiudicatario.
      La ragione della nostra opinione riposa nella considerazione per cui il pignoramento non priva il debitore della proprietà del bene, determinando esclusivamente un vincolo preordinato al futuro trasferimento dello stesso in capo all'aggiudicatario, vincolo dal quale consegue l'inopponibilità alla procedura degli atti dispositivi compiuti sul bene dopo il pignoramento medesimo (o dopo l'iscrizione ipotecaria, nei casi in cui il creditore pignorante fosse garantito da ipoteca iscritta sul bene).
      Peraltro, questa conclusione trova conforto nella stessa disciplina legislativa dell'IMU (d.lgs 14.3.2011, n. 23), il cui art. 9 prevede che soggetto passivo del tributo sia il proprietario, sicché il custode va escluso dall'obbligazione tributaria. In questi termini (con riferimento all'ICI, ma sulla scorta di argomentazioni pienamente utilizzabili a proposito dell'IMU) Cass. Sez. 6 - 5, 7 marzo 2013 n. 5736 ha affermato che "In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo ad un bene sottoposto a pignoramento immobiliare, le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione delle formalità del pignoramento escludono l'applicazione dell'imposta a carico del custode dei beni pignorati, mentre il relativo onere grava sul proprietario, il quale beneficia del reddito del bene, anche quando non lo utilizzi direttamente, in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti".