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esecuzione immobiliare ante riforma cartabia incasso da parte della procedura di canoni maturati in data anteriore al pi...
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Paola Barisone
Ovada (AL)08/09/2025 10:48esecuzione immobiliare ante riforma cartabia incasso da parte della procedura di canoni maturati in data anteriore al pignoramento
In una esecuzione immobiliare ove ricopro l'incarico di custode e professionista delegato, ho alcune unità immobiliari staggite locate a terzi.
Il debitore è una srl.
al momento della mia nomina sono emersi canoni di locazione maturati in data anteriore al pignoramento e non incassati dal debitore che ha provveduto ad incassare la procedura e la società ha emesso la relativa fattura.
Mi chiedo i canoni possono essere considerati incassi della procedura o si applica l'art. 2912 cc per cui il pignoramento immobiliare non si estende ai canoni di locazione maturati prima del pignoramento, ai quali non si applica l'estensione automatica dei frutti prevista dall'art. 2912 c.c
Se così fosse avendoli acquisiti alla procedura in sede di progetto di distribuzione dovrei indicarmi quali crediti del debitore.
o vi sono diverse indicazioni?
grazie
Paola Barisone-
Zucchetti Software Giuridico srl
11/09/2025 11:54RE: esecuzione immobiliare ante riforma cartabia incasso da parte della procedura di canoni maturati in data anteriore al pignoramento
È noto che a mente del terzo comma dell'art. 820 c.c. i frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. Essi pertanto costituiscono l'oggetto di diritti di credito in capo al debitore esecutato, e si ritengono anch'essi sottoposti all'ambito di applicazione dell'art. 2912 c.c.
In relazione ai canoni di locazione, Cass., sez. III, 16 febbraio 1996, n. 1193 ha ritenuto che, dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 c.c., 65 e 560 c.p.c., è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni - che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti del bene, bensì crediti del locatore pignorato - non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 c.c. sull'estensione del pignoramento.
Successivamente, si è precisato che il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore; conseguentemente, se nell'atto introduttivo del giudizio il proprietario locatore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile (Cass. 21/06/2011, n. 13587; Cass. 03/06/2021, n. 23883).
Sulla scorta di questi precedenti siamo dell'avviso per cui il custode non è legittimato ad agire per il pagamento dei canoni di locazione maturati prima della data del pignoramento e non versati. Ove lo abbia fatto deve restituirli alla procedura e secondo noi questo deve avvenire senza attendere i tempi del piano di riparto poiché si tratta di somme indebitamente riscosse.
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