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convenzione ex art 35 l 865/71 - clausola di ipotecabilità solo ad istituti di credito

  • Vittorio Segantini

    Aprilia (LT)
    16/04/2026 17:37

    convenzione ex art 35 l 865/71 - clausola di ipotecabilità solo ad istituti di credito

    Tra un Comune e una cooperativa edilizia viene sottoscritta convenzione ex art. 35 l.865/71 per la concessione del diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona "167";
    la cooperativa senza ultimare la costruzione, non paga la ditta che eseguiva i lavori, che dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo iscrive ipoteca giudiziale ; la cooperativa ricorre al giudice civile sostenendo che nella convenzione, trascritta nei registri immobiliari, era stabilito "tra le parti si conviene che il diritto concesso con il presente atto potrà essere ipotecato esclusivamente a favore di enti o istituti di credito e solo a garanzia dei mutui che verranno concessi per il finanziamento dei programmi edilizi"; non essendo l'azienda costruttrice un istituto di credito l'ipoteca è illegittima e va rimossa, anche in considerazione della finalità pubblica della convenzione.
    Ora obietterei che l'ipoteca iscritta è giudiziale e non volontaria, e che la clausola della convenzione, anche se trascritta, vincola la cooperativa, non i terzi suoi creditori... ma gradirei un vostro parere;
    l'ipoteca è nulla? la clausola della convenzione ha effetto obbligatorio tra le parti o erga omnes? il bene potrà essere pignorato?
    c'è qualche pronuncia su questo specifico argomento?
    Grazie.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/04/2026 10:21

      RE: convenzione ex art 35 l 865/71 - clausola di ipotecabilità solo ad istituti di credito

      Siamo perfettamente d'accordo.
      I casi di ipoteca giudiziale sono previsti dalla legge.
      L'art. 2818 c.c. prevede che "Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
      Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto".
      Orbene, è ben vero che un creditore può rinunciare, ex ante ad una garanzia, ma è altrettanto vero che questa rinuncia non può valere per i suoi creditori, ostandovi il principio di cui all'art. 2740 c.c., derogabile soLo nei casi di espressa previsione normativa.
      Se così non fosse, chiunque nell'acquistare un diritto reale potrebbe convenire che esso sia, in tutto o in parte, non suscettibile di ipoteca (o suscettibile di ipoteca solo a certe condizioni), e così pregiudicare le ragioni creditorie.
      • Vittorio Segantini

        Aprilia (LT)
        21/04/2026 15:26

        RE: RE: convenzione ex art 35 l 865/71 - clausola di ipotecabilità solo ad istituti di credito

        Grazie del riscontro.
        Se c'è qualche pronuncia giurisprudenziale specifica che potete segnalare gradirei, mi risulta che la clausola, nelle convenzioni, è molto frequente.
        Cordialmente
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          25/04/2026 18:37

          RE: RE: RE: convenzione ex art 35 l 865/71 - clausola di ipotecabilità solo ad istituti di credito

          Non ci risultano precedenti giurisprudenziali