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ESECUZIONE IMMOBILIARE E SFRATTO

  • Paola Barisone

    Ovada (AL)
    04/06/2026 10:19

    ESECUZIONE IMMOBILIARE E SFRATTO

    In una esecuzione immobiliare dove ricopro il ruolo di custode e di professionista delegato ha richiesto al GE la nomina di una legale per l'esecuzione di uno sfratto e la liberazione dell'immobile staggito per cui
    l'avvocato è stato nominato quale ausiliario del custode/professionista delegato.
    Ho firmato quale custode-delegata la delega per l'esecuzione degli atti ed il compenso è stato liquidato dal G.E. come spesa della procedura.
    Mi chiedo, visto che il debitore non è il committente della prestazione e l'incarico è stato conferito dal GE , a chi deve intestare la fattura il legale, posto che l'incarico è stato conferito del custode-professionista a seguito di autorizzazione del Ge ?
    molte grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      05/06/2026 21:49

      RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE E SFRATTO

      A nostro avviso il tema deve essere affrontato negli stessi termini in cui viene affrontato il tema della fatturazione del compenso dovuto al professionista delegato, perché in entrambi i casi si tratti di incarichi conferiti per lo svolgimento della procedura esecutiva. Invero, sia la vendita del compendio pignorato che l'acquisizione della disponibilità materiale dello stesso tramite un procedimento di convalida di sfratto, rispondono alla medesima identica funzione.
      Ciò detto, la questione, come abbiamo avuto modo di dire in altre risposte, è controversa.
      Secondo una prima opzione la fattura va emessa in favore dell'esecutato, con la specificazione che la relativa provvista viene anticipata dal creditore.
      Per spiegare le ragioni di questa scelta si richiamano le norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
      Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
      - alle spese degli atti processuali che compie;
      - alle spese degli atti processuali che chiede;
      - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
      Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
      Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
      La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice, con il provvedimento con cui chiude il processo, pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) e soprattutto all'art. 95 c.p.c., il quale a proposito del processo di esecuzione dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
      Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
      Sul piano fiscale, il creditore che anticipa questi costi non è il cessionario della prestazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 let. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né colui che esegue il pagamento del corrispettivo, limitandosi ad anticiparne temporaneamente i costi. Invero, l'attività per la quale i costi sono sostenuti è svolta in favore della procedura, ed è sempre sul conto della procedura che il creditore versa le somme necessarie ad eseguirli.
      Questa opinione non è tuttavia unanimemente condivisa.
      Il suo punto debole è quello per cui il creditore che ha anticipato i costi della procedura non può indicarli nella dichiarazione IVA e quindi non può operare la relativa detrazione. Quindi, secondo altra opinione sarebbe più corretto intestare la fattura al creditore procedente, il quale materialmente sostiene il costo.
      Si tratta di una obiezione certamente pertinente, la quale tuttavia non si confronta con il fatto per cui in occasione della distribuzione del ricavato quel creditore ottiene il rimborso di quelle somme.
      Esiste, infine, una terza opinione, a tenore della quale la fattura andrebbe emessa in favore dell'amministrazione della giustizia.
      È la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate Veneto nella risposta all'interpello che di seguito riportiamo.
      AE VENETO
      OGGETTO: Interpello n. 907-1061/2019
      Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente
      QUESITO
      Il sig. xxx, dottore commercialista, chiede se anche alle attività di perito, custode e delegato alla vendita nelle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, rese su nomina del giudice, sia applicabile -in materia di fatturazione- il medesimo trattamento fiscale riservato all'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio.
      SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

      Rilevato che con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che per le attività di Consulente Tecnico d'Ufficio il professionista deve emettere fattura intestata all'Amministrazione della Giustizia (quale "committente non esecutrice del pagamento"), l'istante ritiene che analogamente si debba operare nella diversa ipotesi delle prestazioni rese da periti, custodi e delegati alla vendita nelle esecuzioni civili, stante l'assimilabilità delle fattispecie.
      PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
      con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), "sicché bene il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014).
      Nel suddetto documento di prassi, con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, si evidenzia che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.
      Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.
      Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art.18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.
      I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta ad interpello n. 211/2019,pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
      Ciò posto, il capo III del Titolo I del codice di procedura civile, rubricato "Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice" disciplina anche le figure del "custode" (art. 65) e degli "esperti in una determinata arte o professione"(art. 68. "Altri ausiliari del giudice").
      Parimenti, l'art. 534 bis del medesimo codice di procedura civile prevede che il giudice possa delegare ad apposito istituto, ovvero a notaio, avvocato o commercialista il compimento delle operazioni di vendita con incanto o senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
      Analoghe previsioni sono previste, in relazione alle operazioni di vendita riguardanti beni immobili, dall'art. 591 bis c.p.c.
      A motivo di tutto quanto sopra, rilevato il ruolo di "ausiliari del giudice" proprio delle figure del perito, del custode e del delegato alla vendita nell'ambito delle procedure giudiziarie di esecuzione, la scrivente Direzione è dell'avviso che siano applicabili i medesimi principi, in punto di fatturazione, già previsti in relazione alla figura del consulente tecnico d'Ufficio.
      Orbene, a nostro avviso la soluzione predicata dall'Agenzia delle Entrate non ci pare condivisibile nella misura in cui non considera che mentre la prestazione del CTU deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), "sicché bene il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014), così non è per il professionista delegato, la cui prestazione viene resa nell'interesse del creditore che agisce per la riscossione di un credito la cui debenza è già consacrata in un titolo esecutivo.
      Ricostruito il panorama normativo riteniamo che la fattura deve essere emessa nei confronti del creditore poiché si tratta di un costo sostenuto dal creditore per lo svolgimento della procedura.