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Assegnazione quota del prezzo di vendita al creditore fondiario

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    19/01/2022 15:33

    Assegnazione quota del prezzo di vendita al creditore fondiario

    Avvenuta la vendita dell'immobile, il delegato indica all'aggiudicatario le modalità con cui effettuare il versamento del saldo prezzo e delle spese.
    Successivamente il creditore fondiario chiede che la somma sia a lui versata direttamente dall'aggiudicatario.
    Lo stesso giorno in cui il fondiario deposita istanza e precisazione del credito, l'aggiudicatario versa nel c/c della procedura il saldo prezzo.
    Si domanda se il GE, dietro istanza del delegato, possa autorizzare quest'ultimo a destinare quanto riscosso al fondiario in base all'istanza depositata senza attendere il riparto.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      20/01/2022 10:41

      RE: Assegnazione quota del prezzo di vendita al creditore fondiario

      L'art. 41 comma quarto del d.lgs. n. 385/1993 prevede che "Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
      Il primo nodo interpretativo che la norma pone è quello di definire la nozione di "credito complessivo". Detta espressione, infatti, se interpretata letteralmente condurrebbe ad attribuire all'istituto di credito in via immediata, se pur provvisoria, tutte le somme allo stesso dovute, tanto in via ipotecaria quanto in via chirografaria.
      Proprio per queste ragioni, nella giurisprudenza di merito si preferisce un'interpretazione tesa a privilegiare la soluzione secondo la quale il versamento diretto in favore del creditore fondiario riguarda la sola quota di credito garantita dall'ipoteca di primo grado, quota di credito che comprende, oltre al capitale, anche gli interessi determinati a norma dell'art. 2855 c.c. (Trib. Roma, 26 luglio 2005).
      Tale orientamento si fonda su due considerazioni. In primo luogo il versamento diretto in favore del creditore fondiario costituisce una ipotesi di privilegio processuale che in quanto tale non può produrre effetti che vanno oltre il privilegio sostanziale dallo stesso goduto. In secondo luogo, posto che l'attribuzione è provvisoria, è del tutto inutile riconoscere al creditore fondiario somme che certamente non gli spetteranno in sede di definitiva distribuzione del ricavato.
      Evidentemente, una soluzione di questo tipo presuppone che si ritenga che la quantificazione del credito ipotecario debba essere compiuta attraverso l'applicazione dell'art. 2855 c.c., poiché dalla disciplina di questa norma si ricava che il creditore fondiario sarà sempre creditore, oltre che di una somma beneficiante della garanzia ipotecaria, anche di una somma rispetto alla quale egli è creditore chirografario.
      In questo senso appare consolidata la giurisprudenza (Cass. civ. 26 luglio 2004, n. 14003, Trib. Roma 4 febbraio 2005, Trib. Milano, 9 settembre 2003).
      Quanto alle modalità di esecuzione del versamento diretto, alcuni tribunali hanno adottato il sistema di far versare all'aggiudicatario il saldo prezzo comunque sul conto della procedura; a questo punto è il professionista delegato che, previa determinazione dell'importo spettante al creditore fondiario, provvede al versamento in suo favore di quanto dovuto. La soluzione, sebbene non del tutto conforme alla lettera della legge, sembra assolutamente condivisibile in quanto consente un ordinato svolgimento della procedura, ed evita che una fase delicata della medesima (qual è il versamento del prezzo) si svolga fuori dal controllo del Giudice dell'esecuzione.
      Una diversa opzione operativa, autorevolmente proposta in dottrina, suggerisce di individuare un doppio termine: uno al creditore fondiario per determinare, successivamente all'aggiudicazione, il suo credito, ed uno all'aggiudicatario – decorrente dalla comunicazione di quantificazione del credito fondiario - per il versamento della somma.
      Traendo le fila di questo discorso, riteniamo che il delegato debba certamente "stornare" la somma ricevuta e versarla al creditore fondiario, nei limiti di importo sopra indicati.